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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/03/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 856/2022 RGC promossa
DA
, res.te a Sant'Elpidio a Mare (FM), strada Elpidiense n. Parte_1
2801;
CF: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Formica del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Civitanova Marche alla via
Silvio Pellico n. 8;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
, residente in [...]; Controparte_1
CF.: ; C.F._2
rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Angela Camerinelli del Foro di
Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla via
Fontana n. 22;
(appellata – contumace nel grado)
AVVERSO la sentenza n. 78/2022 del giorno 11.02.2022 del Tribunale di
Fermo, resa in procedimento n. 676/2014.
OGGETTO: contratto di agenzia.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 02.07.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pt Con atto di citazione dinanzi a questa ha impugnato la decisione Parte_1
in epigrafe con la quale era stata accolta l'azione di accertamento negativo proposta nei suoi confronti da e respinta la domanda Controparte_1
riconvenzionale dal medesimo svolta nei riguardi di quest'ultima.
Parte appellata non si è costituita nel grado.
pag. 2/11 La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 02.07.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con l'atto di appello in esame sottopone a gravame la sentenza in Parte_1
epigrafe muovendo alla stessa le censure che come di seguito possono brevemente essere riassunte. Avrebbe innanzitutto errato il Tribunale di Fermo
nel valutare la sostanza dell'accordo di collaborazione intercorso tra esso appellante e la sig.ra agente di commercio della Controparte_1
Minoronzoni srl, dal momento che sussisterebbe ampia documentazione agli atti – non valutata dal Giudice di prime cure – che dimostrerebbe come in realtà
l'appellante fosse un socio di fatto della sig.ra , avesse competenze CP_1
ed incarichi ben più ampi di quelli di un semplice “customer service post vendita”, ed avesse comunque diritto al 50% delle provvigioni conseguite dalla pag. 3/11 . In conseguenza di ciò, come argomentato nei successivi motivi di CP_1
impugnazione, la sentenza gravata non avrebbe ingiustamente considerato come esso appellante avrebbe avuto diritto ad un credito residuo pari ad €
1.054,00= per il periodo relativo dall'inizio della collaborazione con la sino al II trimestre 2011. Allo stesso modo, la sentenza non CP_1
conterrebbe alcuna considerazione del fatto che dal primo trimestre 2012 in poi l'agente – come dimostrato dalla documentazione messa a CP_1
disposizione dalla Minoronzoni srl ex art. 210 cpc – avrebbe fatturato considerevoli somme a quest'ultima per provvigioni, anche in ordine alle quali,
pertanto, il avrebbe avuto diritto alla propria quota del 50%, Parte_1
quantificata appunto in € 46.725,97= in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado. Con ulteriori motivi di doglianza, poi, l'appellante contesta che la sentenza gravata non gli avrebbe erroneamente riconosciuto il diritto al rimborso delle spese effettuate per complessivi € 4.500,00=, come pure gli interessi per il ritardato pagamento della propria quota di provvigioni per il primo periodo di collaborazione, ovvero sino al II trimestre 2011.
L'appellata , pur raggiunta ritualmente dalla notifica dell'atto di CP_1
impugnazione, non si è costituita nel grado.
L'appello proposto è infondato e merita integrale rigetto per le seguenti ragioni.
Va innanzitutto rilevato come il motivo di appello descritto come “omesso riconoscimento delle differenze provvigionali emerse a seguito del deposito ex pag. 4/11 art. 210 cpc della documentazione contabile da parte della Monoronzoni srl sulle provvigioni relative alle prime tre stagioni di vendita” (ovvero sino al II
trimestre 2011), in base al quale il richiede una differenza di € Parte_1
1.054,00= rispetto alle provvigioni già pacificamente incassate, costituisce palesemente (come riconosciuto dallo stesso appellante laddove afferma che il credito è “emerso” a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc) una domanda nuova e come tale inammissibile. In primo grado, difatti, il Parte_1
– quanto alle provvigioni già incassate relative al periodo in questione – ha esclusivamente lamentato un ritardo nei pagamenti (con conseguente affermato diritto agli interessi), ma non invece la mancata corresponsione delle stesse la cui pretesa pertanto, anche se in ipotesi documentata solo nel corso del giudizio in occasione dell'ordine di esibizione, non può certamente essere formulata per la prima volta in appello.
Ancora inammissibile, e comunque infondato, deve essere valutato il motivo di appello con il quale il si duole del rigetto, da parte della sentenza Parte_1
impugnata, della propria domanda di pagamento dell'importo di € 4.500,00= a titolo di quota spese anticipate per l'avvio dell'iniziativa di collaborazione con la Minoronzoni srl. La decisione impugnata, difatti, perviene al rigetto della domanda in esame sulla base di una dettagliata e argomentata disamina delle mail agli atti scambiate tra le parti e delle dichiarazioni dalle stesse rese in sede di interrogatorio libero all'udienza del 03.10.2019, mentre l'appellante – senza pag. 5/11 minimamente confutare nel merito le argomentazioni della sentenza – si limita soltanto ad affermare che quanto dal medesimo riferito in sede di interrogatorio
“costituisce altro rispetto al rimborso dell'importo” di cui si tratta. A parte il carattere apodittico e non argomentato dell'affermazione, il punto è comunque che la stessa non può neppure essere condivisa nel merito dal momento che il
, in occasione del richiamato interrogatorio libero, ebbe ad affermare Parte_1
che “i costi da me anticipati per € 4.500,00= sono stati pagati dall'attrice”, non lasciando così oggettivamente alcuno spazio ad incertezze di sorta circa l'avvenuto pagamento dell'importo in questione e la conseguente correttezza sul punto della decisione gravata.
Infondato si appalesa poi anche il motivo di impugnazione concernente il preteso diritto agli interessi sul pagamento (ricevuto) delle provvigioni del ripetuto primo periodo di collaborazione con la (sino cioè al II CP_1
trimestre 2011). Manca difatti radicalmente agli atti la prova del termine entro il quale dette provvigioni avrebbero dovuto essere corrisposte;
di modo che non è
in alcun modo possibile riconoscere sulle medesime gli interessi pretesi.
Ciò chiarito, e passando così all'esame del primo motivo di appello e dei restanti, collegati, motivi, va osservato come le conclusioni cui è pervenuta la decisione impugnata circa la natura e l'oggetto dell'accordo intercorso tra il e la non possano che essere confermate anche in questa Parte_1 CP_1
sede. Posto difatti che non vi è dubbio che tra i due vi fosse un rapporto di pag. 6/11 collaborazione commerciale non formalizzata in alcun modo (come del resto più volte riconosciuto dallo stesso appellante), e a prescindere dal ruolo più o meno rilevante e dall'oggetto dell'incarico affidato al , il punto è che Parte_1
non vi è sufficiente prova agli atti né del fatto che quest'ultimo fosse un socio di fatto della nell'esercizio della sua funzione di agente commerciale CP_1
della Minoronzoni srl, né, comunque, che il compenso pattuito per le funzioni svolte dal ascendesse alla metà delle provvigioni dalla prima Parte_1
ottenute dalla casa mandante. Non sono utili allo scopo i documenti prodotti agli atti nel fascicolo dell'appellante – da cui, pur confermandosi certamente la sussistenza di un accordo tra i due protagonisti della vicenda, non è possibile tuttavia ricavare né i termini dello stesso né tantomeno l'entità dei relativi compensi – come del resto non lo sono neppure le risultanze della prova testimoniale escussa. Al di là difatti delle dichiarazioni della sig.ra
[...]
, figlia del e dunque teste di per sé scarsamente attendibile CP_2 Parte_1
(la quale oltretutto è stata in grado di riferire quasi esclusivamente de relato del padre), i testi realmente indifferenti uditi in istruttoria (sig. Dirigente Tes_1
della Minoronzoni srl;
sig. responsabile commerciale di Minoronzioni Tes_2
srl) hanno ribadito che, pur essendo consapevoli della collaborazione tra i due,
non ne avevano mai conosciuto l'effettivo contenuto, e che comunque l'unico referente della Minoronzoni era e restava l'agente (circostanza, CP_1
quest'ultima, del resto ampiamente ricavabile anche dai documenti agli atti –
pag. 7/11 cfr. mail del 22.07.2011 del sig. ). La situazione è resa ancor più Tes_2
complessa e confusa dalla prospettazione stessa del , che appare Parte_1
significativamente modificata in appello rispetto al primo grado. Mentre difatti con la propria comparsa di costituzione dinanzi al Tribunale di Milano (poi dichiaratosi come noto incompetente) questi aveva riferito di due fasi diverse del rapporto di collaborazione: una prima, perdurante sino al II semestre 2011,
in cui l'oggetto dell'accordo sarebbe consistito nell'attribuzione tout court in proprio favore del 50% delle provvigioni, ed una seconda, successiva ad un ulteriore accordo intercorso tra le parti in data 31.05.2011, in cui invece gli sarebbero state integralmente riconosciute le provvigioni relative al pacchetto dei propri clienti (evidentemente presentati alla casa madre) che egli avrebbe continuato a gestire autonomamente nonostante l'esclusività del ruolo di agente della (circostanza che poi peraltro appare invece smentita dai CP_1
documenti agli atti – cfr. mail del 22.07.2011 cit.), in questa sede di impugnazione invece l'appellante sostiene che anche per le provvigioni relative al secondo periodo di collaborazione (dopo il II semestre 2011) gli sarebbe ugualmente dovuto il 50% complessivo delle stesse (a prescindere da qualsiasi distinzione di clientela, propria oppure no). La descritta contraddittorietà della stessa impostazione difensiva dell'appellante non consente così neppure di valorizzare – alla luce del principio di non dispersione della prova in appello sancito da Cass.SS.UU., 4835/2023 – l'affermazione dell'appellante secondo cui pag. 8/11 vi sarebbe un documento (il n. 5 del fascicolo di parte appellata oggi contumace), non valutato dalla decisione di prime cure, in cui la stessa riconoscerebbe dovuta al la quota del 50% delle proprie CP_1 Parte_1
provvigioni. Anche volendo difatti dare per scontato che il citato documento n.
5 – non disponibile telematicamente e dunque con ogni probabilità presente solo fisicamente nel fascicolo di parte appellata non depositato agli atti d'appello a causa della contumacia di quest'ultima – contenga davvero la riferita prova dell'obbligo della di riconoscere il 50% delle CP_1
provvigioni al , cionondimeno non verrebbe ugualmente vinta Parte_1
l'incertezza sul fatto di dover riferire tale 50% solo al primo periodo di collaborazione (già corrisposto dalla ) ovvero anche al secondo e, CP_1
in tale ipotesi, se ciò possa riguardare tutte le provvigioni in assoluto ovvero –
come riferito dallo stesso in primo grado - solo quelle relative agli Parte_1
ordini dei clienti di quest'ultimo, oppure invece magari ai soli ordini di clienti terzi. In altre parole, il riferimento al documento operato dall'appellante non appare sufficientemente circostanziato e preciso rispetto alla sua stessa prospettazione difensiva, impedendo così di poter porre il riferito contenuto dello stesso a fondamento della decisione. Laddove si aggiunga che uno dei principali temi difensivi in primo grado dell'appellata contumace era costituito proprio dal fatto che le provvigioni dalla stessa incassate erano relative a clienti diversi da quelli riferibili al , e che quest'ultimo non ha inoltre fornito Parte_1
pag. 9/11 in giudizio prova di quali possano effettivamente essere questi ultimi, se ne ricaverà complessivamente come la pretesa del , come reiterata in Parte_1
appello, debba considerarsi priva di sufficiente sostegno probatorio e debba conseguentemente essere rigettata anche in questa sede.
Le considerazioni che precedono rendono ragione anche dell'ultima doglianza dell'appellante, relativa alla mancata condanna della controparte ex art. 96 cpc.
La descritta impossibilità di una sicura ricostruzione degli effettivi rapporti tra le parti impedisce radicalmente, difatti, di poter considerare pretestuosa, o anche solo avventata, la condotta anche processuale della , la cui CP_1
domanda principale di accertamento negativo avanzata in primo grado nei confronti dell'odierno appellante è anzi stata confermata in questa sede.
La mancata costituzione in appello di parte appellata esonera dalla regolazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Nulla sulle spese;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
pag. 10/11 Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 21.01.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 856/2022 RGC promossa
DA
, res.te a Sant'Elpidio a Mare (FM), strada Elpidiense n. Parte_1
2801;
CF: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Formica del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Civitanova Marche alla via
Silvio Pellico n. 8;
(appellante) NEI CONFRONTI DI
, residente in [...]; Controparte_1
CF.: ; C.F._2
rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Angela Camerinelli del Foro di
Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla via
Fontana n. 22;
(appellata – contumace nel grado)
AVVERSO la sentenza n. 78/2022 del giorno 11.02.2022 del Tribunale di
Fermo, resa in procedimento n. 676/2014.
OGGETTO: contratto di agenzia.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 02.07.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pt Con atto di citazione dinanzi a questa ha impugnato la decisione Parte_1
in epigrafe con la quale era stata accolta l'azione di accertamento negativo proposta nei suoi confronti da e respinta la domanda Controparte_1
riconvenzionale dal medesimo svolta nei riguardi di quest'ultima.
Parte appellata non si è costituita nel grado.
pag. 2/11 La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 02.07.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con l'atto di appello in esame sottopone a gravame la sentenza in Parte_1
epigrafe muovendo alla stessa le censure che come di seguito possono brevemente essere riassunte. Avrebbe innanzitutto errato il Tribunale di Fermo
nel valutare la sostanza dell'accordo di collaborazione intercorso tra esso appellante e la sig.ra agente di commercio della Controparte_1
Minoronzoni srl, dal momento che sussisterebbe ampia documentazione agli atti – non valutata dal Giudice di prime cure – che dimostrerebbe come in realtà
l'appellante fosse un socio di fatto della sig.ra , avesse competenze CP_1
ed incarichi ben più ampi di quelli di un semplice “customer service post vendita”, ed avesse comunque diritto al 50% delle provvigioni conseguite dalla pag. 3/11 . In conseguenza di ciò, come argomentato nei successivi motivi di CP_1
impugnazione, la sentenza gravata non avrebbe ingiustamente considerato come esso appellante avrebbe avuto diritto ad un credito residuo pari ad €
1.054,00= per il periodo relativo dall'inizio della collaborazione con la sino al II trimestre 2011. Allo stesso modo, la sentenza non CP_1
conterrebbe alcuna considerazione del fatto che dal primo trimestre 2012 in poi l'agente – come dimostrato dalla documentazione messa a CP_1
disposizione dalla Minoronzoni srl ex art. 210 cpc – avrebbe fatturato considerevoli somme a quest'ultima per provvigioni, anche in ordine alle quali,
pertanto, il avrebbe avuto diritto alla propria quota del 50%, Parte_1
quantificata appunto in € 46.725,97= in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado. Con ulteriori motivi di doglianza, poi, l'appellante contesta che la sentenza gravata non gli avrebbe erroneamente riconosciuto il diritto al rimborso delle spese effettuate per complessivi € 4.500,00=, come pure gli interessi per il ritardato pagamento della propria quota di provvigioni per il primo periodo di collaborazione, ovvero sino al II trimestre 2011.
L'appellata , pur raggiunta ritualmente dalla notifica dell'atto di CP_1
impugnazione, non si è costituita nel grado.
L'appello proposto è infondato e merita integrale rigetto per le seguenti ragioni.
Va innanzitutto rilevato come il motivo di appello descritto come “omesso riconoscimento delle differenze provvigionali emerse a seguito del deposito ex pag. 4/11 art. 210 cpc della documentazione contabile da parte della Monoronzoni srl sulle provvigioni relative alle prime tre stagioni di vendita” (ovvero sino al II
trimestre 2011), in base al quale il richiede una differenza di € Parte_1
1.054,00= rispetto alle provvigioni già pacificamente incassate, costituisce palesemente (come riconosciuto dallo stesso appellante laddove afferma che il credito è “emerso” a seguito dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc) una domanda nuova e come tale inammissibile. In primo grado, difatti, il Parte_1
– quanto alle provvigioni già incassate relative al periodo in questione – ha esclusivamente lamentato un ritardo nei pagamenti (con conseguente affermato diritto agli interessi), ma non invece la mancata corresponsione delle stesse la cui pretesa pertanto, anche se in ipotesi documentata solo nel corso del giudizio in occasione dell'ordine di esibizione, non può certamente essere formulata per la prima volta in appello.
Ancora inammissibile, e comunque infondato, deve essere valutato il motivo di appello con il quale il si duole del rigetto, da parte della sentenza Parte_1
impugnata, della propria domanda di pagamento dell'importo di € 4.500,00= a titolo di quota spese anticipate per l'avvio dell'iniziativa di collaborazione con la Minoronzoni srl. La decisione impugnata, difatti, perviene al rigetto della domanda in esame sulla base di una dettagliata e argomentata disamina delle mail agli atti scambiate tra le parti e delle dichiarazioni dalle stesse rese in sede di interrogatorio libero all'udienza del 03.10.2019, mentre l'appellante – senza pag. 5/11 minimamente confutare nel merito le argomentazioni della sentenza – si limita soltanto ad affermare che quanto dal medesimo riferito in sede di interrogatorio
“costituisce altro rispetto al rimborso dell'importo” di cui si tratta. A parte il carattere apodittico e non argomentato dell'affermazione, il punto è comunque che la stessa non può neppure essere condivisa nel merito dal momento che il
, in occasione del richiamato interrogatorio libero, ebbe ad affermare Parte_1
che “i costi da me anticipati per € 4.500,00= sono stati pagati dall'attrice”, non lasciando così oggettivamente alcuno spazio ad incertezze di sorta circa l'avvenuto pagamento dell'importo in questione e la conseguente correttezza sul punto della decisione gravata.
Infondato si appalesa poi anche il motivo di impugnazione concernente il preteso diritto agli interessi sul pagamento (ricevuto) delle provvigioni del ripetuto primo periodo di collaborazione con la (sino cioè al II CP_1
trimestre 2011). Manca difatti radicalmente agli atti la prova del termine entro il quale dette provvigioni avrebbero dovuto essere corrisposte;
di modo che non è
in alcun modo possibile riconoscere sulle medesime gli interessi pretesi.
Ciò chiarito, e passando così all'esame del primo motivo di appello e dei restanti, collegati, motivi, va osservato come le conclusioni cui è pervenuta la decisione impugnata circa la natura e l'oggetto dell'accordo intercorso tra il e la non possano che essere confermate anche in questa Parte_1 CP_1
sede. Posto difatti che non vi è dubbio che tra i due vi fosse un rapporto di pag. 6/11 collaborazione commerciale non formalizzata in alcun modo (come del resto più volte riconosciuto dallo stesso appellante), e a prescindere dal ruolo più o meno rilevante e dall'oggetto dell'incarico affidato al , il punto è che Parte_1
non vi è sufficiente prova agli atti né del fatto che quest'ultimo fosse un socio di fatto della nell'esercizio della sua funzione di agente commerciale CP_1
della Minoronzoni srl, né, comunque, che il compenso pattuito per le funzioni svolte dal ascendesse alla metà delle provvigioni dalla prima Parte_1
ottenute dalla casa mandante. Non sono utili allo scopo i documenti prodotti agli atti nel fascicolo dell'appellante – da cui, pur confermandosi certamente la sussistenza di un accordo tra i due protagonisti della vicenda, non è possibile tuttavia ricavare né i termini dello stesso né tantomeno l'entità dei relativi compensi – come del resto non lo sono neppure le risultanze della prova testimoniale escussa. Al di là difatti delle dichiarazioni della sig.ra
[...]
, figlia del e dunque teste di per sé scarsamente attendibile CP_2 Parte_1
(la quale oltretutto è stata in grado di riferire quasi esclusivamente de relato del padre), i testi realmente indifferenti uditi in istruttoria (sig. Dirigente Tes_1
della Minoronzoni srl;
sig. responsabile commerciale di Minoronzioni Tes_2
srl) hanno ribadito che, pur essendo consapevoli della collaborazione tra i due,
non ne avevano mai conosciuto l'effettivo contenuto, e che comunque l'unico referente della Minoronzoni era e restava l'agente (circostanza, CP_1
quest'ultima, del resto ampiamente ricavabile anche dai documenti agli atti –
pag. 7/11 cfr. mail del 22.07.2011 del sig. ). La situazione è resa ancor più Tes_2
complessa e confusa dalla prospettazione stessa del , che appare Parte_1
significativamente modificata in appello rispetto al primo grado. Mentre difatti con la propria comparsa di costituzione dinanzi al Tribunale di Milano (poi dichiaratosi come noto incompetente) questi aveva riferito di due fasi diverse del rapporto di collaborazione: una prima, perdurante sino al II semestre 2011,
in cui l'oggetto dell'accordo sarebbe consistito nell'attribuzione tout court in proprio favore del 50% delle provvigioni, ed una seconda, successiva ad un ulteriore accordo intercorso tra le parti in data 31.05.2011, in cui invece gli sarebbero state integralmente riconosciute le provvigioni relative al pacchetto dei propri clienti (evidentemente presentati alla casa madre) che egli avrebbe continuato a gestire autonomamente nonostante l'esclusività del ruolo di agente della (circostanza che poi peraltro appare invece smentita dai CP_1
documenti agli atti – cfr. mail del 22.07.2011 cit.), in questa sede di impugnazione invece l'appellante sostiene che anche per le provvigioni relative al secondo periodo di collaborazione (dopo il II semestre 2011) gli sarebbe ugualmente dovuto il 50% complessivo delle stesse (a prescindere da qualsiasi distinzione di clientela, propria oppure no). La descritta contraddittorietà della stessa impostazione difensiva dell'appellante non consente così neppure di valorizzare – alla luce del principio di non dispersione della prova in appello sancito da Cass.SS.UU., 4835/2023 – l'affermazione dell'appellante secondo cui pag. 8/11 vi sarebbe un documento (il n. 5 del fascicolo di parte appellata oggi contumace), non valutato dalla decisione di prime cure, in cui la stessa riconoscerebbe dovuta al la quota del 50% delle proprie CP_1 Parte_1
provvigioni. Anche volendo difatti dare per scontato che il citato documento n.
5 – non disponibile telematicamente e dunque con ogni probabilità presente solo fisicamente nel fascicolo di parte appellata non depositato agli atti d'appello a causa della contumacia di quest'ultima – contenga davvero la riferita prova dell'obbligo della di riconoscere il 50% delle CP_1
provvigioni al , cionondimeno non verrebbe ugualmente vinta Parte_1
l'incertezza sul fatto di dover riferire tale 50% solo al primo periodo di collaborazione (già corrisposto dalla ) ovvero anche al secondo e, CP_1
in tale ipotesi, se ciò possa riguardare tutte le provvigioni in assoluto ovvero –
come riferito dallo stesso in primo grado - solo quelle relative agli Parte_1
ordini dei clienti di quest'ultimo, oppure invece magari ai soli ordini di clienti terzi. In altre parole, il riferimento al documento operato dall'appellante non appare sufficientemente circostanziato e preciso rispetto alla sua stessa prospettazione difensiva, impedendo così di poter porre il riferito contenuto dello stesso a fondamento della decisione. Laddove si aggiunga che uno dei principali temi difensivi in primo grado dell'appellata contumace era costituito proprio dal fatto che le provvigioni dalla stessa incassate erano relative a clienti diversi da quelli riferibili al , e che quest'ultimo non ha inoltre fornito Parte_1
pag. 9/11 in giudizio prova di quali possano effettivamente essere questi ultimi, se ne ricaverà complessivamente come la pretesa del , come reiterata in Parte_1
appello, debba considerarsi priva di sufficiente sostegno probatorio e debba conseguentemente essere rigettata anche in questa sede.
Le considerazioni che precedono rendono ragione anche dell'ultima doglianza dell'appellante, relativa alla mancata condanna della controparte ex art. 96 cpc.
La descritta impossibilità di una sicura ricostruzione degli effettivi rapporti tra le parti impedisce radicalmente, difatti, di poter considerare pretestuosa, o anche solo avventata, la condotta anche processuale della , la cui CP_1
domanda principale di accertamento negativo avanzata in primo grado nei confronti dell'odierno appellante è anzi stata confermata in questa sede.
La mancata costituzione in appello di parte appellata esonera dalla regolazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'appello;
• Nulla sulle spese;
• Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
pag. 10/11 Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 21.01.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 11/11