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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 21/07/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 105/2022 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Ghibellina 46, Messina, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Cucinotta che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. , (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
), (c.f. ), CodiceFiscale_3 CP_3 CodiceFiscale_4 elettiv.te domiciliati in Via G. Bruno, Messina, presso lo studio dell'Avv.
Domenico Arizzi che li rappresenta e difende per procura in atti, appellati,
e nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_1 rappresentante pro tempore,
(c.f. ), Controparte_5 C.F._5
(c.f. , Controparte_6 C.F._6
(c.f. ), Controparte_7 C.F._7
(c.f. ), CP_8 C.F._8
(c.f. ), CP_9 C.F._9
1 (c.f. ), Parte_2 C.F._10
(c.f. ), Parte_3 C.F._11
(c.f. , Parte_4 C.F._12
(c.f. , Parte_5 C.F._13
(c.f. ), Parte_6 C.F._14
(c.f. ), Parte_7 C.F._15
(c.f. ), Parte_8 C.F._16
(c.f. ), Parte_9 C.F._17
(c.f. ), Parte_10 C.F._18
(c.f. ), Parte_11 C.F._19
(c.f. ), Parte_12 C.F._20
(c.f. ), Parte_13 C.F._21
(c.f. ), Parte_14 C.F._22
(c.f. , Parte_15 C.F._23
(c.f. ), Parte_16 C.F._24
(c.f. ), Parte_17 C.F._25
(c.f. , Parte_18 C.F._26
(c.f. , Parte_19 C.F._27
(c.f. , Parte_20 C.F._28
(c.f. , Parte_21 C.F._29
(c.f. ), Parte_22 C.F._30
(c.f. ), Parte_23 C.F._31
(c.f. ), Parte_24 C.F._32
(c.f. ), Parte_25 C.F._33
(c.f. ), Parte_26 C.F._34
(c.f. ), Parte_27 C.F._35
(c.f. ), Parte_28 C.F._36
(c.f. ), Parte_29 C.F._37
(c.f. ), Parte_30 C.F._38
(c.f. ), Parte_31 C.F._39
(c.f. ), Parte_32 C.F._40
(c.f. , Parte_33 C.F._41
2 (c.f. ), Parte_34 C.F._42
(c.f. , Parte_35 C.F._43
(c.f. ), Parte_36 C.F._44
(c.f. ), Parte_37 C.F._45
(c.f. ), Parte_38 C.F._46
(c.f. ), Parte_39 C.F._47
(c.f. ), Parte_40 C.F._48
(c.f. , Parte_41 C.F._49
(c.f. , Parte_42 C.F._50
(c.f. , Parte_43 C.F._51
(c.f. ), Parte_44 C.F._52
(c.f. , Parte_45 C.F._53
Par
(c.f. ), Parte_46 C.F._54
(c.f. , Parte_47 C.F._55
(c.f. ), Parte_48 C.F._56
(c.f. ), Parte_49 C.F._57
(c.f. ), Parte_50 C.F._58
(c.f. ), Parte_51 C.F._59
(c.f. ), Parte_52 C.F._60
(c.f. , Parte_53 C.F._61
(c.f. ), Parte_54 C.F._62
(c.f. , Parte_55 C.F._63
(c.f. ), Parte_56 C.F._64
(c.f. ), Parte_57 C.F._65
(c.f. , Parte_58 C.F._66
(c.f. ), Parte_59 C.F._67
(c.f. , Parte_60 C.F._68
(c.f. ), Parte_61 C.F._69
(c.f. ), Parte_62 C.F._70
(c.f. , Parte_63 C.F._71
(c.f. , Parte_64 C.F._72
(c.f. ), Parte_65 C.F._73
3 (c.f. ), Parte_66 C.F._74
(c.f. , Parte_67 C.F._75
(c.f. , Parte_68 C.F._76
(c.f. ), Parte_69 C.F._77
(c.f. ), Parte_70 C.F._78
(c.f. ), Parte_71 C.F._79
(c.f. ), Parte_72 C.F._80
(c.f. ), Parte_73 C.F._81
(c.f. ), Parte_74 C.F._82
(c.f. ), Parte_75 C.F._83
(c.f. , Parte_76 C.F._84
(c.f. ), Parte_77 C.F._85
(c.f. , Parte_78 C.F._86
(c.f. ), Parte_79 C.F._87
(c.f. ), Parte_80 C.F._88
(c.f. ), Parte_81 C.F._89
(c.f. ), Parte_82 C.F._90
(c.f. , Parte_83 C.F._91
(c.f. ), Parte_84 C.F._92
(c.f. ), Parte_85 C.F._93
(c.f. ), Parte_86 C.F._94
(c.f. , Parte_87 C.F._95
(c.f. ), Parte_88 C.F._96
(c.f. , Parte_89 C.F._97
(c.f. ), Parte_90 C.F._98
(c.f. ), Parte_91 C.F._99
(c.f. ), Parte_92 C.F._100
(c.f. ), Parte_93 C.F._101
(c.f. , Parte_94 C.F._102
(c.f. ), Parte_95 C.F._103
(c.f. ), Parte_96 C.F._104
(c.f. ), Parte_97 C.F._105
4 (c.f. ), Parte_98 C.F._106
(c.f. ), Parte_99 C.F._107
(c.f. ), Parte_100 C.F._108
(c.f. ), Parte_101 C.F._109
(c.f. ), Parte_102 C.F._110
(c.f. ), Parte_103 C.F._111
(c.f. ), Parte_104 C.F._112
(c.f. , Parte_105 C.F._113
(c.f. ), Parte_106 C.F._114
(c.f. ), Parte_107 C.F._115
c.f. ), Parte_108 C.F._116
(c.f. ), Parte_109 C.F._117
(nata a [...] il [...]), Parte_110
(c.f. ), Parte_111 C.F._118
(c.f. ), Parte_112 C.F._119
(c.f. , Parte_113 C.F._120
(c.f. ), Parte_114 C.F._121
(c.f. ), Parte_115 C.F._122
(c.f. ), Parte_116 C.F._123
(c.f. ), Parte_117 C.F._124
(c.f. ), Parte_118 C.F._125
(c.f. ), Parte_119 C.F._126
(c.f. , Parte_120 C.F._127
(c.f. ), Parte_121 C.F._128
(c.f. ), Parte_122 C.F._129
(c.f. ), Parte_123 C.F._130
(c.f. ), Parte_124 C.F._131
(c.f. , Parte_125 C.F._132
(c.f. ), Parte_126 C.F._133
(c.f. ), Parte_127 C.F._134
(c.f. ), Parte_128 C.F._135
(c.f. , Parte_129 C.F._136
5 (c.f. , Parte_130 C.F._137
(c.f. ), Parte_131 C.F._138
(c.f. ), Parte_132 C.F._139
[...
(c.f. ), Parte_133 C.F._140
(c.f. ), Parte_134 C.F._141
(c.f. ), Parte_135 C.F._142
(c.f. ), Parte_136 C.F._143
(c.f. ), Parte_137 C.F._144
(c.f. ), Parte_138 C.F._145
(c.f. ), Parte_139 C.F._146
(c.f. ), Parte_140 C.F._147
(c.f. ), Parte_141 C.F._148
(c.f. ), Parte_142 C.F._149
(c.f. , Parte_143 C.F._150
(c.f. , Parte_144 C.F._151
(c.f. ), Parte_145 C.F._152
(c.f. , Parte_146 C.F._153
(c.f. ), Parte_147 C.F._154
(c.f. , Parte_148 C.F._155
(c.f. ), Parte_149 C.F._156
(c.f. ), Parte_150 C.F._157
(c.f. ), Parte_151 C.F._158
(c.f. ), Parte_152 C.F._159
(c.f. ), Parte_153 C.F._160
(c.f. ), Parte_154 C.F._161
(c.f. , Parte_155 C.F._162
(c.f. ), Controparte_10 C.F._163 appellati contumaci, avente ad oggetto: comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare, spese condominiali (appello avverso la sentenza n. 1615/21 R.S. del
Tribunale di Messina).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
6 In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 2 febbraio 2022 ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1615/21 R.S. con la quale il Tribunale di
Messina aveva annullato la delibera approvata dall'assemblea del
[...] in data 1 dicembre 2019 e condannato l'odierno appellante al Controparte_4 pagamento delle spese processuali a favore dei condomini attori ed intervenienti.
Il dopo aver eccepito la nullità delle procure rilasciate dagli Parte_1 intervenienti all'Avv. Arizzi, con unico motivo di gravame ha censurato la condanna al pagamento delle spese processuali disposta, dal giudice di primo grado, a suo carico e non a carico del Quale parte Controparte_4 soccombente del giudizio di primo grado doveva essere indicato l'Avv.
n.q. di amministratore del , unico legittimato passivo nel Parte_1 CP_4 giudizio di impugnazione della delibera assembleare, ma non l'odierno appellante in proprio. Ha chiesto, pertanto, che, in riforma della sentenza impugnata, venisse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva con conseguente revoca della condanna al pagamento delle spese pronunciata nei suoi confronti.
I condomini e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 costituendosi, hanno contestato la fondatezza delle doglianze svolte dall'appellante, evidenziando che in primo grado l'Avv. era stato Parte_1 convenuto in giudizio sia in proprio, quale soggetto che aveva presieduto l'assemblea che aveva approvato la delibera poi impugnata, sia n.q. di amministratore del Correttamente il giudice di Controparte_4 primo grado aveva ritenuto la soccombenza del in proprio, avendo Parte_1 valutato negativamente la condotta dello stesso in sede assembleare. Hanno poi censurato la quantificazione delle spese processuali operata dal giudice di prime cure, per avere lo stesso omesso la liquidazione, a favore dei condomini attori ed intervenienti, degli esborsi sostenuti dagli stessi per il pagamento del contributo unificato.
Gli altri condomini, intervenienti in primo grado, non si sono costituiti e deve esserne dichiarata la contumacia;
è rimasto contumace anche il
[...]
chiamato in giudizio in persona dell'amministratore pro Controparte_4 tempore, in ottemperanza all'ordinanza della Corte del 27 maggio 2022 a seguito
7 della eccezione di non integrità del contraddittorio sollevata dai condomini e CP_1 CP_2 CP_3
L'appello è fondato.
Come costantemente affermato dalla S.C., nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare ex art. 1137 c.c. la legittimazione processuale passiva esclusiva spetta all'amministratore (Cass. Civ. Sez. 2, 4 febbraio 2021 n. 2636;
Cass. Civ. Sez. 2, 20 aprile 2005 n. 8286).
Ne deriva, pertanto, che nel giudizio di impugnazione della delibera adottata in data 1 dicembre 2019 dall'assemblea del l'unico Controparte_4 legittimato passivo doveva ritenersi l'Avv. n.q. di amministratore Parte_1 del Condominio, e non già il in proprio. Parte_1
Dopo aver ritenuto fondata la domanda di annullamento della delibera impugnata, formulata dagli attori e e dai condomini CP_1 CP_2 CP_3 intervenienti, accertamento ormai passato in giudicato non essendo stato interposto gravame in ordine a tale statuizione, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in proprio, Parte_1 con conseguente impossibilità di porre a suo carico le spese del giudizio in forza del principio di soccombenza.
La circostanza che nell'ambito dell'assemblea condominiale dell'1 dicembre
2019 il abbia rivestito l'incarico di presidente, come tale deputato Parte_1 alla verifica della regolarità degli avvisi di convocazione ai condomini, appare irrilevante ai fini della decisione assunta dal giudice di primo grado.
Il Tribunale, infatti, ha annullato la delibera impugnata per mancanza del quorum necessario per approvare i punti indicati all'ordine del giorno, in violazione dell'art. 1136, 3° e 4° comma, c.c., senza pronunciarsi in alcun modo sulle condotte asseritamente imputabili all'odierno appellante, censurate dai condomini appellati.
Ne deriva, pertanto, che in accoglimento del gravame proposto da
[...]
in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato Parte_1 il difetto di legittimazione passiva di in proprio con Parte_1 conseguente revoca della condanna al pagamento delle spese processuali disposta a suo carico.
8 In ordine alle spese del primo grado di giudizio, in forza del principio espresso dall'art. 91 c.p.c., le stesse dovrebbero porsi a carico del in persona CP_4 dell'amministratore pro tempore;
sul punto, tuttavia, non può che prendersi atto della posizione assunta dai condomini i quali hanno espressamente chiesto che le spese non vengano poste a carico del Condominio (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, 12 giugno 2018 n. 15326). Le spese devono, pertanto, essere compensate tra le parti.
Le spese del presente grado di giudizio devono invece porsi a carico degli appellati e che, costituendosi, hanno chiesto il rigetto CP_1 CP_2 CP_3 del gravame insistendo per la condanna del in proprio;
le spese Parte_1 devono liquidarsi secondo gli importi minimi dello scaglione di valore fino ad €
26.000,00, essendo il valore della causa (corrispondente all'importo della condanna posta a carico dell'appellante) superiore ad € 5.200,00.
La Cancelleria dovrà quindi provvedere alla verifica della regolarità della misura del contributo unificato versato dall'appellante.
L'accoglimento del gravame e la disposta regolamentazione delle spese rende superfluo l'esame delle altre questioni sollevate dalle parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1615/21 R.S. del
Tribunale di Messina, così provvede: accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale Parte_1 riforma della sentenza impugnata, dichiara il difetto di legittimazione di
[...] in proprio, revoca la condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 disposta a suo carico dal Tribunale di Messina e compensa le spese del primo grado di giudizio tra le parti;
condanna gli appellati e in solido al pagamento, a CP_1 CP_2 CP_3 favore dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in €
3.000,00 per compensi (€ 570,00 fase studio, € 500,00 fase introduttiva, € 930,00 fase trattazione, € 1.000,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge, oltre rimborso contributo unificato e bollo.
Nulla sulle spese riguardo agli appellati rimasti contumaci.
9 Manda alla Cancelleria di verificare la regolarità della misura del contributo unificato versato.
Messina, 17 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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