TAR Catania, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 450
TAR
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67; violazione dell’articolo 97 e 3 della Costituzione; eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento

    La condotta del dipendente di procurarsi un certificato di positività al COVID per evitare la vaccinazione obbligatoria non è riconducibile all'adempimento di un dovere istituzionale, ma costituisce un comportamento privato perseguito per un interesse personale, seppur in occasione dello svolgimento del servizio. Pertanto, non sussiste la stretta dipendenza tra l'atto compiuto e l'adempimento degli obblighi istituzionali richiesta dall'art. 18 del D.L. 67/1997.

  • Rigettato
    Violazione dell’articolo 3 della Legge n. 241/1990 e successive mod. e int.; eccesso di potere per carenza di motivazione carenza di istruttoria e travisamento

    Il richiamo alla circolare ministeriale è irrilevante poiché la sottrazione all'obbligo vaccinale tramite certificazione di positività al COVID-19 non rientra nell'ambito di applicazione della normativa sul rimborso delle spese legali per fatti connessi all'espletamento del servizio. L'amministrazione ha correttamente applicato la normativa, senza incorrere in difetto di istruttoria o travisamento dei fatti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 450
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 450
    Data del deposito : 13 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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