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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/05/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 374/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa NA Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 374/2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ludovica Parte_1 C.F._1
Dalla Costa e Francesca Toldo
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federico Controparte_1 C.F._2
Viero e Dora Guiotto
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: “1) La casa familiare sita in Schio (Vi), via Ponchielli, 12/4 verrà assegnata alla signora quale prevalente collocataria delle figlie, maggiorenni ma Parte_1
non autosufficienti;
pagina 1 di 3 2) Il Sig. con preavviso di dieci giorni, potrà accedere all'ex casa familiare per ritirare i CP_1
beni personali ivi presenti, comunque entro e non oltre il 15.6.2025;
3) contribuirà al mantenimento della figlia con l'importo di € 250,00 mensile, Controparte_1 Per_1
comprensivo anche di spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Vicenza, salvo le mediche, che verranno ripartite al 50% tra le parti e della figlia NA, con l'importo di € 150,00 comprensivo anche di spese straordinarie, secondo il protocollo del Tribunale di Vicenza, salvo le mediche, che verranno ripartite al 50% tra le parti, annualmente rivalutate in base a indici Istat, da versare alla sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il 20 di ogni mese;
Parte_1
4) spese legali integramente compensate”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 30.1.2025 la ha adito l'intestato ufficio chiedendo la Parte_1
regolamentazione del regime mantenimento delle figlie (n. 26.4.2001) ed NA (n. 12.8.2005) Per_1
maggiorenni ma non autosufficienti, nate dalla relazione con CP_1 Controparte_1
Veniva fissata l'udienza del 16.4.2025.
Con comparsa in data 4.4.2025 si è costituito in giudizio il contrastando le richieste attoree. CP_1
All'udienza le parti chiedevano un rinvio, pendendo trattative;
alla successiva udienza del 6.5.2205 raggiungevano un accordo e precisavano congiuntamente le conclusioni riportate in epigrafe e i difensori rinunciavano agli scritti conclusivi, discutendo oralmente la causa, che veniva trattenuta in decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM, che ha espresso parere favorevole.
Le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1
a a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e NA maggiorenni Parte_1 Per_1
ma non autosufficienti, la somma mensile di euro 250,00 per la prima e 150,00 per la seconda, comprensivi di quota di spese straordinarie, nonché di sostenere le ulteriori spese straordinarie relative alle figlie, secondo le percentuali riportate in epigrafe e come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Schio (Vi), via
Ponchielli, 12/A in favore di quale genitore convivente con le figlie maggiorenni Parte_1
ma non autosufficienti.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a il Collegio non può che limitarsi a dare pagina 2 di 3 atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
i) dispone che il regime di mantenimento delle figlie e sia regolamentato in Per_1 Persona_2
conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
ii) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
NA Sollazzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa NA Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 374/2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ludovica Parte_1 C.F._1
Dalla Costa e Francesca Toldo
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federico Controparte_1 C.F._2
Viero e Dora Guiotto
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: “1) La casa familiare sita in Schio (Vi), via Ponchielli, 12/4 verrà assegnata alla signora quale prevalente collocataria delle figlie, maggiorenni ma Parte_1
non autosufficienti;
pagina 1 di 3 2) Il Sig. con preavviso di dieci giorni, potrà accedere all'ex casa familiare per ritirare i CP_1
beni personali ivi presenti, comunque entro e non oltre il 15.6.2025;
3) contribuirà al mantenimento della figlia con l'importo di € 250,00 mensile, Controparte_1 Per_1
comprensivo anche di spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Vicenza, salvo le mediche, che verranno ripartite al 50% tra le parti e della figlia NA, con l'importo di € 150,00 comprensivo anche di spese straordinarie, secondo il protocollo del Tribunale di Vicenza, salvo le mediche, che verranno ripartite al 50% tra le parti, annualmente rivalutate in base a indici Istat, da versare alla sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il 20 di ogni mese;
Parte_1
4) spese legali integramente compensate”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 30.1.2025 la ha adito l'intestato ufficio chiedendo la Parte_1
regolamentazione del regime mantenimento delle figlie (n. 26.4.2001) ed NA (n. 12.8.2005) Per_1
maggiorenni ma non autosufficienti, nate dalla relazione con CP_1 Controparte_1
Veniva fissata l'udienza del 16.4.2025.
Con comparsa in data 4.4.2025 si è costituito in giudizio il contrastando le richieste attoree. CP_1
All'udienza le parti chiedevano un rinvio, pendendo trattative;
alla successiva udienza del 6.5.2205 raggiungevano un accordo e precisavano congiuntamente le conclusioni riportate in epigrafe e i difensori rinunciavano agli scritti conclusivi, discutendo oralmente la causa, che veniva trattenuta in decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM, che ha espresso parere favorevole.
Le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
- concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere Controparte_1
a a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e NA maggiorenni Parte_1 Per_1
ma non autosufficienti, la somma mensile di euro 250,00 per la prima e 150,00 per la seconda, comprensivi di quota di spese straordinarie, nonché di sostenere le ulteriori spese straordinarie relative alle figlie, secondo le percentuali riportate in epigrafe e come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Schio (Vi), via
Ponchielli, 12/A in favore di quale genitore convivente con le figlie maggiorenni Parte_1
ma non autosufficienti.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a il Collegio non può che limitarsi a dare pagina 2 di 3 atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
i) dispone che il regime di mantenimento delle figlie e sia regolamentato in Per_1 Persona_2
conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
ii) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
NA Sollazzo
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