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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 03/02/2026, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 409/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
VALENTE MARIA MICHELA AL, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1088/2020 depositato il 09/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vieste - . 71019 Vieste FG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 167/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 5 e pubblicata il 26/02/2020
Atti impositivi:
- SOLLECITO PAGAM n. 1505 TARI 2015
- SOLLECITO PAGAM n. 1490 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, annullamento dell'impugnato sollecito di pagamento, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Appellato: infondatezza dell'avverso gravame e rigetto con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1088/2020 RGA la società “Ricorrente_1 S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Foggia n. 167/5/2020, depositata in Segreteria il 26/02/2020, di rigetto del ricorso, con compensazione di spese, proposto avverso il sollecito di pagamento emesso dal Comune di Vieste per la TARSU degli anni 2013-2015 e 2016.
La difesa della società contribuente ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per l'annullamento dell'impugnato sollecito di pagamento, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Comune di Vieste, in persona del Sindaco pro tempore, si è costituito con rituali controdeduzioni depositate in data 25/09/2025 eccependo l'infondatezza dell'avverso gravame chiedendone il rigetto con la conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Nell'adunanza in camera di consiglio del 17/10/2025, sentito il Relatore, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello della società contribuente “Ricorrente_1 S.r.l.” è fondato.
L'oggetto del giudizio è rappresentato dal sollecito di pagamento emesso dal Comune di Vieste nei confronti della società contribuente “Ricorrente_1 S.r.l.” per il pagamento della TARSU relativamente agli anni di imposta 2013-2015 e 2016 per un importo complessivo di e 97.621,00.
Va, innanzitutto, precisato che per quanto concerne il diritto al rimborso della TARES di € 46.497,00, importo portato in compensazione dalla società contribuente, il fondamento di tale credito non è revocabile in dubbio.
Tanto, ove si consideri che il TAR Puglia – Bari (Sezione Terza) con sentenza n. 1019, pubblicata il 12/07/2022, in accoglimento del ricorso proposto dalla Ricorrente_1 S.r.l., unitamente ad altre società contribuenti, ha annullato la Deliberazione C.C. di Vieste n. 3 del 5/05/2015 avente ad oggetto la determinazione delle tariffe
TARI anno 2015.
Ne discende che, relativamente a tale anno, l'imposta non era dovuta atteso che la predetta sentenza del
TAR Puglia Bari, avendo annullato la deliberazione consiliare determinativa della tariffa TARI per l'anno 2011 con effetto ex tunc, ha fatto venir meno la relativa obbligazione tributaria anche con riguardo alla posizione della società contribuente “Ricorrente_1 S.r.l.” la cui impugnativa è stata accolta.
Va, inoltre, rilevato che il Comune di Vieste, con Deliberazione C.C. n. 56 del 23/10/2011, ha riconosciuto il debito fuori bilancio in favore della società contribuente “Ricorrente_1 S.r.l." per l'importo di € 93.414,25 che la stessa Amministrazione Comunale era stata condannata a pagare in sede restitutoria, con maggiorazione di interessi e rivalutazione, dalla CTP di Foggia con sentenza n. 357/7/2010, passata in giudicato il
28/03/2011.
Va, inoltre, precisato che, come puntualmente osserva la difesa della società appellante, non rileva in contrario che detta deliberazione consiliare proponeva una rateazione lunga di tale restituzione posto che tale rateazione non era stata accetta dalla società contribuente.
Orbene, osserva il Collegio che l'impugnata intimazione di pagamento è illegittima atteso che, a distanza di così lungo tempo, per stessa ammissione dell'Amministrazione Comunale, non è stata mai emessa una determinazione definitiva della situazione debito/credito fra la società “Ricorrente_1 S.r.l.” e il Comune di Vieste relativamente a detto rapporto di imposta.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello, proposto dalla società contribuente “Ricorrente_1 S.r.l.”, è fondato e va, pertanto, accolto con integrale riforma dell'impugnata sentenza e con il contestuale annullamento dell'impugnato atto di intimazione di pagamento, meglio indicato in epigrafe.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, va disposta l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) accoglie l'appello proposto dalla società “Ricorrente_1 S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, in integrale riforma della sentenza di prime cure, annulla l'impugnato atto di intimazione di pagamento, meglio in epigrafe indicato;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Foggia il 17 ottobre 2025
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
VALENTE MARIA MICHELA AL, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1088/2020 depositato il 09/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vieste - . 71019 Vieste FG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 167/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 5 e pubblicata il 26/02/2020
Atti impositivi:
- SOLLECITO PAGAM n. 1505 TARI 2015
- SOLLECITO PAGAM n. 1490 TARI 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, annullamento dell'impugnato sollecito di pagamento, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Appellato: infondatezza dell'avverso gravame e rigetto con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1088/2020 RGA la società “Ricorrente_1 S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Foggia n. 167/5/2020, depositata in Segreteria il 26/02/2020, di rigetto del ricorso, con compensazione di spese, proposto avverso il sollecito di pagamento emesso dal Comune di Vieste per la TARSU degli anni 2013-2015 e 2016.
