Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00404/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2021, proposto da
EL IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli 7;
contro
Comune di Torchiarolo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'Ordinanza n.3 del 28.01.2021, notificata in data 02.02.21, con cui il Comune di Torchiarolo diffidava il Presidente dell'Associazione a demolire le opere abusive ed a ripristinare lo stato dei luoghi, nonché di ogni altro atto consequenziale, connesso e presupposto e con riserva di motivi aggiunti avverso eventuali provvedimenti non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. FE FA;
Considerato che:
- con il ricorso in esame il ricorrente ha domandato l’annullamento dell’ordinanza n. 3 del 28 gennaio 2021, notificata il 2 febbraio 2021, con cui il Comune di Torchiarolo lo ha diffidato, quale Presidente del Circolo Nautico “Lendinuso 2000”, a demolire le opere abusive ed a ripristinare lo stato dei luoghi;
- con atto depositato in giudizio il 26 gennaio 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione;
- all’udienza del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- per consolidata giurisprudenza: “ In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può procedere nel merito della controversia, ma deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse. Vige il principio dispositivo, secondo il quale il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire e deve rispettare la volontà della parte che dichiara di non avere più interesse alla decisione ” (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 01/10/2025, n.7679);
- il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; b) nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NT PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
FE FA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FE FA | NT PA |
IL SEGRETARIO