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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/07/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 61/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 20 maggio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Parte_1 CodiceFiscale_1
NOTARISTEFANO del foro di Chieti ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf ) rappresentato e difeso dall'avv. Goffedo Controparte_1 C.F._2
TATOZZI del foro di Chieti ed elettivamente domiciliato in Francavilla al Mare presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 393/23 del 5 dicembre 2023 in tema di risarcimento danni
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Chieti ha accolto la domanda (sulla cui qualificazione giuridica meglio si dirà nel prosieguo) che ha proposto nei confronti di così condannando quest'ultimo al Controparte_1 Parte_1 pagamento in suo favore della somma complessiva di € 10.500,00 unitamente alla rifusione delle spese di lite.
Le ragioni della controversia ( di cui la sentenza da compiutamente atto) possono di seguito essere così sintetizzate:
1 - Nell'anno 2009, il ha acquistato presso la gioielleria Alinghi di Pescara, gestita dal CP_1 convenuto, un orologio Rolex quadrante Sultan versando la somma di € 10.000,00;
- A distanza di qualche anno, segnatamente nel 2012, l'attore ha provveduto alla consegna dell'orologio per la sua vendita;
- Nel contempo, ha anche corrisposto, a titolo di acconto, l'ulteriore somma di € 450,00 da destinare all'acquisto di un quadrante Rolex del valore di € 1.000,00;
- È accaduto che l'orologio non è stato venduto né vi è stata la consegna, in favore del del CP_1 quadrante;
- Il giudizio ha pertanto avuto ad oggetto la richiesta di condanna del convenuto al pagamento della somma minima di realizzo dalla vendita del Rolex nonché di quella di € 1.000,00 corrispondente al valore del quadrante;
1.2. Nel costituirsi in giudizio, il ha fornito una rappresentazione dei fatti diversa al fine di contestare Parte_1 la fondatezza dell'azione avversaria ed ha, nel contempo, spiegato domanda riconvenzionale di risarcimento danni (stimati nella misura equitativa di € 50.000 a titolo di ristoro del pregiudizio morale) per l'episodio di tentato estorsione in ordine al quale si dirà in seguito.
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione del primo giudice possono essere così sintetizzate:
- l'azione proposta è stata inquadrata all'interno dello schema tipico dell'arricchimento senza causa;
- vi è stata una ricostruzione degli aspetti salienti della vicenda ed in aggiunta a quanto già esposto nelle pagine che precedono, si è attinto alle risultanze dell'istruttoria evidenziando in particolare a tal fine quanto emerso
(in particolare dalle fonoregistrazioni) nel corso del procedimento penale celebratosi a carico del CP_1 dinanzi al Tribunale di Chieti;
- il in quella sede ed anche nel corso dell' interrogatorio formale deferitogli, ha ammesso alcune Parte_1 circostanze rilevanti ai fini della decisione ovvero di aver ricevuto l'orologio Rolex con l'impegno di rivederlo per un realizzo di almeno 10.000 euro, di aver ceduto il predetto bene;
- la querela sporta nei confronti del va intesa come manifestazione di volontà del di Parte_1 CP_1 recedere dal contratto di estimatorio in essere tra le parti;
- alla luce del quadro tratteggiato, il convenuto deve essere condannato alla restituzione della somma di €
10.500,00 detraendo dal valore del Rolex (€ 10.000) e del quadrante (€ 1.000,00) l'importo di € 500,00 comunque riconosciuto al per l'opera svolta;
Parte_1
- la domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata da quest'ultimo è stata rigettata in quanto sprovvista di adeguato riscontro probatorio;
2 1.4. La pronunzia del tribunale teatino è stata tempestivamente impugnata dal attraverso Parte_1
l'articolazione di quattro motivi.
Con il primo motivo, è stata rilevata la nullità della sentenza in quanto, ed in violazione dell'art. 10 comma
12 d.lvo 116/17, la stessa è stata emessa da un giudice di pace onorario pur avendo un valore eccedente il limite imposto dalla legge.
Il secondo motivo ha riguardato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato relativamente alla domanda riconvenzionale proposta.
Con il terzo profilo di doglianza l'appellante ha, in definitiva, lamentato l'ammissione delle prove orali e segnatamente l'estensione di quella testimoniale a tutti i capitoli articolati nella seconda memoria ex art 183 comma VI cpc, quando, al contrario, tutti i testimoni avrebbero dovuti essere sentiti soltanto sul capitolo 19.
L'ultima censura si è appuntata sul difetto di ultrapetizione ravvisabile nella parte in cui il giudice di prime cure ha fatto riferimento al contratto estimatorio.
