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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 9061/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 9061/2023 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. CARONDA FLORIANA
RICORRENTE
CONTRO
NATO A MILANO IL 17/01/1973 (CF: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. ASNAGHI MARIA PIA
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: le parti hanno concludevano come da note di trattazione scritta, e la causa è stata posta in decisione il 5.6.2024.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Cinisello Balsamo (MI) il Parte_1 Controparte_1
14/7/1996, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Cinisello
Balsamo (MI), dell'anno 1996, parte II, serie A, atto n. 151.
Dalla coppia sono nati i figli , il 16/02/1997, maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente e nato il [...]. Per_2
Con ricorso depositato il 01.08.2023, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio, chiedendo, altresì, di porre a carico del resistente il versamento mensile della somma di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente oltre al 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento del figlio (affetto da deficit cognitivo dell'adattamento Per_2
e disturbo del linguaggio espressivo).
Si è costituito in giudizio con comparsa del 05.03.2024 , il quale non si è opposto Controparte_1
alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorrente, ma ha esposto di non essere in grado di corrispondere per il figlio una somma superiore ad € Per_2
150,00 mensili stante la sua attuale condizione lavorativa.
All'udienza del 20.03.2024, i procuratori delle parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio;
pertanto, è stata fissata udienza in modalità c.d.
“cartolare”, e le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, formulando le seguenti richieste: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cinisello Balsamo in data
14.7.1996 tra e con atto n. 151 Parte 2 Serie A anno 1996, Comune Controparte_1 Parte_1
di Cinisello Balsamo;
2) Disporre a carico del resistente il versamento in favore di , a Controparte_1 Parte_1
titolo di mantenimento ordinario del figlio , dell'importo di € 200,00 mensili da Per_2
corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese a far tempo dal 30 aprile 2024 salvo imprevisti lavorativi, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per lo stesso qualora nel mese in cui vengono richieste il sig. sia nella CP_1
possibilità di versarle;
Ordinare al competente Ufficiale dello Stato civile di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) emettere ogni provvedimento ritenuto opportuno.
Spese e compensi professionali integralmente compensati fra le parti.”
Con ordinanza del 05.06.2024, la causa è stata posta in decisione sulla scorta delle conclusioni formulate congiuntamente dalle parti.
____
La domanda delle parti, finalizzata alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, va accolta.
Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale nella procedura di separazione consensuale definita con decreto di omologa n. 2471/2022 del
27/10/2022.
Deve, inoltre, ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria. Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.). L'accordo raggiunto dalle parti può essere accolto in quanto le condizioni in esso contenute appaiono congrue ed idonee a tutelare gli interessi della prole maggiorenne ma non economicamente indipendente.
In mancanza di una parte soccombente, stante la definizione congiunta della controversia, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 9061/2023, così statuisce:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cinisello Balsamo (MI) il
14/07/1996 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio di Parte_1 Controparte_1
quel Comune, anno 1996, parte II, serie A, atto n. 151;
2) pone a carico di l'onere di versare quale contributo per il mantenimento del Controparte_1
figlio la somma complessiva di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente Parte_2
secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal 30.04.2024;
3) compensa le spese di giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 24.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 9061/2023 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. CARONDA FLORIANA
RICORRENTE
CONTRO
NATO A MILANO IL 17/01/1973 (CF: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avv. ASNAGHI MARIA PIA
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: le parti hanno concludevano come da note di trattazione scritta, e la causa è stata posta in decisione il 5.6.2024.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Cinisello Balsamo (MI) il Parte_1 Controparte_1
14/7/1996, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Cinisello
Balsamo (MI), dell'anno 1996, parte II, serie A, atto n. 151.
Dalla coppia sono nati i figli , il 16/02/1997, maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente e nato il [...]. Per_2
Con ricorso depositato il 01.08.2023, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio, chiedendo, altresì, di porre a carico del resistente il versamento mensile della somma di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente oltre al 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento del figlio (affetto da deficit cognitivo dell'adattamento Per_2
e disturbo del linguaggio espressivo).
Si è costituito in giudizio con comparsa del 05.03.2024 , il quale non si è opposto Controparte_1
alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalla ricorrente, ma ha esposto di non essere in grado di corrispondere per il figlio una somma superiore ad € Per_2
150,00 mensili stante la sua attuale condizione lavorativa.
All'udienza del 20.03.2024, i procuratori delle parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio;
pertanto, è stata fissata udienza in modalità c.d.
“cartolare”, e le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni, formulando le seguenti richieste: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cinisello Balsamo in data
14.7.1996 tra e con atto n. 151 Parte 2 Serie A anno 1996, Comune Controparte_1 Parte_1
di Cinisello Balsamo;
2) Disporre a carico del resistente il versamento in favore di , a Controparte_1 Parte_1
titolo di mantenimento ordinario del figlio , dell'importo di € 200,00 mensili da Per_2
corrispondersi entro il giorno 30 di ogni mese a far tempo dal 30 aprile 2024 salvo imprevisti lavorativi, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per lo stesso qualora nel mese in cui vengono richieste il sig. sia nella CP_1
possibilità di versarle;
Ordinare al competente Ufficiale dello Stato civile di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) emettere ogni provvedimento ritenuto opportuno.
Spese e compensi professionali integralmente compensati fra le parti.”
Con ordinanza del 05.06.2024, la causa è stata posta in decisione sulla scorta delle conclusioni formulate congiuntamente dalle parti.
____
La domanda delle parti, finalizzata alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, va accolta.
Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, posto che sono decorsi più di sei mesi dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale nella procedura di separazione consensuale definita con decreto di omologa n. 2471/2022 del
27/10/2022.
Deve, inoltre, ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria. Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.). L'accordo raggiunto dalle parti può essere accolto in quanto le condizioni in esso contenute appaiono congrue ed idonee a tutelare gli interessi della prole maggiorenne ma non economicamente indipendente.
In mancanza di una parte soccombente, stante la definizione congiunta della controversia, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 9061/2023, così statuisce:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cinisello Balsamo (MI) il
14/07/1996 tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio di Parte_1 Controparte_1
quel Comune, anno 1996, parte II, serie A, atto n. 151;
2) pone a carico di l'onere di versare quale contributo per il mantenimento del Controparte_1
figlio la somma complessiva di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente Parte_2
secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal 30.04.2024;
3) compensa le spese di giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 24.01.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher