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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 17/10/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 226/2020 del Ruolo Generale
tra rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, Parte_1
dall'Avv. Patrizia Alboreo, presso il cui studio a Trani alla via Bebio 86 è
elettivamente domiciliata
attrice
e e rappresentati e difesi, in forza di CP_1 Controparte_2
procura alle liti in atti, dall'avv. Pasquale Lanzetta, presso il cui studio in Carapelle
(FG) a via Montebello n.56 sono elettivamente domiciliati
convenuto
e
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Reale in forza di Controparte_3
procura alle liti in atti e presso il suo studio in Bari alla via Amendola 166,
elettivamente domiciliato
convenuto
e
1 (erede di rappresentata e Controparte_4 Persona_1
difesa, giusta mandato alle liti in atti, dagli avv.ti Emilio Reboli e Giuseppe Marrulli
con studio in Bari alla via Nicolò Putignani 12/A presso cui è elettivamente domiciliata
convenuta
nonché
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5
rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Vicente Pucillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Bari alla Via de Rossi 66, giusta mandato a margine del presente atto in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_6
difesa come da procura alle liti in atti dall'avv. Pietro Boccardi ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
-terze chiamate -
OGGETTO: “risarcimento danni”
CONCLUSIONI: precisate dalle parti nel verbale di udienza del 9.6.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 20.1.2020, – premesso che: Parte_1
il 25.4.2015, intorno alle ore 18.00, per effetto della saturazione di gas nel locale di sua proprietà, ubicato al civico 146 di via Milano in Barletta, si verificava una esplosione che determinava danni all'immobile, alle cose mobili nonché alle persone che si trovavano nelle immediate vicinanze;
nell'ambito del contratto di appalto (n.
0650455-P dell'11/12/12) per l'esecuzione dei lavori di rete, attività di
ASSURANCE-DELIVERY-NETWORK CONSTRUCTION, tra TELECOM
2 ITALIA S.P.A. e era prevista la realizzazione della rete in rame ed in CP_7
fibra ottica per lo sviluppo della rete telefonica;
in data 2.4.2015 TELECOM
autorizzava a subappaltare i lavori e detto subappalto veniva acquisito dalla CP_7
ditta ET s.r.l.. che avrebbe dovuto eseguire opere consistenti nella realizzazione in infrastrutture di posa, ripristino stradali, scarifiche e perforazioni orizzontali teleguidate;
ET s.r.l., a sua volta, stipulava con OE CA di Foggia
contratto di distacco dei lavoratori , e Persona_2 CP_1 CP_2
; e si recavano in via Milano e iniziavano la propria attività
[...] CP_1 CP_2
utilizzando la macchina perforatrice e gli accessori idonei a localizzare la testa di perforazione onde tracciare il passaggio sotterraneo dei cavi della fibra ottica;
CP_1
espletava l'attività del manovratore della perforatrice mentre era addetto CP_2
all'utilizzo del ricevitore che rilevava profondità, direzione e inclinazione della sonda sotterranea;
intorno alle ore 13,30 dello stesso giorno, i citati lavoratori percepivano una deviazione della punta di perforazione e immediatamente dopo il
Pitardi rilevava un forte odore di gas;
il gas fuoriuscito dalla tubazione sotterranea perforata invadeva il locale in uso alla istante ed adibito ad esercizio di parrucchiera in quel giorno chiuso per la festività, ed avendo saturato l'immobile causava una violentissima esplosione che scaraventava nella strada le due ante di ferro della porta di accesso al locale che colpivano, purtroppo mortalmente, uno dei due operai;
l'esplosione e il conseguente incendio del gas portavano al danneggiamento dell'immobile, alla distruzione delle attrezzature e dei beni esistenti nel locale della ricorrente, adibito a salone per signore, causando danni ammontanti complessivamente ad € 39.000,00 circa, così come emerge dalla relazione tecnica dell'ing. in atti, oltre ulteriori danni da esborsi analiticamente Persona_3
descritti in atti;
che sussiste la responsabilità concorrente e solidale ex artt. 2043 e
2055 c.c. di legale rappresentante di Siret s.r.l. e Persona_1 CP_3
