TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 2945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2945 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 43065/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa NT Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.12.2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 14.09.1960
Cittadino italiano:
Cod. Fisc. , C.F._1 residente in [...], CHIASSO, VIA MILANO 19 CAP 6830 con l'Avv. Serena Torre, pec Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Parte_2
Nata a Milano il 21.06.1960 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Pastore pec " Email_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Bormio (SO) in data 30.04.2005 in regime di separazione dei beni - Atto registrato presso Ufficio Stato Civile di Milano - (MI) - al N. 2 parte 2 serie C - anno 2005
separati consensualmente con verbale in data 28.02.2011 omologato con decreto del 7.04.2011 nell'ambito del proc. di separazione consensuale RG 81865/2010 Trib. Milano
con i seguenti figli:
- nato a [...] il [...], cittadino italiano Controparte_1 - nata a [...] il [...], cittadina italiana CP_2
- nata a [...] il [...], cittadina italiana. Controparte_3
FATTO
In data 03.12.2024 Il IG. ha depositato ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. chiedendo Parte_1
a questo Tribunale: di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con la IG.ra ; Parte_2 di revocare ogni obbligo di mantenimento posto a carico del IG. in favore della IG.ra Pt_1 Pt_2 rispetto ai figli e di porre a carico del IG. l'obbligo del mantenimento CP_2 CP_1 Pt_1 ordinario diretto del figlio conferma dell'obbligo di versare in favore della figlia NT CP_1 un assegno mensile pari ad euro 800,00 provvedendo a versarlo direttamente a favore di quest'ultima; oltre al 50 % delle spese straordinarie sia per che per NT. CP_1
In data 14.03.2025 si è costituita in giudizio la IG.ra , la quale ha dichiarato che le parti Pt_2 avevano raggiunto un accordo per la risoluzione della controversia, chiedendo procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., con l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGnori e Parte_1 Parte_2
, a Bormio, in data 30 aprile 2005, in regime di separazione dei beni, Atto registrato presso
[...]
l'Ufficio dello Stato civile di Milano, al N.253, parte 2, serie c1, Vol R03, anno 2005, con ordine al
Cancelliere di trasmettere copia autentica della sentenza di scioglimento del matrimonio, passata in giudicato all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Milano e di Bormio;
2) La casa coniugale sita in Milano Via Pancaldo n. 9 verrà lasciata libera entro il giugno 2025 e la
IGnora si trasferirà in altra abitazione, in Segrate (MI), Via Morandi 50, condotta in Pt_2 locazione dalla IGnora ed in cui si trasferirà con la figlia NT, nata a [...], il Pt_2
19.10.2002.
3) Il costo dell'alloggio di Segrate in cui si trasferiranno la IGnora e la figlia dell'importo Pt_2 di euro 1.400,00 mensili, oltre spese condominiali per euro 400,00 mensili, sarà sostenuto dal IGnor fino all'anno 31.12.2028 (o in data precedente qualora la figlia NT non prosegua gli Pt_1 studi). Le utenze ed i consumi relativi al suddetto alloggio saranno sostenute dalla IGnora Pt_2
(a titolo esemplificativo luce, gas, acqua).
[...]
4) Le spese di liberazione dell'immobile di Via Pancaldo n. 9 per il trasloco nell'immobile di Segrate saranno sostenute per un terzo dalla IGnora e per due terzi dal IGnor Pt_2 Pt_1
5) A titolo di contributo al mantenimento della figlia NT, il padre corrisponderà alla IGnora
l'importo mensile di euro 700,00 entro il giorno cinque di ogni mese, in via anticipata e con Pt_2 rivalutazione annuale Istat con base di riferimento il mese di marzo 2025, fino al 31.12.2028 oppure prima in caso in cui anticipatamente terminasse gli studi e/o trovasse un lavoro stabile.