Il ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi del combinato disposto CP_1 degli articoli 348 bis e 342 cpc, mentre nel merito ne ha dedotto l'infondatezza così insistendo per il suo rigetto.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo (peraltro integralmente in formato telematico) d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 20 maggio 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. L'eccezione sull'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis cpc è infondata e di conseguenza non può trovare accoglimento.
La norma, come noto, nella sua formulazione successiva all'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, e diversamente da quanto stabilito in precedenza, ha inteso unificare (prevedendo un'unica modalità decisoria) le ipotesi dell'inammissibilità ex art. 342 cpc e quella invece disciplinata dall'art. 348 bis.
Ai fini tuttavia dell'operatività dell'istituto, pur in difetto di precedenti giurisprudenziali (attesa la assoluta novità del testo normativo), è pacificamente possibile attingere ai principi elaborati in precedenza.
Di conseguenza, ai fini della declaratoria di inammissibilità occorre la manifesta infondatezza del gravame oppure l'assenza di adeguata motivazione riguardo ai motivi proposti.
Orbene, nella fattispecie deve escludersi la sussistenza tanto dell'uno quanto dell'altro requisito.
Per quanto concerne la manifesta infondatezza occorre operare una valutazione sul versante della prognosi negativa dell'impugnazione che nel caso in esame deve escludersi per il solo fatto che risulta aperta la questione dell'estensione della domanda attorea nei confronti della compagnia di assicurazione.
Con riguardo, invece, al secondo aspetto, costituisce principio oramai largamente condiviso che “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 cod. proc. civ., l'esposizione delle ragioni di fatto e di
3 diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado;
non è necessaria, pertanto, l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (cfr Cass Civ, Sez I, 10.4.2024 n. 9727).
L'appellante h adeguatamente indicato le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione (riproponendo le questioni preliminari e contestando il rigetto della riconvenzionale) sicchè escludersi ogni ulteriore profilo di inammissibilità.
3.In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito. Ed infatti, per ragioni di economia espositiva ed in considerazione dell'esito del gravame, si reputa di dover procedere sin da subito allo scrutinio dei motivi.
Tanto premesso, l'appello, è in parte fondato e di conseguenza deve essere accolto per le ragioni di seguito meglio illustrate.
La disamina dei motivi deve procedere dedicando prioritariamente attenzione al primo ed al terzo che afferiscono a questioni più propriamente in rito.
3.1. La dedotta (con il primo motivo) nullità della sentenza per violazione dell'art. 10 comma 12 D.lvo 116/17
è infondata.
La norma, come noto, ha previsto alla lettera d) che “Al giudice onorario di pace non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitori, fatta eccezione:…..per i provvedimenti che definiscono cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 50.000, nonché relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;
”.
Innanzitutto, il valore della causa, dovendosi ai fini del radicamento della competenza operare una distinzione tra domanda principale e riconvenzionale, non eccede tale limite ponderale atteso che la pretesa risarcitoria oggetto della seconda è stata comunque circoscritta nel limite di 50.000 euro.
Ove, ad ogni buon conto, si volesse opinare in senso contrario va tenuto conto di almeno due decisive circostanze.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “La disciplina, di legge e tabellare, in materia di attribuzioni dei giudici onorari di tribunale non preclude che a essi siano affidate cause di particolare rilevanza economica, ossia eccedenti un determinato limite di valore, in quanto la possibilità di delega della trattazione delle cause è esclusa con riferimento ad ambiti ben delimitati, per ragione di materia ma non di valore della controversia.” (cfr Cass Civ, sez III, 3.12.2024 n. 30898).
Corrisponde senz'altro al vero che tale filone interpretativo si è basato sulla disciplina normativa previgente rappresentata dall'art. 43 bis R.D. 12/41 espressamente abrogata dal d.lvo 116/17 con il quale il legislatore
4 ha in definitiva inteso rimodulare l'assetto delle specifiche competenze della magistratura onoraria negli uffici di primo grado verso una sostanziale attività di tendenziale supporto all'attività del magistrato professionale.
Tuttavia, e questo rappresenta un elemento decisivo ai fini che qui ci occupano, l'art. 10 non prevede alcuna sanzione specifica in termini di nullità in ordine alla decisione assunta dal giudice onorario di pace in contrasto con la casistica prevista nella norma.
Anche ove si volesse opinare in tal senso, non potendosi prevedere la rimessione al primo giudice, la controversia ben potrebbe essere parimenti delibata in questa sede.
