Articolo 1 della Legge 28 ottobre 1981, n. 611
Versione
17 novembre 1981
Art. 1. Articolo unico

Il termine per l'autorizzazione ad iniziare le opere, previsto dall' articolo 27, quarto comma, della legge 25 giugno 1949, n. 409 , prorogato, da ultimo, con l' articolo 17 della legge 13 luglio 1966, n. 610 , e' prorogato al 31 dicembre 1982.
Nel caso in cui le opere fossero state parzialmente eseguite, l'autorizzazione potra' essere concessa per la parte dell'immobile non ancora ripristinata.
Per la realizzazione delle opere di cui al primo comma si applicano le disposizioni previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 .

Entrata in vigore il 17 novembre 1981