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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2014/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2014/2022 promossa da:
con sede legale in Torino, Via Giovanni Giolitti n. 15, codice fiscale e numero di Controparte_1
iscrizione al Registro delle Imprese di Torino in persona del procuratore speciale dott. P.IVA_1
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Miriam Bosurgi Parte_1 C.F._1
(cod. fisc. PEC ) e dall'avv. Luca C.F._2 Email_1
Cecere (cod. fisc. ; PEC fax n. C.F._3 Email_2
0825.31978) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Avellino, via
Circumvallazione n. 101/F. appellante
Contro
(c.f. ) nato a [...] il [...], ivi residente Controparte_2 CodiceFiscale_4
in via Starza n. 65, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Toriello (c.f. ; CodiceFiscale_5
PEC: , elettivamente domiciliato in Salerno al Corso Garibaldi n. 8 presso lo Email_3
studio del legale. appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 8 Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'odierno convenuto avanti al Giudice di pace di Montoro conveniva in giudizio la banca appellante, con la quale stipulava il contratto di finanziamento n.
36.483, con cessione pro solvendo di quote dello stipendio, sottoscritto il 25 febbraio 2016 ed estinto anticipatamente nell'aprile 2020, dopo il pagamento di 49 rate su 120, lamentando che nel conto estintivo non gli fossero stati esaustivamente rimborsati i costi dovuti per la vita residua del contratto a norma dell'art. 125-sexies, comma 1 TUB, per complessivi € 1.148,36.
La banca, originaria convenuta, eccepiva che le commissioni di gestione vista la natura recurring erano state già rimborsate all'attore pro rata temporis, mentre i restanti costi, avendo natura up front, erano stati esclusi legittimamente dal rimborso, come da contratto.
Con sentenza n. 210/2021 in data 10 novembre 2021 il Giudice di pace di Montoro accoglieva la domanda attorea e condannava la banca convenuta a restituirgli la somma contestata dall'odierno appellato.
Con atto di appello ritualmente notificato, la banca chiedeva la riforma della sentenza di primo grado e nella specie: “- per tutti i motivi di cui al presente atto, nonché per quelli di cui agli atti di primo grado dell'esponente, da aversi qui per trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; - rigettati ogni avversa domanda, ogni eventuale avverso appello incidentale, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione;
- in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata: a) rigettare ogni domanda proposta dal sig. nei confronti di per tutte le Controparte_2 Controparte_1 ragioni, difese ed eccezioni dedotte in atti;
b) condannare il sig. a restituire a Controparte_2
quanto da questa pagato in esecuzione della sentenza del Giudice di pace di Montoro Controparte_1
n. 210/2021 del 10 novembre 2021 qui impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
c) condannare il sig. a pagare a le spese ed i compensi Controparte_2 Controparte_1
per la difesa in entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA (non deducibile per la banca con-venuta), CPA e rimborso forfettario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge.”.
Con comparsa di risposta del 01.09.2022 l'appellato si costituiva in giudizio chiedendo: “ A. In via preliminare e pregiudiziale Rigettare l'appello proposto dalla in quanto inammissibile Controparte_1 ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e non avendo ragionevole probabilità di essere accolto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; B. Rigettare nel merito l'appello in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto per le ragioni di cui in parte motiva. C. In subordine si rimette al prudente apprezzamento dell'Ill.mo
Giudice adito in merito alla valutazione dei costi recurring da rimborsare all'appellato in ragione dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento in oggetto. Con vittoria di spese, compenso professionale ed onorari del doppio grado, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara
pagina 2 di 8 antistatario. D. In via istruttoria: si chiede disporsi l'acquisizione presso il Giudice di Pace di
Montoro del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento iscritto al n. R.G. 122/2021.”
***
1. In rito
§ Parte appellata eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art.342 c.p.c., poiché non venivano indicate le parti del provvedimento appellate e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, né tantomeno le circostanze da cui derivavano le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Occorre, tuttavia, chiarire che sul punto il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene non necessaria un'enunciazione rigorosa e formalistica dei motivi di gravame, ma è sufficiente che la manifestazione di volontà dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene;
ed infatti si è sostenuto come “L'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all'interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione, potendo sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice”. (Cassazione civile sez. III, 24/08/2007, n.17960).
Pertanto, nel caso in esame è da escludere l'inammissibilità dell'atto di appello.
Inoltre, in merito alla censura mossa da parte appellata sulla inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto per la violazione dell'art. 348- bis c.p.c. ed al sistema del filtro ivi previsto, invero, ai sensi del citato articolo, il giudice d'appello, oltre i casi in cui il gravame debba essere dichiarato inammissibile o improcedibile per difetti genetici o per inadempienze procedurali, è chiamato a compiere, in via preliminare, solitamente in prima udienza o non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta. Sul punto la giurisprudenza si è espressa chiarendo che: “L'atto di gravame che sia sorretto da un'adeguata
e corretta impostazione dalla quale risultino esplicitate le parti della decisione impugnata che siano destinatarie specifici motivi di gravame ed evidenzi opportunamente le varie parti con chiari richiami
pagina 3 di 8 alle parti di motivazione censurata, non può essere ritenuto inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.”
(Corte appello, Napoli, sez. II, 19/04/2022, n. 1654).
In applicazione dei suesposti principi, le eccezioni sono infondate e vanno rigettate, essendo ammissibile l'appello così per come formulato.
2.Nel merito
§Sulla clausola contrattuale
L'appellante rappresentava che in occasione dell'estinzione anticipata del contratto in questione aveva riconosciuto al cliente la riduzione del costo totale del credito sulla base delle previsioni contrattuali di cui all'art. 8 delle condizioni generali che differenzia i costi recurring e up-front, dei quali solo i primi rimborsabili.
Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di merito “In caso di estinzione anticipata del finanziamento relativo al credito al consumo (come prestiti personali e cessioni del quinto dello stipendio), è nulla la clausola contrattuale che esclude il rimborso di tutti i costi sostenuti, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Pertanto, sono nulle tutte le previsioni contrattuali che attribuiscono rilevanza, ai fini del rimborso, alla distinzione tra costi "recurring" - rimborsabili - e 'up-front' - non rimborsabili -, per contrasto con l'art. 125-sexies t.u.b.” (Tribunale Ferrara sez. I, 19/07/2024, n.771, cfr. Tribunale
Torino sez. I, 21/03/2020).
La clausola contrattuale predisposta dalla banca, che prevede limitazioni in ordine alla riduzione del costo totale del credito nell'ipotesi di estinzione anticipata, non può pregiudicare, alla luce della lettura sostanzialistica della normativa europea consumeristica inaugurata dalla giurisprudenza europea, la tutela del contraente debole, in una posizione di debolezza informativa e di tutela.
Sul punto, secondo la Corte di Cassazione: “E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33.” (Cassazione civile sez. II, 06/09/2023, n.25977)
Ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 206 del 2005 si ha una clausola vessatoria quando, nonostante la buona fede, grava sul consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
La clausola in esame, diretta ad escludere il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, determina uno squilibrio nel rapporto obbligatorio in danno del consumatore, atteso che consente all'istituto di credito di ritenere un importo pagina 4 di 8 commisurato all'intera durata del contratto nonostante la prestazione si sia limitata ad un arco temporale inferiore.
È principio condiviso dalla giurisprudenza che la norma citata abbia natura imperativa, in quanto intende correggere l'equilibrio formale del contratto per ristabilire l'uguaglianza tra le parti a tutela del contraente debole, quale è il consumatore.
Inoltre, la giurisprudenza europea ha chiarito che la citata norma debba essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali con natura di norme a tutela dell'ordine pubblico (cfr. sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti 51 e 52, nonché del 21 dicembre 2016, e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, Persona_1
EU:C:2016:980, punto 54; Corte di Giustizia UE sez. I, 26/01/2017, n. 421 citate dal Cass. 2023).
Alla luce dei principi suesposti, la previsione di una siffatta clausola viola un principio generale dell'ordinamento che garantisce al consumatore una tutela effettiva contro gli abusi del sistema creditizio e, in particolare, la stessa giurisprudenza europea, riconoscendo natura di norma di ordine pubblico, intende così rafforzare la posizione del consumatore determinando la nullità di qualsiasi previsione diretta a limitare o eludere la disciplina in esame, in virtù della intrinseca contrarietà all'ordinamento.
Ne consegue che l'art.8 delle condizioni generali del contratto oggetto di causa, relativo alla previsione dei rimborsi in caso di estinzione anticipata, va ritenuto nullo per contrarietà a norme imperative, come interpretate conformemente al diritto sovranazionale dal primo giudice.
§Sull'applicazione e interpretazione della giurisprudenza e della normativa italiana ed europea,
l'appellante rappresenta che il Giudice di pace avrebbe errato ove ha riconosciuto al cliente la riduzione del costo totale del credito di cui all'art. 125-sexies, comma 1 TUB, disapplicando le previsioni contrattuali, di cui all'art. 8 delle condizioni generali del contratto in questione.
Sulla questione inerente i costi accessori dei contratti di credito, la sentenza della Corte di Giustizia
Europea n. 383 dell'11 settembre 2019 ha statuito che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, senza operare alcuna distinzione tra costi recurring e upfront, e ha affermato il seguente principio di diritto: “il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.”.
La citata sentenza si inserisce nel filone interpretativo che attribuisce tradizionalmente natura sostanzialistica alla disciplina consumeristica, di matrice europea, così definitivamente superando pagina 5 di 8 l'invalsa prassi degli istituti creditizi diretta a distinguere tra costi recurring e costi up front, la cui determinazione veniva unilateralmente stabilita dagli stessi tramite le condizioni generali di contratto.
Sulla scorta di quanto statuito dai giudici europei, è intervenuto legislatore italiano modificando la precedente disciplina, invero, l'attuale testo dell'art. 125 sexies T.U.B., attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE, interpretato alla luce della sentenza Lexitor della CGUE, prevede che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”.
Sulla portata applicativa della riforma dell'articolo citato l'art.11octies del D.L. n. 73/2021 ha stabilito che con riferimento alle “estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione … continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies del testo unico di cui al D.lgs. n. 385 del 1993 e le norme di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”.
È principio condiviso dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Napoli sez. II, 06/12/2024,
Tribunale Novara sez. I, 13/07/2023) che la disposizione, sebbene la sua natura retroattiva, nella parte in cui ritiene applicabile “le disposizioni dell'art. 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993” è norma ultronea, posto che, l'art. 125 sexies, nella sua versione previgente alla novella del 2021, va interpretata alla luce della direttiva europea 2008/48 e della citata sentenza della
Corte di Giustizia Europea.
Sul punto è, inoltre, intervenuta la Corte Costituzionale che, con la decisione n. 263/2022, ancorché non abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma transitoria nella parte in esame, ha evidenziato che l'unica possibile interpretazione della previgente disciplina deve ispirarsi ai principi della sentenza nel senso della riduzione con riferimento a tutti i costi dovuti per la vita residua CP_3
del costo totale del credito.
Dunque, secondo la Consulta, l'art.11octies del D.L. n. 73/2021 è una disposizione transitoria con valore del tutto residuale rispetto alla portata del recepimento dell'orientamento della giurisprudenza comunitaria e pertanto “si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, Cont l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia.”.
pagina 6 di 8 Ne consegue che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve includere tutti i costi, cioè non soltanto i costi recurring, ma anche quelli up front, anche qualora, come nel caso in esame, i contratti siano stati stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Sul punto è intervenuta di recente la Suprema Corte che ha confermato il principio di diritto della
CGUE ed ha statuito che “nell'ambito del credito al consumo, il diritto del consumatore al rimborso, in caso di adempimento anticipato, di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese ch'egli deve pagare per il finanziamento sussiste anche per i contratti stipulati ed estinti prima dell'emanazione dell'art. 125-sexies t.u.b.” (Cassazione civile sez. II, 06/09/2023, n.25977)
Pertanto, nel caso in esame il giudice di prime cure accoglieva correttamente le istanze dell'odierna parte appellata nella parte in cui parificava i costi up front e recurring, in applicazione dei suddetti principi, ritenendo ripetibili i costi di intermediazione seguiti all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, con consequenziale condanna dell'istituto di credito appellante al pagamento della somma di euro 1.032,00 oltre interessi legali.