3.2. Anche il terzo motivo di doglianza è infondato e di conseguenza deve essere disatteso.
L'appellante ha lungamente dissertato sulla inutilizzabilità (con evidenti ripercussioni in ordine alla prova della fondatezza della domanda attorea) delle deposizioni dei testimoni addotti dalla controparte sull'assunto che gli stessi avrebbero, a voler tutto concedere, potuto riferire unicamente sulla circostanza di cui al capitolo
19.
Tale prospettazione invero non coglie nel segno e di conseguenza non può essere condivisa in quanto:
- In sede di seconda memoria ex art 183 comma VI cpc, il ha indicato i testimoni e soltanto CP_1 con riguardo a titolare di Complicato srl, ha specificato che avrebbe dovuto riferire Testimone_1 sul capitolo 18;
- In realtà si è tratto di un evidente errore materiale poiché il testimone non avrebbe che potuto rispondere sul capitolo 19 del seguente tenore “vero che il Rolex Submariner di proprietà del
[...]
nel 2012 aveva una quotazione di mercato di € 15.000,00 come da dichiarazione a sua firma CP_1 che Le si rammostra “;
- A conferma di quanto sopra vi è che il documento da mostrare al teste è quello rubricato al nr. 1 delle produzioni di parte attrice (odierna appellata) che concerne una dichiarazione della quotazione di mercato al 2012 dell'orologio Rolex sottoscritta dal titolare della Complicato srl;
- La più logica interpretazione della memoria istruttoria è dunque nel senso di ritenere che gli altri testimoni avrebbero dovuto riferire sulle restanti circostanze capitolate;
Per tali essenziali ragioni, il motivo deve essere rigettato.
4. E' a questo punto possibile passare allo scrutinio degli altri due profili di doglianza anch'essi infondati e di conseguenza non meritevoli di trovare accoglimento.
Anche in questo caso, per ragioni di ordine logico e sistematico occorre partire dall'ultima censura con cui l'appellante ha lamentato il vizio di ultrapetizione della sentenza.
4.1.1. La disamina del motivo consente, ad onor del vero, di affrontare il più ampio ed articolato tema della qualificazione della domanda.
5 Sul punto, in effetti, la sentenza di primo grado contiene una contraddizione in quanto nella parte iniziale della motivazione il primo giudice ha operato un esplicito richiamo alla disciplina dell'arricchimento senza causa, mentre successivamente ha optato per l'inquadramento all'interno del contratto estimatorio.
Deve certamente essere preferita tale seconda opzione interpretativa per una serie di ragioni.
In primo luogo, l'azione di arricchimento senza causa è, come noto, caratterizzata dal requisito della residualità sicchè non è certamente ipotizzabile una sua (ancorchè in astratto) sussistenza in presenza di un rapporto giuridico tra le parti di chiara connotazione contrattuale.
Nella fattispecie (e questa rappresenta la seconda ulteriore motivazione) risulta indubbio l'esistenza di un rapporto negoziale tra le parti.
Può, difatti, ritenersi acclarato che il ha consegnato al un orologio Rolex in precedenza CP_1 Parte_1 acquistato presso l'esercizio commerciale da quest'ultimo gestito con l'impegno per il primo a rivenderlo così procurando un utile.
Orbene, tale rapporto rientra nello schema tipico del contratto estimatorio ed al fine di meglio codificare le esatte coordinate giuridiche di tale modello negoziale, è possibile affermare che:
- Il contratto estimatorio è un'operazione che mira a contemperare i contrapposti interessi delle parti;
da una parte, infatti, vi è l'intento del tradens di favorire la messa in circolazione sul mercato del prodotto, mentre dall'altra vi è l'esigenza dell'accipiens di avere prontamente reperibile ed a disposizione dei beni con la possibilità di venderli fermo il proprio obbligo alla restituzione di quelli non ceduti oppure al loro acquisto attraverso la corresponsione di una somma di denaro;
- La giurisprudenza, invero in uno dei rari casi in cui è stata chiamata a pronunziarsi, ha stabilito che
“Secondo l'art.1556 c.c., il contratto estimatorio è quel contratto in cui una parte (tradens) consegna una o più cose mobili all'altra (accipiens) e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. Si precisa che l'elemento essenziale e caratterizzante del contratto estimatorio è la facoltà del consegnatario di restituire la merce in alternativa all'obbligo di pagamento del prezzo, senza che a tale configurazione sia di ostacolo la mancata prefissione esplicita di un termine per l'esercizio dell'indicata facoltà di restituzione. Con il contratto estimatorio il proprietario
(tradens) consegna una o più cose mobili determinate ad un soggetto (accipiens) che si obbliga a pagare il prezzo, salvo restituire quanto ricevuto nel termine stabilito (art.1556 c.c.)” (cfr Corte
Appello Milano, Sez III, 15.6.2020 n. 1460);
- In ordine all'essenzialità o meno della previsione del termine di restituzione, nonché della stima dei beni la giurisprudenza ha chiarito che “Nel contratto estimatorio è irrilevante l'assenza di espressa pattuizione sia sul termine entro cui l'"accipiens" può esercitare la facoltà di restituzione della merce, trovando applicazione l'art. 1183 c.c., sia sulla stima dei beni, purché il prezzo sia determinabile”.
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25606 del 21/12/2015 (Rv. 638193 –01, ma già in precedenza nello
6 stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 9 del 04/01/1974 (Rv. 367495 -01) e Sez. 2, Sentenza n. 2235 del
21/04/1979 (Rv. 398586 -01))
- Per il resto, poiché non è necessaria una forma specifica per il medesimo (né ai fini della validità, né ai fini della prova), è possibile provare la sua conclusione ed i suoi contenuti con qualunque mezzo, liberamente valutabile dal giudice;
Da quanto sin qui esposto, è possibile affermare che il ha inteso agire proponendo nei confronti CP_1 della controparte un'azione di risarcimento danni per l'inadempimento del contratto estimatorio.
L'importo infatti riconosciuto dal giudice di prime cure, seppur non maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria (ma sul punto, in assenza di specifica impugnazione, è preclusa la possibilità di modifica della decisione), rappresenta il pregiudizio sofferto per il mancato guadagno derivante dalla cessione del Rolex
Submariner quadrante Sultan ad un prezzo maggiorato rispetto a quello del suo acquisto e per l'acquisto ulteriore del quadrante del valore stimato di € 1.000,00.
L'inquadramento della domanda nei termini sopra indicati non comporta nessun vizio di ultrapetizione rientrando pacificamente nelle prerogative del giudice (anche in sede di gravame) operare procedere alla qualificazione giuridica della domanda.
4.1.2.Anche il quadro probatorio di causa, ha confermato la fondatezza della domanda avanzata dal CP_1 in quanto:
- in sede di esame, quale persona offesa nell'ambito del giudizio penale celebratosi dinanzi al Tribunale di
Chieti a carico del , ha ammesso di aver ricevuto nel 2012 l'orologio oggetto di CP_1 Parte_1 causa con l'impegno di rivenderlo e conseguire così un profitto avendo a quella data una valutazione superiore rispetto a quella del momento in cui era stato, nell'anno 2009, acquistato;
- questa circostanza ha trovato ulteriore conferma nella documentazione prodotta in atti e segnatamente nella dichiarazione a firma del titolare di ditta Complicato srl, che ne ha confermato Testimone_1 integralmente il contenuto in sede di escussione testimoniale.
Ed infatti, all'udienza del 2 maggio 2022, il teste ha riferito (rispondendo al capitolo n. 19) “Si è vera la circostanza, riconosco il documento che mi viene mostrato di cui al n. 1 del fascicolo di parte attrice, che è stato da me redatto e sottoscritto alla data del 12.11.2019”;
-nel corso dell'interrogatorio formale all'udienza del 22 novembre 2021, il ha confermato gli Parte_1 impegni assunti con il sia per quanto concerne la rivendita del rolex ad un prezzo non inferiore ad CP_1
€ 10.000 che per l'acquisto del quadrante per il quale aveva ricevuto un anticipo di € 450,00 specificando altresì che l'orologio era stato successivamente ceduto ad una terza perdona individuata in tal Per_1
;
[...]
- il giudice di prime cure ha correttamente valutato le risultanze dell'interrogatorio avendo il Parte_1 ammesso nella circostanza delle circostanze a lui sfavorevoli e certamente rilevanti ai fini della decisione;
7 - allo stesso tempo alcun dubbio può esservi sulla piena utilizzabilità, ai fini della decisione anche dell'esame dello stesso nell'ambito del giudizio penale sopra citato essendo evidente che trattasi di una prova Parte_1 atipica;
- in definitiva è possibile affermare che è stata raggiunta la prova che il avrebbe dovuto rivendere Parte_1
l'orologio Rolex Submariner quadrante Sultan ad un prezzo non inferiore ai 10.000 (e quindi all'effettivo valore di mercato nell'anno 2012); che tale orologio è stato tuttavia ceduto dall'odierno appellante ad una terza persona;
alcuna somma di denaro è stata consegnata al;
che questi ha anche consegnato alla CP_1 controparte l'ulteriore somma di € 450,00 per l'acquisto di un quadrante Rolex del valore di € 1.000,00 che però non è stato concluso ed anche in tal caso la somma di denaro non è stata restituita dal Parte_1
4.2.1. Diversamente, il motivo relativo sulla violazione del principio della corrispondenza chiesto pronunciato in ordine alla domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata dal deve trovare Parte_1 accoglimento.
Secondo la prospettazione dell'appellante il primo giudice ha omesso (da qui il più corretto inquadramento del motivo nella previsione dell'omessa pronunzia) di decidere sulla pretesa risarcitoria consistente nel pregiudizio morale sofferto dal a seguito del procedimento penale nei confronti del . Parte_1 CP_1
Ad onor del vero, la sentenza ha affrontato la questione risolvendola nel senso di ritenere non adeguatamente provata la domanda.
La soluzione del primo giudice non può essere in effetti condivisa.
Vale senz'altro la pena ricostruire la vicenda penale ed a tal fine merita osservare quanto segue.
Il è stato tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Chieti per rispondere del reato di tentata estorsione. Parte_1
Il giudizio all'esito dell'istruttoria dibattimentale (espletata attraverso l'escussione dei testi peraltro gli stessi sentiti anche nel corso del presente giudizio), il giudice, riqualificato il fatto all'interno della previsione del tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza e minaccia alla persona, ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Nel corpo della motivazione, ed ai fini che qui ci occupano, è stata ricostruita la vicenda e quindi è stata confermata la condotta tenuta dal e segnatamente le telefonate effettuate sul telefono nella CP_1 disponibilità del nel periodo in cui costui si trovava in Brasile. Parte_1
La circostanza, unitamente agli elementi emersi, è stata ritenuta comunque idonea ad integrare la fattispecie del tentativo di esercizio arbitrario in quanto, il , anziché agire in via giudiziaria per soddisfare la CP_1 sua pretesa (quindi ritenuta fondata anche dal giudice penale), ha deciso di porre in essere condotte minacciose.
4.2.2. Si tratta, allora, di stabilire se tale quadro, in assenza in effetti di elementi ulteriori emersi nel corso del presente giudizio ( i testi addotti dal hanno confermato l'episodio del 10 ottobre 2012 presso la casa Parte_1 dei genitori dello stesso nonché i messaggi sull'utenza cellulare), possa ritenersi idoneo ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni morali da reato.
8 Sul punto, non può farsi a meno di rilevare che certamente nell'ipotesi di accertamento della sussistenza di un fatto reato consegue il diritto al ristoro del danno morale sofferto.
Tuttavia, non potendosi ammettere l'esistenza di tale danno in re ipsa, e vertendosi in ogni caso in tema di danno-evento, è necessario che la parte, pur avvalendosi del regime delle presunzioni (quindi con un onere probatorio certamente attenuato), alleghi prima e dimostri poi il pregiudizio in concreto realmente sofferto e eziologicamente direttamente incidente dalla condotta reato contestata.
Orbene, è sulla scorta di tali considerazioni di ordine generali che deve essere risolta la questione.
Dall'accertamento del fatto reato è certamente derivato un pregiudizio morale per il ed infatti così Parte_1 scendendo ancor più nel dettaglio, deve ulteriormente considerarsi che:
- È emerso che il si è recato presso l'abitazione dei genitori del CP_1 Parte_1
- Utilizzando un profilo fittizio ha cercato di aver contatti con lo stesso in Brasile dove nel frattempo
(non si è ben compreso nel corso del giudizio, le ragioni della sua presenza) si era anche lui recato;
- In altri termini, da tali essenziali circostanze deve evincersi che la condotta tenuta dal ha CP_1 certamente comportato un pregiudizio morale per il che in assenza di elementi di riscontro Parte_1 ulteriori, può in via equitativa essere stimato nella misura di € 5.000,00. Su tale importo, trattandosi di un debito di valore, vanno applicati interessi e rivalutazione secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità sulla somma via via rivalutata dalla domanda sino al soddisfo;
5. Dall'esito del giudizio consegue una diversa regolamentazione delle spese del primo grado che, al pari di quelle del presente giudizio, vertendosi in un'ipotesi di soccombenza reciproca, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M
.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 693/23 del Tribunale di Chieti così decide nel contraddittorio delle parti:
a) In parziale accoglimento dell'appello, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 5.000 oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
[...]
b) Compensa integralmente le spese di lite del primo grado;
c) Conferma nel resto la sentenza di primo grado;
d) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio;
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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