Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/03/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 13546/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, nel presente giudizio
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Antonella Parte_1 Ventimiglia;
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Francesca CP_1 Mastrorilli;
a seguito di trattazione scritta della causa ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda – volta ad ottenere la declaratoria dell'insussistenza dell'indebito di Euro 7846,78 prospettato dall' con nota del 23.06.2021 in relazione all'importo CP_1 del T.F.R. maturato presso la ex datrice di lavoro Parte_2
e corrisposto dal Fondo di Garanzia – non può
[...] CP_1 essere accolta per le motivazioni che seguono.
Venendo all'esame del merito della controversia - contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente e conformemente alla costante giurisprudenza di legittimità (si veda, tra l'altro, Cass. civ., Sez. Lav., 31373/2019) e di merito – deve essere premessa l'inapplicabilità alla presente fattispecie (che, appunto, concerne un asserito indebito in tema di prestazione previdenziale non pensionistica) della disciplina speciale di cui all'art. 52 della legge 88/1989 e di cui all'art. 13 legge n. 412/91 che, invece, è stata dettata in relazione al solo indebito pensionistico.
Alla possibilità di adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989 osta l'altrettanto consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica
1
Ad ulteriore conferma della non praticabilità di un'interpretazione analogica vi è sia la necessità di evitare antinomie nel sistema sia la coerenza sistematica, non potendo trascurarsi la consolidata giurisprudenza che ha affermato l'inapplicabilità, per via analogica, del citato articolo 52 della legge n. 88 del 1989 alle prestazioni assistenziali indebite (si veda ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 15550/2017 nonché Cass. civ., Sez. Lav., 5059/2018) e l'applicabilità della disciplina generale dell'art. 2033 cod. civ. proprio in forza della specialità dei principi vigenti nel distinto sottosistema della previdenza sociale (v, per tutte, Cass. n. 21510 del 2018).
Le conclusioni appena raggiunte sono state ulteriormente ribadite sia dalla più recente giurisprudenza di legittimità (si veda in proposito Cass. civ., Sez. Lav., 13915/2021 che nella sua motivazione ha, appunto, puntualizzato che la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 della legge n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 è volta a disciplinare esclusivamente l'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico) sia dalla Corte di Appello di Bari (si veda sent. n. 959/2019 pubbl. il 15.05.2019, rel. dott.ssa Valeria Spagnoletti secondo cui: <Questa normativa dedicata alle pensioni è di stretta interpretazione, per cui non vale per le altre prestazioni contributive (cfr. Cass., n. 19908/04: … questa Corte … sul rilievo della sua natura di norma di eccezione, ha reiteratamente ribadito la non estensibilità analogica dell'articolo 52 della legge 8 marzo 1989, n. 88, oltre lo stretto ambito della materia pensionistica (v. Cass. 13.10.1995, n. 10696; con riferimento al caso di indebita corresponsione di somme a titolo di integrazione salariale, v. Cass. 22.6.1999, n. 6338; con riferimento a quello di indebita corresponsione dell'indennità di disoccupazione, v. Cass. 7.3.2003, n. 3488). La struttura testuale del cit. art. 1 comma 260 della legge 662/96 giustifica analoga conclusione, quindi la natura previdenziale o no dell'erogazione in argomento non rileva ai fini della soluzione del problema”. Nello stesso senso, cfr. Cass. 29907/11, sulla ripetizione dell'indebito previdenziale concernente l'indennità post sanatoriale ex art. 2 l. 1088/70 per i lavoratori assicurati sofferenti di tubercolosi)>>).
Le suddette conclusioni non risultano smentite dalla sentenza 8.2023 della Corte Costituzionale richiamata dalla ricorrente.
In ragione di tutto quanto finora illustrato, con riferimento al tema del pagamento indebito delle prestazioni previdenziali non pensionistiche - senz'altro esclusa l'applicazione sia dell'art. 52 della legge 88/1989 sia dell'art. 13 legge n.
2 412/91 (che al comma 1 contiene una norma di interpretazione autentica del predetto art. 52, comma 2, legge 88/1989 e al comma 2 si riferisce, appunto, “alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche”) - è operativa la disciplina generale di cui all'art. 2033 c.c. che, appunto, riconosce il diritto del solvens di ripetere ciò che ha pagato insieme con i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, nel caso di mala fede del soggetto tenuto al rimborso, oppure dalla domanda, ove quest'ultimo sia stato in buona fede.
A fronte di tanto deve essere altresì precisato che in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 2739/2016 nonché Cass. civ., S.U., 18046/2010 e Cass. civ., Sez. Lav., 8281/2015).
Con riferimento particolare alla prestazione previdenziale oggetto di causa, va sottolineato che è pacifico tra le parti che la somma indebita di cui alla nota del 23.06.2021 (oggetto di causa) sia dipesa dalla prospettata insussistenza di un valido accertamento giudiziale del credito nei confronti dell'ex datore di lavoro, posto che il decreto ingiuntivo è stato, pacificamente, emesso e notificato quando la società ex datrice di lavoro era ormai cancellata dal registro delle imprese.
Ebbene, la tesi sostenuta dall'istituto convenuto è pienamente condivisibile in quanto conforme al dato normativo e alle più recenti interpretazioni giurisprudenziali.
E' pacifico che la società sia stata cancellata in data 1.04.2019 e che il decreto ingiuntivo sia stato richiesto e ottenuto solo rispettivamente in data 6.06.2019 e 20.06.2019.
Dunque, il decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti di una società ormai inesistente;
parimenti, la notifica effettuata alla medesima società è stata indirizzata a un soggetto inesistente.
Ciò significa che la lavoratrice non poteva invocare in proprio favore alcun accertamento del credito, poiché l'azione giudiziale monitoria è stata erroneamente diretta verso un soggetto che era ormai estinto.
Ella avrebbe invece dovuto diligentemente accertarsi, prima di richiedere l'ingiunzione di pagamento, dello stato della società (per esempio mediante estrazione di visura camerale), così da avvedersi tempestivamente della sua cancellazione e da
3 poter indirizzare dunque l'azione monitoria nei confronti dei soci.
In altri termini, il problema nella presente fattispecie non verte sulla sussistenza o meno di un serio tentativo di esecuzione nei confronti del datore di lavoro insolvente, bensì, più a monte, sulla sussistenza o meno di un valido titolo esecutivo, il cui conseguimento costituisce il presupposto per l'eventuale accesso al Fondo di Garanzia.
E, per quanto sopra esposto, non può dirsi che la ricorrente sia in possesso di un titolo esecutivo che abbia accertato il suo credito per TFR nei confronti della società datrice, poiché il decreto ingiuntivo a tal fine invocato è stato da lei richiesto, ottenuto e notificato nei confronti di un soggetto ormai estinto (società cancellata dal registro delle imprese).
Non giova alla tesi di parte attrice il richiamo alla pronuncia della Suprema Corte n. 14020 del 07/07/2020, che si è occupata di una richiesta di pagamento al Fondo di Garanzia in ipotesi di cancellazione della società dal registro delle imprese: nel caso scrutinato dai giudici di legittimità, infatti, contrariamente a quello qui controverso, la lavoratrice aveva ottenuto l'accertamento giudiziale del credito con sentenza del 2009, pronunciata prima che la società datrice venisse cancellata (cfr. paragrafi 2 e 20 in motivazione della citata ordinanza n. 14020/2020).
Nella fattispecie in esame, invece, come già spiegato, il presunto accertamento (decreto ingiuntivo) è intervenuto dopo la cancellazione della società.
Neppure risulta che parte attrice abbia provveduto a notificare il presunto titolo nei confronti dei soci della ormai estinta. Pt_2
In proposito, benché si tratti di indicazioni non vincolanti, è opportuno evidenziare che lo stesso messaggio n. 3854 CP_1 del 24.10.2019, invocato dalla ricorrente, prevede quanto segue: “La cancellazione dal Registro delle imprese di una società (di persone o di capitali) ne determina l'estinzione, con la conseguenza che non sono idonei ad instaurare un valido processo sia l'eventuale proposizione di domanda giudiziale nei confronti di società cancellata sia la notifica alla stessa società di un decreto ingiuntivo.
La cancellazione della società non determina, tuttavia, l'estinzione dei rapporti giuridici attivi e passivi della società stessa, ma determina un fenomeno successorio, con il conseguente trasferimento ai soci delle obbligazioni sociali. I soci stessi, pertanto, sono i legittimi contraddittori nei giudizi volti all'accertamento dei debiti sociali e rispondono delle stesse obbligazioni illimitatamente o nei limiti del riscosso a seguito della liquidazione, a seconda del regime
4 giuridico della società (di persone o di capitali) disciplinato dal codice civile.
Gli operatori delle Strutture territoriali, pertanto, nell'ambito dell'istruttoria delle domande di intervento del Fondo di garanzia ai sensi dell'articolo. 2, comma 5, della L. n. 297/82, presentate dopo la cancellazione della società datrice di lavoro dal Registro delle imprese, dovranno verificare che la data di notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo non sia successiva alla data di cancellazione.
In caso contrario, si dovrà verificare che il decreto ingiuntivo sia stato notificato legittimamente anche ai soci e, in difetto, le domande dovranno essere respinte per mancanza della prova giudiziale del credito”.
Nella vicenda in esame, il decreto ingiuntivo non solo è stato notificato dopo la cancellazione della società unicamente alla sola società, e non anche ai soci, ma addirittura è stato richiesto ed emesso dopo la cancellazione.
Si ritiene pertanto del tutto carente l'originario presupposto che condiziona l'erogazione delle prestazioni a carico dell' quale gestore del Fondo di Garanzia, vale a dire CP_1 l'accertamento giurisdizionale del credito nei confronti del datore di lavoro, per tale non potendosi intendere un decreto ingiuntivo richiesto, emesso e notificato nei confronti di una società estinta in quanto cancellata.
E' utile riportare le chiare affermazioni rese dalla Suprema Corte in un'ipotesi che presenta aspetti di comunanza con l'odierna controversia (cfr. Cass. Sez. L, sentenza n. 1887 del 28/01/2020), ove mancava l'accertamento del credito nei confronti della società datrice, cancellata a brevissima distanza dalla cessazione del rapporto di lavoro: “nel sistema delineato dall'art. 2, l. n. 297/1982, il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro”.
Conclusioni assolutamente conformi a quelle passate in rassegna sono state, infine, illustrate dalla Corte di Appello di Bari, Sez. Lav., all'interno della sentenza ì n. 604/2023 del 12.05.2023 (est. dott.ssa Isabella Calia).
5 Sulla scorta delle precedenti considerazioni, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite – liquidate come da dispositivo – seguono integralmente la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
− rigetta integralmente la domanda;
− condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in Euro 1.500,00 oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Bari, 6.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giuseppe Craca)
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