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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CANNARELLA MARCO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 610/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230034438278000 CONTRIB.CONSORT 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la sig.ra Ricorrente_1 residente in [...] Indirizzo_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentate e difesa dall'Avv. Difensore_1
, ha impugnato, contro il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa e l'Agenzia delle Entrate- Agente della
Riscossione, la cartella di pagamento n.29320230034438278000 per il mancato pagamento degli importi riferiti alla quota consortile -spese di manutenzione irrigua per l' anno 2018, per un importo complessivo di
€ 795,88.
Parte ricorrente, dopo aver precisato che i terreni di sua proprietà usufruiscono di pozzi per l'irrigazione, ha eccepito i seguenti motivi di impugnativa.
1) insussistenza ed infondatezza dell'obbligazione contributiva;
2) difetto di motivazione.
Non risultano costituiti né il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa né l'Agenzia delle Entrate- Agente della
Riscossione.
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso. meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
La Corte richiama la recente norma interpretativa della Regione Sicilia (art. 96 della L.R. n. 3 del
31/01/2024) che ha precisato: “Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modificazioni le parole "dei benefici effettivamente conseguiti" vanno intese nel senso che deve trattarsi di benefìci effettivi, concreti e diretti, non essendo sufficiente l'inclusione di un immobile nel perimetro consortile.”
Tale norma, deve essere letta in combinato con il novellato art.7, comma 5 bis del D.Lgs. n.546/92 introdotto con l'articolo 6 della legge n. 130/2022. Con tale disposizione viene stabilito che
“l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato”.
E' evidente che la cartella di pagamento impugnata non contiene gli elementi valutativi di dettaglio necessari per stabilire gli eventuali benefìci effettivi, concreti e diretti e la mancata instaurazione delcontraddittorio con il soggetto impositore, ancorché chiamato in giudizio, non consente alla Corte di definire in modo esaustivo il quadro probatorio.
Il ricorso, pertanto, è da accogliere e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €.
233,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Siracusa il 21/11/2025
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CANNARELLA MARCO, Giudice monocratico in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 610/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230034438278000 CONTRIB.CONSORT 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la sig.ra Ricorrente_1 residente in [...] Indirizzo_1, C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentate e difesa dall'Avv. Difensore_1
, ha impugnato, contro il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa e l'Agenzia delle Entrate- Agente della
Riscossione, la cartella di pagamento n.29320230034438278000 per il mancato pagamento degli importi riferiti alla quota consortile -spese di manutenzione irrigua per l' anno 2018, per un importo complessivo di
€ 795,88.
Parte ricorrente, dopo aver precisato che i terreni di sua proprietà usufruiscono di pozzi per l'irrigazione, ha eccepito i seguenti motivi di impugnativa.
1) insussistenza ed infondatezza dell'obbligazione contributiva;
2) difetto di motivazione.
Non risultano costituiti né il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa né l'Agenzia delle Entrate- Agente della
Riscossione.
La causa è stata posta in decisione nell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, ritiene il ricorso. meritevole di accoglimento per i motivi di cui infra.
La Corte richiama la recente norma interpretativa della Regione Sicilia (art. 96 della L.R. n. 3 del
31/01/2024) che ha precisato: “Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modificazioni le parole "dei benefici effettivamente conseguiti" vanno intese nel senso che deve trattarsi di benefìci effettivi, concreti e diretti, non essendo sufficiente l'inclusione di un immobile nel perimetro consortile.”
Tale norma, deve essere letta in combinato con il novellato art.7, comma 5 bis del D.Lgs. n.546/92 introdotto con l'articolo 6 della legge n. 130/2022. Con tale disposizione viene stabilito che
“l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato”.
E' evidente che la cartella di pagamento impugnata non contiene gli elementi valutativi di dettaglio necessari per stabilire gli eventuali benefìci effettivi, concreti e diretti e la mancata instaurazione delcontraddittorio con il soggetto impositore, ancorché chiamato in giudizio, non consente alla Corte di definire in modo esaustivo il quadro probatorio.
Il ricorso, pertanto, è da accogliere e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, in composizione monocratica, accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €.
233,00 oltre accessori se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Siracusa il 21/11/2025