6) percepisce ad oggi sia un rimborso spese da parte di EE PL di cui lo stesso è
CP_1 amministratore sia di una somma mensile di circa 800,00 euro per uno stage che sta svolgendo all'estero. Finchè svolgerà il predetto stage, il IG. provvederà a titolo di
CP_1 Pt_1 mantenimento dello stesso a versargli direttamente la somma di euro 200,00 mensili, nonché provvederà al pagamento del canone mensile dell'alloggio di Vienna in cui risiede per
CP_1 euro 800,00. Terminato lo stage, qualora non dovesse reperire un lavoro e si trasferisse
CP_1 ad abitare con la madre o da solo, il IG. provvederà a versargli direttamente un contributo Pt_1 di mantenimento di €. 700,00. Qualora invece, terminato lo stage, non dovesse reperire
CP_1 un lavoro e si trasferisse ad abitare con il padre o presso l'immobile condotto in affitto dalla società EEPL (non dovendo versare alcunchè a titolo di affitto ed utenze) il IG. provvederà a Pt_1 versargli un mantenimento diretto di euro 500,00.
7) La figlia risulta ad oggi economicamente autonoma e risulta essersi trasferita da tempo in CP_2 un'altra abitazione.
8) Il padre sosterrà integralmente le spese straordinarie relative a NT come da Linee Giuda della Corte di Appello / Tribunale di Milano, sottoscritte in data 14 novembre 2017.
9) Il diritto di proprietà per la quota di 1/1 dei veicoli Nissan AI targa EV049YJ e Scooter
Honda targato BJ78191, verranno trasferiti in capo alla IGnora , con spese di trasferimento Pt_2
a carico del 50% tra le parti;
10) Il IGnor si impegna a riconoscere al 21 giugno 2025, a titolo di una tantum ex art.5 L.D Pt_1
898/70 alla IGnora , l'importo di euro 50.000,00 omnia. Parte_2
11) Con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di aver regolato i loro rapporti economici
e patrimoniali derivanti dal loro rapporto matrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per alcun titolo o ragione.
12) Le parti dichiarano in particolare di rinunciare ad ogni credito, diritto, e pretesa reciproca derivante e/o connessa al rapporto matrimoniale e con rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 17.03.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Bormio (SO) in data 30.04.2005 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 02.04.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa NT Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.12.2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 14.09.1960
Cittadino italiano:
Cod. Fisc. , C.F._1 residente in [...], CHIASSO, VIA MILANO 19 CAP 6830 con l'Avv. Serena Torre, pec Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Parte_2
Nata a Milano il 21.06.1960 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Pastore pec " Email_2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Bormio (SO) in data 30.04.2005 in regime di separazione dei beni - Atto registrato presso Ufficio Stato Civile di Milano - (MI) - al N. 2 parte 2 serie C - anno 2005
separati consensualmente con verbale in data 28.02.2011 omologato con decreto del 7.04.2011 nell'ambito del proc. di separazione consensuale RG 81865/2010 Trib. Milano
con i seguenti figli:
- nato a [...] il [...], cittadino italiano Controparte_1 - nata a [...] il [...], cittadina italiana CP_2
- nata a [...] il [...], cittadina italiana. Controparte_3
FATTO
In data 03.12.2024 Il IG. ha depositato ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. chiedendo Parte_1
a questo Tribunale: di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con la IG.ra ; Parte_2 di revocare ogni obbligo di mantenimento posto a carico del IG. in favore della IG.ra Pt_1 Pt_2 rispetto ai figli e di porre a carico del IG. l'obbligo del mantenimento CP_2 CP_1 Pt_1 ordinario diretto del figlio conferma dell'obbligo di versare in favore della figlia NT CP_1 un assegno mensile pari ad euro 800,00 provvedendo a versarlo direttamente a favore di quest'ultima; oltre al 50 % delle spese straordinarie sia per che per NT. CP_1
In data 14.03.2025 si è costituita in giudizio la IG.ra , la quale ha dichiarato che le parti Pt_2 avevano raggiunto un accordo per la risoluzione della controversia, chiedendo procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., con l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai IGnori e Parte_1 Parte_2
, a Bormio, in data 30 aprile 2005, in regime di separazione dei beni, Atto registrato presso
[...]
l'Ufficio dello Stato civile di Milano, al N.253, parte 2, serie c1, Vol R03, anno 2005, con ordine al
Cancelliere di trasmettere copia autentica della sentenza di scioglimento del matrimonio, passata in giudicato all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Milano e di Bormio;
2) La casa coniugale sita in Milano Via Pancaldo n. 9 verrà lasciata libera entro il giugno 2025 e la
IGnora si trasferirà in altra abitazione, in Segrate (MI), Via Morandi 50, condotta in Pt_2 locazione dalla IGnora ed in cui si trasferirà con la figlia NT, nata a [...], il Pt_2
19.10.2002.
3) Il costo dell'alloggio di Segrate in cui si trasferiranno la IGnora e la figlia dell'importo Pt_2 di euro 1.400,00 mensili, oltre spese condominiali per euro 400,00 mensili, sarà sostenuto dal IGnor fino all'anno 31.12.2028 (o in data precedente qualora la figlia NT non prosegua gli Pt_1 studi). Le utenze ed i consumi relativi al suddetto alloggio saranno sostenute dalla IGnora Pt_2
(a titolo esemplificativo luce, gas, acqua).
[...]
4) Le spese di liberazione dell'immobile di Via Pancaldo n. 9 per il trasloco nell'immobile di Segrate saranno sostenute per un terzo dalla IGnora e per due terzi dal IGnor Pt_2 Pt_1
5) A titolo di contributo al mantenimento della figlia NT, il padre corrisponderà alla IGnora
l'importo mensile di euro 700,00 entro il giorno cinque di ogni mese, in via anticipata e con Pt_2 rivalutazione annuale Istat con base di riferimento il mese di marzo 2025, fino al 31.12.2028 oppure prima in caso in cui anticipatamente terminasse gli studi e/o trovasse un lavoro stabile.
6) percepisce ad oggi sia un rimborso spese da parte di EE PL di cui lo stesso è
CP_1 amministratore sia di una somma mensile di circa 800,00 euro per uno stage che sta svolgendo all'estero. Finchè svolgerà il predetto stage, il IG. provvederà a titolo di
CP_1 Pt_1 mantenimento dello stesso a versargli direttamente la somma di euro 200,00 mensili, nonché provvederà al pagamento del canone mensile dell'alloggio di Vienna in cui risiede per
CP_1 euro 800,00. Terminato lo stage, qualora non dovesse reperire un lavoro e si trasferisse
CP_1 ad abitare con la madre o da solo, il IG. provvederà a versargli direttamente un contributo Pt_1 di mantenimento di €. 700,00. Qualora invece, terminato lo stage, non dovesse reperire
CP_1 un lavoro e si trasferisse ad abitare con il padre o presso l'immobile condotto in affitto dalla società EEPL (non dovendo versare alcunchè a titolo di affitto ed utenze) il IG. provvederà a Pt_1 versargli un mantenimento diretto di euro 500,00.
7) La figlia risulta ad oggi economicamente autonoma e risulta essersi trasferita da tempo in CP_2 un'altra abitazione.
8) Il padre sosterrà integralmente le spese straordinarie relative a NT come da Linee Giuda della Corte di Appello / Tribunale di Milano, sottoscritte in data 14 novembre 2017.
9) Il diritto di proprietà per la quota di 1/1 dei veicoli Nissan AI targa EV049YJ e Scooter
Honda targato BJ78191, verranno trasferiti in capo alla IGnora , con spese di trasferimento Pt_2
a carico del 50% tra le parti;
10) Il IGnor si impegna a riconoscere al 21 giugno 2025, a titolo di una tantum ex art.5 L.D Pt_1
898/70 alla IGnora , l'importo di euro 50.000,00 omnia. Parte_2
11) Con l'adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di aver regolato i loro rapporti economici
e patrimoniali derivanti dal loro rapporto matrimoniale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per alcun titolo o ragione.
12) Le parti dichiarano in particolare di rinunciare ad ogni credito, diritto, e pretesa reciproca derivante e/o connessa al rapporto matrimoniale e con rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 17.03.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Bormio (SO) in data 30.04.2005 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 02.04.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG