Art. 1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e salvo quanto disposto dal successivo articolo 6, le restituzioni previste all'esportazione dei prodotti dell'industria meccanica dalla legge 5 luglio 1964, n. 639 , non si applicano ai prodotti esportati verso i Paesi membri della Comunita' economica europea.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e salvo quanto disposto dal successivo articolo 6, le restituzioni previste all'esportazione dei prodotti dell'industria meccanica dalla legge 5 luglio 1964, n. 639 , non si applicano ai prodotti esportati verso i Paesi membri della Comunita' economica europea.