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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/05/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2790/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 27 maggio 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
429, comma 1, 447 bis, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 2790/2024 R.G., avente ad oggetto “risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo” (codice 144021), promossa da
“ (c.f. p. IVA Parte_1 P.IVA_1
), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, come rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'Avv.to Raffaella Zamboni, del Foro di Milano
ATTRICE
CONTRO
(c.f. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice, come da note difensive autorizzate depositate in data 02 maggio 2025
a verbale d'udienza 27 maggio 2025 richiamate a formarne parte integrante:
<, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1. condannare, in ogni caso, la sig.ra al Controparte_1
pagamento delle spese vive sostenute da parte intimante, complessivamente quantificate in
Euro 380,90, rimettendosi al Giudicante per la quantificazione di spese, diritti ed onorari della presente procedura e di quella relativa all'intimazione di sfratto>>.
Per parte convenuta contumace: nessuna.
RITENUTO IN FATTO
pagina 1 di 4 Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida e richiesta di adozione di decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c., “
[...]
era ad esporre: Parte_1
1) di aver concesso in locazione, con contratto sottoscritto in data 21 maggio 2021, registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate in data 25 maggio 2021 al n.° 002689, serie 3T, ad uso abitativo, a l'immobile sito in Controparte_1
Novi Ligure (AL), Via Verdi, civico numero 4, identificato al N.C.E.U. del Comune di Novi
Ligure al foglio 33, particella 221, subalterno 14, categoria A3;
2) il contratto in oggetto prevedere durata di anni quattro a decorrere dal 01 giugno
2021;
3) il canone di locazione essere stato convenuto nell'importo di € 3000,00 annui, da corrispondersi in n.° 12 rate mensili dell'importo di € 250,00 caduna entro il giorno 5 di ogni mese, con aggiornamento dell'importo medesimo nella misura della variazione assoluta accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi dei beni al consumo per le famiglie di impiegati ed operai verificatasi nell'anno precedente;
4) aver altresì contestualmente ottenuto garanzia, tramite coeva scrittura privata, per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla conduttrice, da e Controparte_2 CP_3
;
[...]
5) la conduttrice aver omesso il versamento dei canoni di locazione a decorrere dal mese di gennaio 2023 e, già dal mese di gennaio 2022, aver altresì omesso il versamento delle spese di riscaldamento relative all'immobile stesso, così maturando, alla data di redazione dell'atto introduttivo del giudizio, morosità pari a complessivi € 6.926,37 (di cui € 5.614,66 a titolo di canoni ed € 1,371,71 a titolo di tali spese, dedotto acconto nel contempo versato sul maggior dovuto).
Su tali presupposti, l'odierna attrice procedeva quindi alla notifica del relativo atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida per l'udienza del
15 novembre 2024 (poi d'ufficio rinviata al 26 novembre 2024).
La causa veniva iscritta a ruolo innanzi il Tribunale di Alessandria, assumendo R.G. n.°
2455/2024.
L'intimata benché più volte tentato il rinnovo della Controparte_1 notifica dell'atto introduttivo, permaneva tuttavia irreperibile.
Veniva pertanto disposto il mutamento del rito, fissata udienza di discussione al 14 marzo 2025 e mandata parte intimante a notificare all'intimata medesima l'atto di intimazione di sfratto per morosità, con contestuale citazione per la convalida, unitamente ai verbali pagina 2 di 4 d'udienza 26 novembre e 19 dicembre 2024, all'ordinanza di mutamento del rito ed alla, eventuale, memoria integrativa di cui all'art. 426 c.p.c., entro il 20 gennaio 2025.
In data 27 gennaio 2025, tuttavia, come da relativo verbale in atti versato da parte attorea, interveniva rilascio spontaneo dell'immobile, da parte della conduttrice
[...]
in favore della locatrice “ Controparte_1 Parte_1
All'udienza suddetta, del 14 marzo 2025, verificata la regolare costituzione del contradittorio e dichiarata comunque la contumacia della convenuta, non costituitasi in giudizio nonostante suo nel contempo (evidentemente) intervenuto rintraccio, il processo era quindi aggiornato al 27 maggio 2025, cui la causa, nella perdurante contumacia della convenuta stessa, perveniva in decisione sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
Sussiste la competenza per materia e territorio, ex art. 447 bis c.p.c., dell'adito
Tribunale di Alessandria, nel cui Circondario è ubicato l'immobile oggetto dell'azionato contratto di locazione.
La domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite, in costanza di intervenuto rilascio (in corso di giudizio) dell'immobile e conseguente cessazione della materia del contendere relativamente alle domande di declaratoria di risoluzione del contratto e condanna della convenuta medesima al rilascio dell'immobile (già) oggetto di causa, è fondata e deve per gli effetti essere accolta.
In ordine, difatti, al mancato versamento dei canoni di locazione inevasi (escluso rilievo alcuno al principio di non contestazione, da parte attorea pur nella fattispecie invocato, versandosi in ipotesi di contumacia della parte convenuta), a fronte del contratto di locazione sottoscritto tra le parti e debitamente registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, prodotto agli atti, non risulta, nella fattispecie, parte resistente aver in alcun modo provato, come era viceversa suo onere ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
1218, 2697 c.c., né essersi offerta di provare, che l'inadempimento (di evidente apprezzabile gravità ex art. 1455 c.c., afferendo la principale obbligazione gravante in capo al conduttore) sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ella stessa non imputabile.
E nemmeno risulta essere stata fornita prova di eventuali inadempimenti di parte locatrice legittimanti eccezione ex art. 1460 c.c.
pagina 3 di 4 Accertato così incidentalmente il suo inadempimento contrattuale, a titolo di, cosiddetta, soccombenza virtuale, consegue per gli effetti condanna di Controparte_1
al pagamento delle spese di lite che si liquidano come in parte dispositiva.
[...]
P.Q.M.
Visti gli artt. 413 e ss. 447 bis c.p.c.; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
definitivamente pronunciando;
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna a titolo di soccombenza virtuale, alla Controparte_1 rifusione delle spese legali da “ nel presente Parte_1 giudizio affrontate che, in favore della stessa, si liquidano in complessivi € 3.000,00
(tremila/00), oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali, Cassa Forense ed I.V.A., se dovute, nelle rispettive misure di legge, ed oltre € 380,90 (reecentottanta/90) a titolo di esposti.
Così deciso in Alessandria, lì 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
In composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore in funzione di Giudice
Unico, Dott. Diego Gandini, all'udienza del 27 maggio 2025, a mezzo lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della decisione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
429, comma 1, 447 bis, comma 1, c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 2790/2024 R.G., avente ad oggetto “risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo” (codice 144021), promossa da
“ (c.f. p. IVA Parte_1 P.IVA_1
), in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, come rappresentata P.IVA_2
e difesa dall'Avv.to Raffaella Zamboni, del Foro di Milano
ATTRICE
CONTRO
(c.f. Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice, come da note difensive autorizzate depositate in data 02 maggio 2025
a verbale d'udienza 27 maggio 2025 richiamate a formarne parte integrante:
<, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1. condannare, in ogni caso, la sig.ra al Controparte_1
pagamento delle spese vive sostenute da parte intimante, complessivamente quantificate in
Euro 380,90, rimettendosi al Giudicante per la quantificazione di spese, diritti ed onorari della presente procedura e di quella relativa all'intimazione di sfratto>>.
Per parte convenuta contumace: nessuna.
RITENUTO IN FATTO
pagina 1 di 4 Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida e richiesta di adozione di decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c., “
[...]
era ad esporre: Parte_1
1) di aver concesso in locazione, con contratto sottoscritto in data 21 maggio 2021, registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate in data 25 maggio 2021 al n.° 002689, serie 3T, ad uso abitativo, a l'immobile sito in Controparte_1
Novi Ligure (AL), Via Verdi, civico numero 4, identificato al N.C.E.U. del Comune di Novi
Ligure al foglio 33, particella 221, subalterno 14, categoria A3;
2) il contratto in oggetto prevedere durata di anni quattro a decorrere dal 01 giugno
2021;
3) il canone di locazione essere stato convenuto nell'importo di € 3000,00 annui, da corrispondersi in n.° 12 rate mensili dell'importo di € 250,00 caduna entro il giorno 5 di ogni mese, con aggiornamento dell'importo medesimo nella misura della variazione assoluta accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi dei beni al consumo per le famiglie di impiegati ed operai verificatasi nell'anno precedente;
4) aver altresì contestualmente ottenuto garanzia, tramite coeva scrittura privata, per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla conduttrice, da e Controparte_2 CP_3
;
[...]
