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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/04/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 8518/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8518 /2024 R.G. vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Croazia, circoscrizione Fiume, Città Buie, Via E. De Amicis, rappresentato e difeso dall'avv. Marco
Bressan ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Rho (MI), Via Martiri della
Libertà n. 4, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Marina Landoni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Busto Arsizio (VA), Via G. Bizzozero
n.10, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale con quanto l'arreda rimane alla Sig.ra quale proprietaria Pt_2 dell'immobile.
3) Le parti conserveranno la piena disponibilità delle rispettive vetture di proprietà, di cui sosterranno rispettivamente ogni relativa spesa
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi reciproca richiesta di mantenimento e di aver già regolato tutte le questioni patrimoniali fra loro pendenti. Si allegano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni ( 2021-2022-2023). ( DOC.04)
5) Spese del presente procedimento compensate fra le parti. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 26 marzo 2015.
II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Firenze il 25 luglio 1981 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Firenze, anno 1981, n. 687, Parte II, Serie A).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51,
c. 1 e 127 ter c.p.c. (26 marzo 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso.
VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 8518 /2024, così statuisce:
I. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Firenze il 25 luglio 1981 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Firenze, anno 1981, n. 687, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Firenze, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 27 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8518 /2024 R.G. vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Croazia, circoscrizione Fiume, Città Buie, Via E. De Amicis, rappresentato e difeso dall'avv. Marco
Bressan ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Rho (MI), Via Martiri della
Libertà n. 4, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Marina Landoni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Busto Arsizio (VA), Via G. Bizzozero
n.10, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale con quanto l'arreda rimane alla Sig.ra quale proprietaria Pt_2 dell'immobile.
3) Le parti conserveranno la piena disponibilità delle rispettive vetture di proprietà, di cui sosterranno rispettivamente ogni relativa spesa
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi reciproca richiesta di mantenimento e di aver già regolato tutte le questioni patrimoniali fra loro pendenti. Si allegano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni ( 2021-2022-2023). ( DOC.04)
5) Spese del presente procedimento compensate fra le parti. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 26 marzo 2015.
II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Firenze il 25 luglio 1981 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Firenze, anno 1981, n. 687, Parte II, Serie A).
Dalla loro unione non sono nati figli.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51,
c. 1 e 127 ter c.p.c. (26 marzo 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c.
IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso.
VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 8518 /2024, così statuisce:
I. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto
II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Firenze il 25 luglio 1981 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Firenze, anno 1981, n. 687, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Firenze, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza
V. Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 27 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Camilla Filauro
Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi