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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/04/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 856/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BELLU CARLA ITRIA C.F._1
e
CP_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BELLU CARLA ITRIA C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione, nella quale hanno esposto:
“- che i ricorrenti sono separati consensualmente con accordo separativo del 08/10/2024 redatto nanti il Segretario Comunale del Comune di Cagliari;
- che la separazione non prevede alcun contributo economico, giacché le parti si sono dichiarate economicamente autonome;
- che dall'unione coniugale è nato un unico figlio, economicamente autonomo al momento della sottoscrizione dell'accordo, e che è purtroppo recentemente deceduto;
- che le parti intendono definire ogni rapporto di natura economica avente origine nel matrimonio e nella comunione dei beni;
- che sono comproprietari di un immobile sito in Cagliari, distinto a Catasto a F. 19 partic. 3462
sub. 18 via Francesco Carrara n. 23, piano 1°. Tutto ciò premesso le parti come sopra rappresentate e difese
CHIEDONO
che il Tribunale voglia fissare il giorno e l'ora per la personale comparizione delle parti di fronte all'intestato Tribunale per la conferma delle condizioni concordate ovvero sostituire l'udienza con il deposito di eventuali note scritte, pronunciando la sentenza alle condizioni sopra concordate,
rinunciando reciprocamente al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis – 51 III comma c.p.c. con riserva di produrre eventuale ulteriore documentazione laddove necessario
RICORRONO
affinché piaccia al Tribunale intestato, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione, dare atto che le parti, a definizione dei rapporti economici aventi origine nel matrimonio, hanno concordato: 1) la signora cede al sig. , che accetta, la sua quota di proprietà pari Parte_1 CP_1
ad ½ dell'immobile sito in Cagliari via Francesco Carrara n. 23, piano 1°, distinto a Catasto a F.
19 partic. 3462 sub. 18, con ogni arredo ivi collocato;
2) le parti si obbligano a perfezionare la cessione della quota con rogito notarile da stipulare entro
6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica di quanto disposto con accordo separativo del 08.10.2024 redatto nanti il Segretario Comunale del
Comune di Cagliari, così dispone:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 28.03.2025.
Il Presidente
Giorgio Latti