Sentenza 21 gennaio 1985
Massime • 3
L' aver definito l' ammontare dei redditi col condono, di cui al D.L. 5.11.83 N. 660, determina solo l' impossibilita' di presentare la dichiarazione prevista dal primo comma dell' Art. 4 della L. 12.11.76 N. 751 e di conseguire gli effetti di cui al secondo comma. La forma di liquidazione dell' imposta, contenuta nella legge citata, non ha alcun effetto nei rapporti tributari totalmente distinti ed autonomi. Se cosi' non fosse, ci troveremo di fronte ad una forma di ultrattivita' di una norma dichiarata illegittima costituzionalmente con conseguente violazione dell' Art. 136 della Costituzione. Ai fini della determinazione dell' aliquota applicabile all' indennita' di fine rapporto di lavoro, occorre fare riferimento alla media dei redditi complessivi netti del biennio precedente al momento in cui e' sorto il diritto alla percezione. Non bisogna, a tal fine, prendere in considerazione quei redditi complessivi che sono il risultato del cumulo dei redditi di entrambi i coniugi. Infatti, possono essere presi in considerazione soltanto i redditi propri del soggetto percipiente, essendo state dichiarate illegittime tutte quelle norme che prevedevano il cumulo dei redditi tra coniugi.
In ipotesi di espropriazione di terreno con destinazione non agricola, ma in atto coltivato da fittavolo, mezzadro, colono e compartecipante, la sopravvenuta declaratoria d'incostituzionalità dei criteri di Determinazione dell'indennità di cui ai commi quinto, sesto e settimo dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, nonché degli analoghi criteri reintrodotti in via provvisoria dalla legge 29 luglio 1980 n. 385 e successive proroghe, comporta che l'espropriante, oltre al pagamento dell'indennità in favore dello espropriato in misura corrispondente al valore venale del fondo, in applicazione della disciplina dettata dalla legge 25 giugno 1865 n. 2359 (la quale prevede un'indennità unica, comprensiva dei diritti del coltivatore), resta soggetto al pagamento in favore del coltivatore dell'indennità aggiuntiva contemplata dall'art. 17 secondo comma della medesima legge del 1971 (rimasto in vigore, ancorché privo del necessario collegamento con il diverso sistema di liquidazione dell'indennità "principale" fissato dal precedente art. 16 nei commi dichiarati illegittimi). Ne deriva la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 17 secondo comma, in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione, in considerazione della disparità di trattamento dell'espropriante, nell'indicata situazione di espropriazione di fondo coltivato, nonché della sua sottoposizione ad esborsi eccedenti il valore di mercato del bene espropriato.*
L'art. 4, ultimo comma, della legge 12 novembre 1976 n. 751, secondo cui le Disposizioni dei precedenti commi che prevedono la facoltà di ciascuno dei coniugi di richiedere l'applicazione separata dell'imposta complementare sul proprio reddito complessivo netto, non si applicano quando il reddito è stato determinato sinteticamente, ovvero con decisione o sentenza passata in giudicato, ne' quando è stato definito con condono ai sensi del d.l. n. 660 del 1973, produce il solo effetto di impedire di richiedere la tassazione separata dei redditi definiti con uno degli Atti giuridici in essa previsti, ma non è suscettibile di estensione a rapporti tributari del tutto distinti ed autonomi. L'amministrazione finanziaria non può, pertanto, con riguardo ad imposte che prevedono un autonomo procedimento di liquidazione prescindere dalla integrale applicazione della regola della separazione dei redditi, anche in relazione a quegli elementi che concorrono a determinare la liquidazione dell'imposta. (nella specie: per l'indennità di fine rapporto di lavoro, prevista dall'art. 12 del d.P.R. n. 597 del 1973 il contribuente che non aveva presentato la dichiarazione di cui all'art. 4, primo comma, citato, era stato tassato con l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'ultimo biennio, cumulato con il reddito della moglie e determinato con il condono. La commissione tributaria centrale aveva annullato la tassazione, sul rilievo che l'imposta avrebbe dovuto liquidarsi con l'aliquota corrispondente alla metà del reddito effettivo netto dell'ultimo biennio del solo contribuente. La S.C. ha rigettato il ricorso dell'amministrazione finanziaria, enunciando il principio che precede).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/1985, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1985 |
Testo completo
L'art. 4, ultimo comma, della legge 12 novembre 1976 n. 751, secondo cui le Disposizioni dei precedenti commi che prevedono la facoltà di ciascuno dei coniugi di richiedere l'applicazione separata dell'imposta complementare sul proprio reddito complessivo netto, non si applicano quando il reddito è stato determinato sinteticamente, ovvero con decisione o sentenza passata in giudicato, ne' quando è stato definito con condono ai sensi del d.l. n. 660 del 1973, produce il solo effetto di impedire di richiedere la tassazione separata dei redditi definiti con uno degli Atti giuridici in essa previsti, ma non è suscettibile di estensione a rapporti tributari del tutto distinti ed autonomi. L'amministrazione finanziaria non può, pertanto, con riguardo ad imposte che prevedono un autonomo procedimento di liquidazione prescindere dalla integrale applicazione della regola della separazione dei redditi, anche in relazione a quegli elementi che concorrono a determinare la liquidazione dell'imposta. (nella specie: per l'indennità di fine rapporto di lavoro, prevista dall'art. 12 del d.P.R. n. 597 del 1973 il contribuente che non aveva presentato la dichiarazione di cui all'art. 4, primo comma, citato, era stato tassato con l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'ultimo biennio, cumulato con il reddito della moglie e determinato con il condono. La commissione tributaria centrale aveva annullato la tassazione, sul rilievo che l'imposta avrebbe dovuto liquidarsi con l'aliquota corrispondente alla metà del reddito effettivo netto dell'ultimo biennio del solo contribuente. La S.C. ha rigettato il ricorso dell'amministrazione finanziaria, enunciando il principio che precede).*