La difesa della società contribuente ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per l'annullamento dell'impugnato sollecito di pagamento, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Comune di Vieste, in persona del Sindaco pro tempore, si è costituito con rituali controdeduzioni depositate in data 25/09/2025 eccependo l'infondatezza dell'avverso gravame chiedendone il rigetto con la conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Nell'adunanza in camera di consiglio del 17/10/2025, sentito il Relatore, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello della società contribuente “Ricorrente_1 S.r.l.” è fondato.
L'oggetto del giudizio è rappresentato dal sollecito di pagamento emesso dal Comune di Vieste nei confronti della società contribuente “Ricorrente_1 S.r.l.” per il pagamento della TARSU relativamente agli anni di imposta 2013-2015 e 2016 per un importo complessivo di e 97.621,00.
Va, innanzitutto, precisato che per quanto concerne il diritto al rimborso della TARES di € 46.497,00, importo portato in compensazione dalla società contribuente, il fondamento di tale credito non è revocabile in dubbio.
Tanto, ove si consideri che il TAR Puglia – Bari (Sezione Terza) con sentenza n. 1019, pubblicata il 12/07/2022, in accoglimento del ricorso proposto dalla Ricorrente_1 S.r.l., unitamente ad altre società contribuenti, ha annullato la Deliberazione C.C. di Vieste n. 3 del 5/05/2015 avente ad oggetto la determinazione delle tariffe
TARI anno 2015.
Ne discende che, relativamente a tale anno, l'imposta non era dovuta atteso che la predetta sentenza del
TAR Puglia Bari, avendo annullato la deliberazione consiliare determinativa della tariffa TARI per l'anno 2011 con effetto ex tunc, ha fatto venir meno la relativa obbligazione tributaria anche con riguardo alla posizione della società contribuente “Ricorrente_1 S.r.l.” la cui impugnativa è stata accolta.
Va, inoltre, rilevato che il Comune di Vieste, con Deliberazione C.C. n. 56 del 23/10/2011, ha riconosciuto il debito fuori bilancio in favore della società contribuente “Ricorrente_1 S.r.l." per l'importo di € 93.414,25 che la stessa Amministrazione Comunale era stata condannata a pagare in sede restitutoria, con maggiorazione di interessi e rivalutazione, dalla CTP di Foggia con sentenza n. 357/7/2010, passata in giudicato il
28/03/2011.
Va, inoltre, precisato che, come puntualmente osserva la difesa della società appellante, non rileva in contrario che detta deliberazione consiliare proponeva una rateazione lunga di tale restituzione posto che tale rateazione non era stata accetta dalla società contribuente.
Orbene, osserva il Collegio che l'impugnata intimazione di pagamento è illegittima atteso che, a distanza di così lungo tempo, per stessa ammissione dell'Amministrazione Comunale, non è stata mai emessa una determinazione definitiva della situazione debito/credito fra la società “Ricorrente_1 S.r.l.” e il Comune di Vieste relativamente a detto rapporto di imposta.
2) Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello, proposto dalla società contribuente “Ricorrente_1 S.r.l.”, è fondato e va, pertanto, accolto con integrale riforma dell'impugnata sentenza e con il contestuale annullamento dell'impugnato atto di intimazione di pagamento, meglio indicato in epigrafe.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, va disposta l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) accoglie l'appello proposto dalla società “Ricorrente_1 S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, in integrale riforma della sentenza di prime cure, annulla l'impugnato atto di intimazione di pagamento, meglio in epigrafe indicato;
dispone l'integrale compensazione delle spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Foggia il 17 ottobre 2025