5) la conduttrice aver omesso il versamento dei canoni di locazione a decorrere dal mese di gennaio 2023 e, già dal mese di gennaio 2022, aver altresì omesso il versamento delle spese di riscaldamento relative all'immobile stesso, così maturando, alla data di redazione dell'atto introduttivo del giudizio, morosità pari a complessivi € 6.926,37 (di cui € 5.614,66 a titolo di canoni ed € 1,371,71 a titolo di tali spese, dedotto acconto nel contempo versato sul maggior dovuto).
Su tali presupposti, l'odierna attrice procedeva quindi alla notifica del relativo atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida per l'udienza del
15 novembre 2024 (poi d'ufficio rinviata al 26 novembre 2024).
La causa veniva iscritta a ruolo innanzi il Tribunale di Alessandria, assumendo R.G. n.°
2455/2024.
L'intimata benché più volte tentato il rinnovo della Controparte_1 notifica dell'atto introduttivo, permaneva tuttavia irreperibile.
Veniva pertanto disposto il mutamento del rito, fissata udienza di discussione al 14 marzo 2025 e mandata parte intimante a notificare all'intimata medesima l'atto di intimazione di sfratto per morosità, con contestuale citazione per la convalida, unitamente ai verbali pagina 2 di 4 d'udienza 26 novembre e 19 dicembre 2024, all'ordinanza di mutamento del rito ed alla, eventuale, memoria integrativa di cui all'art. 426 c.p.c., entro il 20 gennaio 2025.
In data 27 gennaio 2025, tuttavia, come da relativo verbale in atti versato da parte attorea, interveniva rilascio spontaneo dell'immobile, da parte della conduttrice
[...]
in favore della locatrice “ Controparte_1 Parte_1
All'udienza suddetta, del 14 marzo 2025, verificata la regolare costituzione del contradittorio e dichiarata comunque la contumacia della convenuta, non costituitasi in giudizio nonostante suo nel contempo (evidentemente) intervenuto rintraccio, il processo era quindi aggiornato al 27 maggio 2025, cui la causa, nella perdurante contumacia della convenuta stessa, perveniva in decisione sulle conclusioni come in epigrafe dalle parti rassegnate.
RITENUTO IN DIRITTO
Sussiste la competenza per materia e territorio, ex art. 447 bis c.p.c., dell'adito
Tribunale di Alessandria, nel cui Circondario è ubicato l'immobile oggetto dell'azionato contratto di locazione.
La domanda attorea di condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite, in costanza di intervenuto rilascio (in corso di giudizio) dell'immobile e conseguente cessazione della materia del contendere relativamente alle domande di declaratoria di risoluzione del contratto e condanna della convenuta medesima al rilascio dell'immobile (già) oggetto di causa, è fondata e deve per gli effetti essere accolta.
In ordine, difatti, al mancato versamento dei canoni di locazione inevasi (escluso rilievo alcuno al principio di non contestazione, da parte attorea pur nella fattispecie invocato, versandosi in ipotesi di contumacia della parte convenuta), a fronte del contratto di locazione sottoscritto tra le parti e debitamente registrato presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, prodotto agli atti, non risulta, nella fattispecie, parte resistente aver in alcun modo provato, come era viceversa suo onere ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
1218, 2697 c.c., né essersi offerta di provare, che l'inadempimento (di evidente apprezzabile gravità ex art. 1455 c.c., afferendo la principale obbligazione gravante in capo al conduttore) sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ella stessa non imputabile.
E nemmeno risulta essere stata fornita prova di eventuali inadempimenti di parte locatrice legittimanti eccezione ex art. 1460 c.c.
pagina 3 di 4 Accertato così incidentalmente il suo inadempimento contrattuale, a titolo di, cosiddetta, soccombenza virtuale, consegue per gli effetti condanna di Controparte_1
al pagamento delle spese di lite che si liquidano come in parte dispositiva.
[...]
P.Q.M.
Visti gli artt. 413 e ss. 447 bis c.p.c.; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta;
definitivamente pronunciando;
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna a titolo di soccombenza virtuale, alla Controparte_1 rifusione delle spese legali da “ nel presente Parte_1 giudizio affrontate che, in favore della stessa, si liquidano in complessivi € 3.000,00
(tremila/00), oltre rimborso forfetario a titolo di spese generali, Cassa Forense ed I.V.A., se dovute, nelle rispettive misure di legge, ed oltre € 380,90 (reecentottanta/90) a titolo di esposti.
Così deciso in Alessandria, lì 27 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Diego Gandini
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