In definitiva, il Giudice di Pace ha correttamente accolto la domanda di primo grado, ritenendo ripetibili i costi connessi al finanziamento trattenuti in seguito all'estinzione anticipata del contratto, con consequenziale condanna dell'istituto di credito appellante al pagamento, in favore del contraente dell'importo calcolato secondo il criterio del pro-rata temporis (cfr. Tribunale di Napoli, sez. II,
26/05/2023, n. 5470 e Tribunale di Torino n. 20/03/2023).
§ L'odierna appellante eccepiva altresì l'errato calcolo operato dal giudice di prime cure in ordine al compenso del primo grado di giudizio.
Il Giudice di Pace liquidava le spese di lite nella somma complessiva di € 743,00 di cui € 43,00 per spese ed il resto per compenso (oltre spese generali, Iva e Cpa). Tuttavia, parte appellante ritiene errato il calcolo del compenso atteso che non veniva scomputata la fase istruttoria che, secondo l'odierno ricorrente, non si sarebbe mai tenuta nel primo grado, dato che la causa è stata trattenuta in decisione già alla prima udienza.
Occorre, invece, richiamare sul punto la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in relazione alla fase decisionale, “dev'essere preliminarmente rilevata l'infondatezza della pretesa avanzata dall'odierna ricorrente circa l'insussistenza di alcun diritto alla liquidazione di spese di lite in relazione alla fase decisionale nei giudizi definiti ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dovendo ritenersi limitata, la disciplina processuale contenuta in detta ultima norma, alla previsione di una diversa scansione formale dell'attività delle parti e del giudice nella fase decisionale, rispetto a quanto
pagina 7 di 8 previsto secondo le forme ordinarie, senza alcuna contrazione dell'entità e della consistenza del contributo professionale fornito per la difesa della parte in tale fase decisionale, ancorché celebrata secondo le forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c.” (Cassazione civile sez. VI, 23/11/2021, n.36137).
Invero, lo stesso principio è estendibile alla liquidazione della fase istruttoria, anche laddove la stessa sia stata di natura meramente documentale.
Ed infatti una corretta allegazione della documentazione esula dalla fase introduttiva in senso stretto considerata di talché può essere oggetto di autonoma liquidazione, se pure in maniera ridotta.
Senonché, parte appellante correttamente eccepiva l'erroneo calcolo del giudice di prime cure che aveva condannato per un importo non pienamente corrispondente ai parametri del D.M. n. 55/2014, essendo invece superiore allo scaglione massimo di cui ai parametri legali, avendo riguardo al decisum
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 28885 del 18/10/2023).
Pertanto, tale doglianza va accolta e deve essere ricalcolato il compenso professionale dovuto a titolo di spese legali, come da dispositivo.
§ Le spese del presente grado seguono la soccombenza reciproca e pertanto vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta il primo motivo di appello e, per l'effetto, conferma sul punto la sentenza gravata;
2. Accoglie l'ultimo motivo di appello relativo all'erronea liquidazione delle spese di primo grado e per l'effetto, a parziale modifica della sentenza gravata, liquida le spese di primo grado, a carico dell'odierna appellante, in euro 43,00 per esborsi ed in euro 346,00 per onorari, oltre accessori con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
3. Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
AVELLINO, 1 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2014/2022 promossa da:
con sede legale in Torino, Via Giovanni Giolitti n. 15, codice fiscale e numero di Controparte_1
iscrizione al Registro delle Imprese di Torino in persona del procuratore speciale dott. P.IVA_1
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'avv. Miriam Bosurgi Parte_1 C.F._1
(cod. fisc. PEC ) e dall'avv. Luca C.F._2 Email_1
Cecere (cod. fisc. ; PEC fax n. C.F._3 Email_2
0825.31978) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Avellino, via
Circumvallazione n. 101/F. appellante
Contro
(c.f. ) nato a [...] il [...], ivi residente Controparte_2 CodiceFiscale_4
in via Starza n. 65, rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Toriello (c.f. ; CodiceFiscale_5
PEC: , elettivamente domiciliato in Salerno al Corso Garibaldi n. 8 presso lo Email_3
studio del legale. appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 8 Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'odierno convenuto avanti al Giudice di pace di Montoro conveniva in giudizio la banca appellante, con la quale stipulava il contratto di finanziamento n.
36.483, con cessione pro solvendo di quote dello stipendio, sottoscritto il 25 febbraio 2016 ed estinto anticipatamente nell'aprile 2020, dopo il pagamento di 49 rate su 120, lamentando che nel conto estintivo non gli fossero stati esaustivamente rimborsati i costi dovuti per la vita residua del contratto a norma dell'art. 125-sexies, comma 1 TUB, per complessivi € 1.148,36.
La banca, originaria convenuta, eccepiva che le commissioni di gestione vista la natura recurring erano state già rimborsate all'attore pro rata temporis, mentre i restanti costi, avendo natura up front, erano stati esclusi legittimamente dal rimborso, come da contratto.
Con sentenza n. 210/2021 in data 10 novembre 2021 il Giudice di pace di Montoro accoglieva la domanda attorea e condannava la banca convenuta a restituirgli la somma contestata dall'odierno appellato.
Con atto di appello ritualmente notificato, la banca chiedeva la riforma della sentenza di primo grado e nella specie: “- per tutti i motivi di cui al presente atto, nonché per quelli di cui agli atti di primo grado dell'esponente, da aversi qui per trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; - rigettati ogni avversa domanda, ogni eventuale avverso appello incidentale, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione;
- in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata: a) rigettare ogni domanda proposta dal sig. nei confronti di per tutte le Controparte_2 Controparte_1 ragioni, difese ed eccezioni dedotte in atti;
b) condannare il sig. a restituire a Controparte_2
quanto da questa pagato in esecuzione della sentenza del Giudice di pace di Montoro Controparte_1
n. 210/2021 del 10 novembre 2021 qui impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
c) condannare il sig. a pagare a le spese ed i compensi Controparte_2 Controparte_1
per la difesa in entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA (non deducibile per la banca con-venuta), CPA e rimborso forfettario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge.”.
Con comparsa di risposta del 01.09.2022 l'appellato si costituiva in giudizio chiedendo: “ A. In via preliminare e pregiudiziale Rigettare l'appello proposto dalla in quanto inammissibile Controparte_1 ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e non avendo ragionevole probabilità di essere accolto ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; B. Rigettare nel merito l'appello in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto per le ragioni di cui in parte motiva. C. In subordine si rimette al prudente apprezzamento dell'Ill.mo
Giudice adito in merito alla valutazione dei costi recurring da rimborsare all'appellato in ragione dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento in oggetto. Con vittoria di spese, compenso professionale ed onorari del doppio grado, in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara
pagina 2 di 8 antistatario. D. In via istruttoria: si chiede disporsi l'acquisizione presso il Giudice di Pace di
Montoro del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento iscritto al n. R.G. 122/2021.”
***
1. In rito
§ Parte appellata eccepiva l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art.342 c.p.c., poiché non venivano indicate le parti del provvedimento appellate e le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, né tantomeno le circostanze da cui derivavano le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Occorre, tuttavia, chiarire che sul punto il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene non necessaria un'enunciazione rigorosa e formalistica dei motivi di gravame, ma è sufficiente che la manifestazione di volontà dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene;
ed infatti si è sostenuto come “L'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all'interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione, potendo sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice”. (Cassazione civile sez. III, 24/08/2007, n.17960).
Pertanto, nel caso in esame è da escludere l'inammissibilità dell'atto di appello.
Inoltre, in merito alla censura mossa da parte appellata sulla inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello proposto per la violazione dell'art. 348- bis c.p.c. ed al sistema del filtro ivi previsto, invero, ai sensi del citato articolo, il giudice d'appello, oltre i casi in cui il gravame debba essere dichiarato inammissibile o improcedibile per difetti genetici o per inadempienze procedurali, è chiamato a compiere, in via preliminare, solitamente in prima udienza o non oltre l'indicata udienza ex art. 350 c.p.c., un'analisi circa la 'ragionevole probabilità' che l'impugnativa possa essere accolta. Sul punto la giurisprudenza si è espressa chiarendo che: “L'atto di gravame che sia sorretto da un'adeguata
e corretta impostazione dalla quale risultino esplicitate le parti della decisione impugnata che siano destinatarie specifici motivi di gravame ed evidenzi opportunamente le varie parti con chiari richiami
pagina 3 di 8 alle parti di motivazione censurata, non può essere ritenuto inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.”
(Corte appello, Napoli, sez. II, 19/04/2022, n. 1654).
In applicazione dei suesposti principi, le eccezioni sono infondate e vanno rigettate, essendo ammissibile l'appello così per come formulato.
2.Nel merito
§Sulla clausola contrattuale
L'appellante rappresentava che in occasione dell'estinzione anticipata del contratto in questione aveva riconosciuto al cliente la riduzione del costo totale del credito sulla base delle previsioni contrattuali di cui all'art. 8 delle condizioni generali che differenzia i costi recurring e up-front, dei quali solo i primi rimborsabili.
Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di merito “In caso di estinzione anticipata del finanziamento relativo al credito al consumo (come prestiti personali e cessioni del quinto dello stipendio), è nulla la clausola contrattuale che esclude il rimborso di tutti i costi sostenuti, perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Pertanto, sono nulle tutte le previsioni contrattuali che attribuiscono rilevanza, ai fini del rimborso, alla distinzione tra costi "recurring" - rimborsabili - e 'up-front' - non rimborsabili -, per contrasto con l'art. 125-sexies t.u.b.” (Tribunale Ferrara sez. I, 19/07/2024, n.771, cfr. Tribunale
Torino sez. I, 21/03/2020).
La clausola contrattuale predisposta dalla banca, che prevede limitazioni in ordine alla riduzione del costo totale del credito nell'ipotesi di estinzione anticipata, non può pregiudicare, alla luce della lettura sostanzialistica della normativa europea consumeristica inaugurata dalla giurisprudenza europea, la tutela del contraente debole, in una posizione di debolezza informativa e di tutela.
Sul punto, secondo la Corte di Cassazione: “E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33.” (Cassazione civile sez. II, 06/09/2023, n.25977)
Ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 206 del 2005 si ha una clausola vessatoria quando, nonostante la buona fede, grava sul consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
La clausola in esame, diretta ad escludere il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, determina uno squilibrio nel rapporto obbligatorio in danno del consumatore, atteso che consente all'istituto di credito di ritenere un importo pagina 4 di 8 commisurato all'intera durata del contratto nonostante la prestazione si sia limitata ad un arco temporale inferiore.
È principio condiviso dalla giurisprudenza che la norma citata abbia natura imperativa, in quanto intende correggere l'equilibrio formale del contratto per ristabilire l'uguaglianza tra le parti a tutela del contraente debole, quale è il consumatore.
Inoltre, la giurisprudenza europea ha chiarito che la citata norma debba essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali con natura di norme a tutela dell'ordine pubblico (cfr. sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti 51 e 52, nonché del 21 dicembre 2016, e a., C-154/15, C-307/15 e C-308/15, Persona_1
EU:C:2016:980, punto 54; Corte di Giustizia UE sez. I, 26/01/2017, n. 421 citate dal Cass. 2023).
Alla luce dei principi suesposti, la previsione di una siffatta clausola viola un principio generale dell'ordinamento che garantisce al consumatore una tutela effettiva contro gli abusi del sistema creditizio e, in particolare, la stessa giurisprudenza europea, riconoscendo natura di norma di ordine pubblico, intende così rafforzare la posizione del consumatore determinando la nullità di qualsiasi previsione diretta a limitare o eludere la disciplina in esame, in virtù della intrinseca contrarietà all'ordinamento.
Ne consegue che l'art.8 delle condizioni generali del contratto oggetto di causa, relativo alla previsione dei rimborsi in caso di estinzione anticipata, va ritenuto nullo per contrarietà a norme imperative, come interpretate conformemente al diritto sovranazionale dal primo giudice.
§Sull'applicazione e interpretazione della giurisprudenza e della normativa italiana ed europea,
l'appellante rappresenta che il Giudice di pace avrebbe errato ove ha riconosciuto al cliente la riduzione del costo totale del credito di cui all'art. 125-sexies, comma 1 TUB, disapplicando le previsioni contrattuali, di cui all'art. 8 delle condizioni generali del contratto in questione.
Sulla questione inerente i costi accessori dei contratti di credito, la sentenza della Corte di Giustizia
Europea n. 383 dell'11 settembre 2019 ha statuito che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, senza operare alcuna distinzione tra costi recurring e upfront, e ha affermato il seguente principio di diritto: “il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.”.
La citata sentenza si inserisce nel filone interpretativo che attribuisce tradizionalmente natura sostanzialistica alla disciplina consumeristica, di matrice europea, così definitivamente superando pagina 5 di 8 l'invalsa prassi degli istituti creditizi diretta a distinguere tra costi recurring e costi up front, la cui determinazione veniva unilateralmente stabilita dagli stessi tramite le condizioni generali di contratto.
Sulla scorta di quanto statuito dai giudici europei, è intervenuto legislatore italiano modificando la precedente disciplina, invero, l'attuale testo dell'art. 125 sexies T.U.B., attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE, interpretato alla luce della sentenza Lexitor della CGUE, prevede che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte,
l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”.
Sulla portata applicativa della riforma dell'articolo citato l'art.11octies del D.L. n. 73/2021 ha stabilito che con riferimento alle “estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione … continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies del testo unico di cui al D.lgs. n. 385 del 1993 e le norme di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”.
È principio condiviso dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Napoli sez. II, 06/12/2024,
Tribunale Novara sez. I, 13/07/2023) che la disposizione, sebbene la sua natura retroattiva, nella parte in cui ritiene applicabile “le disposizioni dell'art. 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 385 del 1993” è norma ultronea, posto che, l'art. 125 sexies, nella sua versione previgente alla novella del 2021, va interpretata alla luce della direttiva europea 2008/48 e della citata sentenza della
Corte di Giustizia Europea.
Sul punto è, inoltre, intervenuta la Corte Costituzionale che, con la decisione n. 263/2022, ancorché non abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma transitoria nella parte in esame, ha evidenziato che l'unica possibile interpretazione della previgente disciplina deve ispirarsi ai principi della sentenza nel senso della riduzione con riferimento a tutti i costi dovuti per la vita residua CP_3
del costo totale del credito.
Dunque, secondo la Consulta, l'art.11octies del D.L. n. 73/2021 è una disposizione transitoria con valore del tutto residuale rispetto alla portata del recepimento dell'orientamento della giurisprudenza comunitaria e pertanto “si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, Cont l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia.”.
pagina 6 di 8 Ne consegue che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve includere tutti i costi, cioè non soltanto i costi recurring, ma anche quelli up front, anche qualora, come nel caso in esame, i contratti siano stati stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Sul punto è intervenuta di recente la Suprema Corte che ha confermato il principio di diritto della
CGUE ed ha statuito che “nell'ambito del credito al consumo, il diritto del consumatore al rimborso, in caso di adempimento anticipato, di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese ch'egli deve pagare per il finanziamento sussiste anche per i contratti stipulati ed estinti prima dell'emanazione dell'art. 125-sexies t.u.b.” (Cassazione civile sez. II, 06/09/2023, n.25977)
Pertanto, nel caso in esame il giudice di prime cure accoglieva correttamente le istanze dell'odierna parte appellata nella parte in cui parificava i costi up front e recurring, in applicazione dei suddetti principi, ritenendo ripetibili i costi di intermediazione seguiti all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, con consequenziale condanna dell'istituto di credito appellante al pagamento della somma di euro 1.032,00 oltre interessi legali.
In definitiva, il Giudice di Pace ha correttamente accolto la domanda di primo grado, ritenendo ripetibili i costi connessi al finanziamento trattenuti in seguito all'estinzione anticipata del contratto, con consequenziale condanna dell'istituto di credito appellante al pagamento, in favore del contraente dell'importo calcolato secondo il criterio del pro-rata temporis (cfr. Tribunale di Napoli, sez. II,
26/05/2023, n. 5470 e Tribunale di Torino n. 20/03/2023).
§ L'odierna appellante eccepiva altresì l'errato calcolo operato dal giudice di prime cure in ordine al compenso del primo grado di giudizio.
Il Giudice di Pace liquidava le spese di lite nella somma complessiva di € 743,00 di cui € 43,00 per spese ed il resto per compenso (oltre spese generali, Iva e Cpa). Tuttavia, parte appellante ritiene errato il calcolo del compenso atteso che non veniva scomputata la fase istruttoria che, secondo l'odierno ricorrente, non si sarebbe mai tenuta nel primo grado, dato che la causa è stata trattenuta in decisione già alla prima udienza.
Occorre, invece, richiamare sul punto la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in relazione alla fase decisionale, “dev'essere preliminarmente rilevata l'infondatezza della pretesa avanzata dall'odierna ricorrente circa l'insussistenza di alcun diritto alla liquidazione di spese di lite in relazione alla fase decisionale nei giudizi definiti ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dovendo ritenersi limitata, la disciplina processuale contenuta in detta ultima norma, alla previsione di una diversa scansione formale dell'attività delle parti e del giudice nella fase decisionale, rispetto a quanto
pagina 7 di 8 previsto secondo le forme ordinarie, senza alcuna contrazione dell'entità e della consistenza del contributo professionale fornito per la difesa della parte in tale fase decisionale, ancorché celebrata secondo le forme di cui all'art. 281-sexies c.p.c.” (Cassazione civile sez. VI, 23/11/2021, n.36137).
Invero, lo stesso principio è estendibile alla liquidazione della fase istruttoria, anche laddove la stessa sia stata di natura meramente documentale.
Ed infatti una corretta allegazione della documentazione esula dalla fase introduttiva in senso stretto considerata di talché può essere oggetto di autonoma liquidazione, se pure in maniera ridotta.
Senonché, parte appellante correttamente eccepiva l'erroneo calcolo del giudice di prime cure che aveva condannato per un importo non pienamente corrispondente ai parametri del D.M. n. 55/2014, essendo invece superiore allo scaglione massimo di cui ai parametri legali, avendo riguardo al decisum
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 28885 del 18/10/2023).
Pertanto, tale doglianza va accolta e deve essere ricalcolato il compenso professionale dovuto a titolo di spese legali, come da dispositivo.
§ Le spese del presente grado seguono la soccombenza reciproca e pertanto vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta il primo motivo di appello e, per l'effetto, conferma sul punto la sentenza gravata;
2. Accoglie l'ultimo motivo di appello relativo all'erronea liquidazione delle spese di primo grado e per l'effetto, a parziale modifica della sentenza gravata, liquida le spese di primo grado, a carico dell'odierna appellante, in euro 43,00 per esborsi ed in euro 346,00 per onorari, oltre accessori con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
3. Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio.
AVELLINO, 1 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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