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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1491/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
STORACI GIUSEPPINA, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7669/2019 depositato il 09/12/2019
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia N.2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2471/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 01/07/2019
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 23054/2016 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Curatore fallimentare della società Ricorrente_1 sas in fallimento impugnava il provvedimento di diniego della richiesta di rimborso Iva anno 2015 (di € 46.311,00) ritenendone illegittima la motivazione nella considerazione che la documentazione richiesta dall'Amministrazione era risalente ad oltre un decennio (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 2471 del 2019, ha rigettato il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Società ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto.
La Società ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
Va confermata la sentenza impugnata.
1.- La Curatela fallimentare ha obbligo di conservazione e custodia della documentazione amministrativa, contabile e fiscale della Società.
L'Agenzia, in mancanza di esibizione della documentazione di che trattasi, non è stata posta nelle condizioni di verificare la legittimità della richiesta di rimborso.
2.- L'erogazione del rimborso, infatti, è subordinato ai presupposti espressamente previsti dal' art. 38 bis
Dpr 633/72: la relativa mancata verifica non ne consente l'erogazione.
L'Amministrazione finanziaria è legittimata a contestare il credito esposto nella dichiarazione anche nell'ipotesi in cui siano già decorsi i termini per l' accertamento.
I termini decadenziali in parola, infatti, si applicano al riscontro dei “crediti” e non dei “debiti” dell'Amministrazione ("quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum").
3.- Sul punto si richiamano gli arresti della Corte di legittimità: sentenza n. 5069 15 marzo 2016, Cassazione
31.01.2018 n.239 e n. 25464 del 12/10/2018, secondo i quali “… in tema di rimborso di imposte, qualora l'Amministrazione non abbia adottato alcun provvedimento di liquidazione del credito esposto nella dichiarazione dei rediti, ed, al contempo, siano decorsi i termini per operare la rettifica, il diritto del contribuente non si consolida automaticamente alla data di scadenza dei termini previsti per l'accertamento, restando fermo il potere di contestazione del credito da parte dell'Amministrazione, senza che, peraltro, ciò contrasti con l'art.1 del I Protocollo addizionale alla CEDU in quanto tale norma garantisce tutela sul piano convenzionale ai soli crediti accertati, nonché liquidi ed esigibili, ossia a quelli che possano ritenersi parte del patrimonio dell'individuo …”
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Va riformata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Conferma la sentenza impugnata.
Condanna la Società appellante alle spese di questo grado che liquida in euro 2.500,00
(duemilacinquecento/00) in favore dell'Amministrazione resistente.
Siracusa, 16 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO RO SE TO
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
STORACI GIUSEPPINA, Presidente
AR IGNAZIO, Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7669/2019 depositato il 09/12/2019
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia N.2/4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2471/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 01/07/2019
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 23054/2016 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Curatore fallimentare della società Ricorrente_1 sas in fallimento impugnava il provvedimento di diniego della richiesta di rimborso Iva anno 2015 (di € 46.311,00) ritenendone illegittima la motivazione nella considerazione che la documentazione richiesta dall'Amministrazione era risalente ad oltre un decennio (cfr. ricorso introduttivo in atti).
L'Agenzia si costituiva e contro deduceva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 2471 del 2019, ha rigettato il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
La Società ha impugnato la citata sentenza chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto.
La Società ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
Va confermata la sentenza impugnata.
1.- La Curatela fallimentare ha obbligo di conservazione e custodia della documentazione amministrativa, contabile e fiscale della Società.
L'Agenzia, in mancanza di esibizione della documentazione di che trattasi, non è stata posta nelle condizioni di verificare la legittimità della richiesta di rimborso.
2.- L'erogazione del rimborso, infatti, è subordinato ai presupposti espressamente previsti dal' art. 38 bis
Dpr 633/72: la relativa mancata verifica non ne consente l'erogazione.
L'Amministrazione finanziaria è legittimata a contestare il credito esposto nella dichiarazione anche nell'ipotesi in cui siano già decorsi i termini per l' accertamento.
I termini decadenziali in parola, infatti, si applicano al riscontro dei “crediti” e non dei “debiti” dell'Amministrazione ("quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum").
3.- Sul punto si richiamano gli arresti della Corte di legittimità: sentenza n. 5069 15 marzo 2016, Cassazione
31.01.2018 n.239 e n. 25464 del 12/10/2018, secondo i quali “… in tema di rimborso di imposte, qualora l'Amministrazione non abbia adottato alcun provvedimento di liquidazione del credito esposto nella dichiarazione dei rediti, ed, al contempo, siano decorsi i termini per operare la rettifica, il diritto del contribuente non si consolida automaticamente alla data di scadenza dei termini previsti per l'accertamento, restando fermo il potere di contestazione del credito da parte dell'Amministrazione, senza che, peraltro, ciò contrasti con l'art.1 del I Protocollo addizionale alla CEDU in quanto tale norma garantisce tutela sul piano convenzionale ai soli crediti accertati, nonché liquidi ed esigibili, ossia a quelli che possano ritenersi parte del patrimonio dell'individuo …”
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Va riformata la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Conferma la sentenza impugnata.
Condanna la Società appellante alle spese di questo grado che liquida in euro 2.500,00
(duemilacinquecento/00) in favore dell'Amministrazione resistente.
Siracusa, 16 febbraio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
IO RO SE TO