TAR Campobasso, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 51
TAR
Ordinanza cautelare 21 novembre 2024
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TAR
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Diritto ad ottenere permesso di soggiorno in attesa di occupazione

    Il Tribunale ha ritenuto che l'insussistenza ab origine dei requisiti del datore di lavoro precluda il rilascio del permesso per attesa occupazione, anche in presenza di una comunicazione di primo ingresso.

  • Rigettato
    Illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno

    Il Tribunale ha ritenuto che, data l'insussistenza ab origine dei requisiti del datore di lavoro, non sussistesse l'obbligo di provvedere sul rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

  • Rigettato
    Violazione dell'avviso di avvio del procedimento e preavviso di revoca

    Il Tribunale ha ritenuto che, pur non essendo stata idonea la modalità di comunicazione utilizzata dall'amministrazione, il provvedimento non fosse annullabile in quanto il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, data l'insussistenza dei requisiti economici del datore di lavoro.

  • Rigettato
    Déficit motivazionale e contraddittorietà del provvedimento di revoca

    Il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento fosse motivato attraverso un richiamo agli accertamenti patrimoniali compiuti dall'amministrazione, indicando l'ufficio competente e il volume d'affari della società, e che il ricorrente non avesse fornito elementi per contestare tali verifiche.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 21 quinquies L.n. 241/1990

    Il Tribunale ha ritenuto che la revoca fosse fondata sulla mancanza dei requisiti economici del datore di lavoro, che imponeva un'adozione vincolata del provvedimento, escludendo la necessità di valutare motivi di pubblico interesse prevalenti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere e violazione del termine di cui all'art. 21 nonies L.n. 241/1990

    Il Tribunale ha ritenuto che la revoca fosse un atto vincolato a causa dell'insussistenza dei requisiti economici del datore di lavoro, rendendo irrilevante il termine di cui all'art. 21 nonies.

  • Rigettato
    Omessa applicazione dell'art. 22 comma 11 T.U. Immigrazione

    Il Tribunale ha distinto tra indisponibilità sopravvenuta del datore di lavoro (coperta dalla circolare ministeriale) e insussistenza ab origine dei requisiti economici, ritenendo quest'ultima preclusiva del permesso per attesa occupazione.

  • Rigettato
    Istanza di subentro di nuovo datore di lavoro e violazione dell'art. 5 comma 5 TU immigrazione

    Il Tribunale ha ritenuto la censura generica e astratta, inidonea a dimostrare profili di illegittimità del provvedimento di revoca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Campobasso, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 51
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
    Numero : 51
    Data del deposito : 28 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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