3 responsabile del servizio di prevenzione e protezione della ET s.r.l., CP_3
per non avere il per negligenza, imprudenza, imperizia e in violazione degli Per_1
artt. 37 commi 1, 3, 4 e 7 del D.Lg.vo 81/08, istruito i lavoratori con una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, al perfetto uso alle condizioni di impiego degli strumenti e alla individuazione delle situazioni anormali prevedibili in relazione alla particolarità dei macchinari utilizzati nonché per non avere impedito che gli operai procedessero alle perforazioni in mancanza dell'acquisizione della planimetrica della rete interrata di adduzione gas su via Milano, necessaria per rilevare la quota di interramento per tale rete e il per avere omesso nel ruolo CP_3
professionale ricoperto, per negligenza, imprudenza ed imperizia ed in violazione dell'art. 31 del D.Lg.vo 81/08 e dell'allegato III dell'accordo Stato-Regioni 22/2/12,
di proporre al quale datore di lavoro, un corso di formazione ed Per_1
addestramento all'utilizzo della perforatrice e della localizzatrice sufficientemente adeguato, rispetto a quello di sole tre ore svolto il 15.4.2025;nonché di e CP_2
erché con negligenza, imprudenza ed imperizia effettuavano la perforazione CP_1
orizzontale del suolo stradale senza essere in possesso della planimetria dei sottoservizi di via Milano, omettendo di perforare ad almeno due metri di profondità.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.8.2020 si costituivano e CP_1
confermando di aver svolto mediante l'utilizzo della macchina perforatrice CP_8
Vermeer D20X22, l'attività di perforazione per inserire nel sottosuolo una tubazione in cui alloggiare i cavi in fibra ottica, di avere percepito la deviazione della punta di perforazione, di avere allertato i tecnici tempestivamente giunti sul posto, che CP_6
sussiste la loro responsabilità per avere provocato la rottura della tubazione gas, tanto da aver patteggiato la pena nel procedimento penale per la morte del dipendete
, ma sussiste una concorrente e prevalente responsabilità CP_6 Persona_4
di i cui tecnici hanno operato con ritardo e in violazione delle Linee Guida CP_6
4 dettate dal CIG (Comitato Italiano Gas) per la gestione delle emergenze derivanti da dispersione gas - trasfuse nelle Linee Guida adottate dall' , che quindi occorre CP_6
graduare le colpe di tutti i convenuti e della società concessionaria della rete gas del
Comune di Barletta;
tutto quanto premesso hanno chiesto autorizzarsi la chiamata in causa di e nel merito accertare le responsabilità concorsuali di ciascuno CP_6
dei convenuti e di provvedendo alla graduazione delle rispettive colpe CP_6
e con condanna di o di chi di ragione, in caso di contestazione della CP_6
responsabilità concorsuale, al rimborso delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.7.2020 si costituivano CP_3
e allegando il sopravvenuto fallimento di Siret s.r.l.,
[...] Persona_1
eccependo il proprio difetto di titolarità dal lato passivo dell'obbligazione risarcitoria da farsi valere nei confronti della società subappaltatrice e non nei confronti delle persone fisiche;
nel merito, deducendo l'infondatezza della domanda nei loro confronti, di avere provveduto a formare i lavoratori distaccati mediante un corso della durata di tre ore tenutosi il 15.4.2020, che per il resto alla formazione era tenuta la società distaccante e concludendo, previa chiamata in causa di CP_9
che assicurava Siret s.r.l. per la responsabilità civile, per il rigetto delle domande nei loro confronti ovvero in via subordinata di essere manlevati da in caso di CP_9
soccombenza, con vittoria delle spese di lite.
Autorizzate le chiamate in causa, si è costituita l'11.12.2020 CP_6
respingendo gli addebiti mossi da e richiamando sul punto le CP_1 CP_2
conclusioni rassegnate dal perito del Pm, ing. che ha escluso profili Persona_5
di colpa, omissione o negligenza nell'operato dei tecnici conforme alle linee CP_6
guida CIG, mentre si è costituita il 15.12.2020, eccependo la CP_9
inoperatività della polizza di cui beneficiaria era la società Siret s.r.l. e non i singoli e nel merito deducendo l'esclusiva responsabilità dei tecnici per non CP_6
5 avere non provveduto sino all'evento, a porre fuori servizio la rete gas danneggiata.
Mutato il rito, istruito il giudizio mediante prove per interpello, testimoniali e ctu,
costituitasi in giudizio erede testamentaria di Controparte_4 [...]
frattanto deceduto, la causa è stata rinviata per precisazione delle Persona_1
conclusioni e all'udienza indetta è stata trattenuta in decisione con termini alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.
È pacifico e incontestato che il giorno 25.4.2015, intorno alle ore 18.00, per effetto della saturazione di gas nel locale di proprietà di ubicato al Parte_1
civico 146 di via Milano in Barletta ove ella svolgeva attività di parrucchiera, si verificava un'esplosione che determinava danni all'immobile e alle cose mobili che vi si trovavano, oltre che il decesso di un operaio colpito dalle ante in ferro CP_6
poste all'ingresso del locale, scaraventate verso l'esterno.
È in atti relazione di servizio trasmessa il 26.4.2025 dai carabinieri di Barletta alla
Procura della Repubblica nella quale vengono ricostruiti gli eventi occorsi il
25.4.2025.
e , dipendenti della ditta OE CA di CP_1 Controparte_2
Foggia, distaccati presso la società ET s.r.l., subappaltatrice di Telecom per lavori di realizzazione della fibra ottica per lo sviluppo della rete telefonica, mentre erano intenti a manovrare una macchina perforatrice sotterranea di proprietà della distaccante, marca VEERMER, modello D20X22, la cui punta urtava un ostacolo nel sottosuolo, avvertivano odore di gas e, sospesi i lavori, allertavano i tecnici
, i quali giunti sul posto tempestivamente, attivavano le procedure di CP_6
rilevazione del punto di dispersione del gas, ma alle ore 18,00 si verificava una violenta deflagrazione all'interno del locale della , Parte_1
6 Aperto procedimento penale in danno di e operai distaccati presso la CP_1 CP_2
subappaltatrice ET s.r.l., successivamente fallita nonché in danno di Per_1
legale rappresentante della ET e responsabile del
[...] Controparte_3
servizio prevenzione e protezione, la Procura ha affidato all'ing. Controparte_10
la perizia tesa a ricostruire la dinamica del sinistro e il nesso causale Persona_5
fra il decesso di (operaio ) ed eventuali condotte colpose Persona_4 CP_6
degli indagati e/o di terzi.
Il consulente nominato dalla Procura, ispezionati i luoghi, esaminata tutta la copiosa documentazione anche reperita presso le società, ricostruita la sequenza di fatti accaduti il 25.4.2015, compiute operazioni irripetibili (si vedano quelle del
12.6.2015 e del 14.7.2015), individuata mediante video ispezione una rottura nel tratto di tubazione fognaria a circa tre metri dalla rottura della tubazione del gas, da cui questo si sarebbe infiltrato nel locale della attrice, ha accertato che: l'elemento che ha causato la deflagrazione è la rottura della tubazione del gas che, fuoriuscito,
si è infiltrato nella condotta fognaria nel punto di rottura e da lì è risalito all'interno del locale attraverso lo scarico del lavabo per lo shampoo, non collegato al sifone,
dove, saturatosi il locale, chiuso per esser un giorno festivo, l'esplosione è stata poi innescata verosimilmente da una attrezzatura portatile a batteria (pag. 66 e 67 della perizia).
Passando a verificare esistenza e consistenza dei danni materiali e patrimoniali che la assume di avere riportato in conseguenza degli eventi del 25.4.2015, Parte_1
va anzitutto detto che l'attrice ha documentato la titolarità dell'immobile mediante atto pubblico di compravendita del 10.9.2008.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il nominato ctu, attentamente esaminata la documentazione in atti, valutati i danni riportati dall'immobile (frattanto ristrutturato) e dai beni mobili in conseguenza dello scoppio del 25.4.2015 sulla
7 scorta delle riproduzioni fotografiche e della perizia svolta dall'ing. , ha Per_5
concluso che:< sulla scorta dei prezzi mediamente praticati sulla piazza all'anno
2019, quale probabile anno della ristrutturazione, i danni lamentati dall'attrice
ammontano complessivamente ad €. 7.770,00. In ultimo, si precisa che non si è
ritenuto aggiungere all'importo computato l'Iva poiché l'immobile risulta
ristrutturato e non vi sono fatture in atti ad eccezione della fattura richiamata nella
Voce n. 1 la cui imposta è stata già computata nel costo indicato> (cfr. pag. 20 della relazione).
Quanto agli esborsi ulteriormente sostenuti dall'attrice, riportati nell'allegato n. 2
alla consulenza, tenuto conto della stipula da parte della di un contratto di Parte_1
locazione di altro immobile ove continuare a svolgere la sua attività di parrucchiera,
il ctu sulla scorta dei documenti in atti, prodotti entro il termine di cui alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ha quantificato il danno emergente in €.
20.815,24 (escluso il documento nr. 10 tardivamente prodotto), mentre quanto al lucro cessante, ovvero la perdita di guadagno per l'improvvisa interruzione dell'attività di parrucchiera, il ctu nulla ha potuto accertare.
In atti non vi è alcuna documentazione fiscale a disposizione che possa
comprovare la reale capacità lavorativa dell'attrice stabilendone il reddito reale o
presumendone lo stesso, ad esempio, mediante comparazione del reddito relativo
all'anno 2015 con quello precedente all'evento dannoso e relativo all'anno 2014.
Non vi sono in atti neppure fatture di spesa dalle quali poter derivare il quantitativo
dei prodotti utilizzati durante il precedente anno o la fornitura completa di prodotti
nel periodo immediatamente precedente all'evento tale da supportare, in tal caso
con riferimento alla presunta capacità lavorativa dell'attrice, la quantificazione di
un'eventuale ipotesi risarcitoria seppur di gran lunga meno attendibile rispetto alla
precedente metodologia. In mancanza di parametri di riferimento ragionevoli
8 ovvero attendibili per la stima, in virtù di quanto innanzi evidenziato può riferirsi
che per carenza di documentazione in atti non è possibile quantificare il mancato
guadagno (lucro cessante) subito dall'attrice per l'evento dannoso dalla stessa
sofferto>.
La metodologia seguita dal ctu, che ha adeguatamente replicato alle osservazioni ricevute, confermando le sue conclusioni, è corretta, immune da vizi logico giuridici,
basata su dati presenti nei documenti depositati e perciò verificabili, è pertanto condivisa dal giudicante.
I danni materiali complessivamente riportati da ammontano a Parte_1
complessivi € 28.515,24.
Provato il sinistro, provati i danni materiali e patrimoniali e provato il nesso causale fra il primo e i secondi, occorre individuare i soggetti responsabili a carico dei quali porre la condanna al risarcimento.
L'evento che ha scatenato la dispersione di gas è in primo luogo ascrivibile alla negligente condotta di e , operai distaccati presso la CP_1 Controparte_2
ET s.r.l. addetti alla macchina perforatrice sotterranea, marca VEERMER,
modello D20X22.
In particolare, manovratore della macchina perforatrice e addetto CP_1 CP_2
all'utilizzo del ricevitore per la rilevazione della profondità, direzione e inclinazione della sonda sotterranea, hanno perforato la tubazione del gas a 95 cm dalla sede stradale laddove invece la macchina avrebbe dovuto essere condotta, oltre il metro,
al di sotto della quota dei sottoservizi.
L'errore è stato determinato dall'omessa verifica preventiva delle condizioni del sottosuolo in quel sito, dall'omesso esame della piantina dei sottoservizi e dunque in sostanza dall'omessa verifica dell'esistenza di interferenze rispetto all'azione della macchina perforatrice.
9 L'ing. , sempre nel corso di operazioni irripetibili, ha ulteriormente verificato Per_5
che proprio e nei giorni precedenti avevano già danneggiato la CP_1 CP_2
tubazione fognaria e la condotta di adduzione idrica, manovrando la sonda della macchina perforatrice alla stessa quota dei sottoservizi e, nonostante la consapevolezza di aver creato danneggiamenti, anche il giorno 25.4.2015 hanno manovrato la macchina perforatrice senza preoccuparsi di verificare la quota dei sottoservizi, sostanzialmente accettando il rischio di ulteriori rotture.
Sul punto non è attendibile quanto dichiarato dal teste all'udienza Persona_2
del 27.3.2023, in quanto la rottura delle tubazioni idrica e fognaria nei giorni precedenti ad opera dei medesimi operai e è circostanza CP_1 CP_2
documentalmente provata dai verbali di sommarie informazioni rese nel procedimento penale da e che hanno sorpreso CP_11 Controparte_12
i due convenuti intenti a disincastrare la punta della trivella orizzontale dalla conduttura fognaria.
e hanno scelto di patteggiare la pena ex art. 444 c.p.p. nel CP_1 CP_2
procedimento penale in cui erano imputati di omicidio colposo per la morte di
[...]
Persona_4
Le conclusioni rassegnate dal perito nominato dalla procura che in questo giudizio,
quanto ai profili di negligenza loro ascritti, non sono contestate da e CP_1 CP_2
(che tuttavia hanno chiesto accertarsi la concorrente responsabilità dei tecnici
), sono condivise dal giudicante. CP_6
La perizia del PM è stata sottoposta al contraddittorio con i consulenti di parte nominati nel procedimento penale che hanno presentato controdeduzioni cui il perito ha replicato. Per_5
E il giudice di merito può tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed
10 anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di essa.
< In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il
giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove
"atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede
penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal
raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la
violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui
mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la
conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di
stimolare la valutazione giudiziale> (Cass. civile sez. VI, 01/02/2023, n.2947).
E ancora, < il giudice può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento,
anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti,
una volta che la relativa documentazione sia stata ritualmente prodotta dalla parte
interessata> (Cass. 623/1995, che ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito che aveva valorizzato una perizia effettuata in un procedimento penale - al quale la parte non aveva partecipato - tenendo presente proprio l'irripetibilità degli accertamenti all'epoca compiuti;
Sez. 3, Sentenza n. 3102 del 04/03/2002; Sez. L - ,
Sentenza n. 8603 del 03/04/2017).
Sulla scorta della perizia svolta nel procedimento penale, da cui vengono tratti elementi di convincimento, va affermata la civile responsabilità di e CP_1 CP_2
che con la loro condotta gravemente colposa, in spregio di norme di elementare prudenza, hanno compiuto un'attività obiettivamente pericolosa, manovrando una macchina perforatrice sotterranea senza esaminare le planimetrie dei sottoservizi,
nonostante i danneggiamenti determinati nei giorni precedenti e di fatto causando la
11 deflagrazione da cui sono scaturiti i danni nel locale della . Parte_1
La difesa dei convenuti circa la non indispensabilità delle planimetrie dei sottoservizi perché sostituite da indagini georadar, è infondata.
e avevano prodotto indagine georadar per l'identificazione di CP_3 Per_1
sottoservizi, manufatti e strutture nel sottosuolo (doc. 3 allegato alla comparsa di risposta), ma non vi alcuna prova che il tracciato della rete gas sia stato sottoposto all'esame dei tecnici incaricati della perforazione nel sottosuolo in via Milano.
Sul punto va ritenuto attendibile e veritiero quanto dichiarato dal teste , terzo Per_2
operaio distaccato presso ET s.r.l. che ha confermato come le indagini georadar non furono sottoposte agli operai tant'è che non erano tracciate per terra, né furono consegnate le planimetrie dei sottoservizi.
È invece inattendibile il teste , collaboratore di ET s.r.l. fino Testimone_1
al 2016, nel riferire del corretto assolvimento degli obblighi di informazione sullo stato del sottosuolo a e mediante illustrazione dei sottoservizi rilevati CP_1 CP_2
dal georadar, atteso che ove vera la circostanza, difficilmente si sarebbero verificati ben tre danneggiati, alla conduttura idrica e fognaria il giorno prima e alla rete gas il giorno del sinistro.
La rottura della tubazione del gas, da cui è scaturita la fuoriuscita di gas e la sua risalita nel locale della è dipesa unicamente dalla grave negligenza dei Parte_1
convenuti nel manovrare la macchina perforatrice e il localizzatore elettronico.
In sostanza, come si legge nel capo di imputazione, hanno perforato CP_1 CP_2
il sottosuolo “alla cieca”, non avendo esaminato le planimetrie dei sottoservizi.
Dei danni riportati dalla va chiamato a rispondere anche , Parte_1 Persona_1
legale rappresentante della ET s.r.l. presso cui e erano distaccati. CP_1 CP_2
Sul punto va disattesa l'eccezione di difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio avanzata dalla difesa del e ripresa dalla , Per_1 CP_4
12 succedutagli ex art. 110 c.p.c.
L'eccezione si fonda sulla tesi per cui egli, seppure astrattamente responsabile dal punto di vista penale per il reato contestato, non può essere responsabile della richiesta risarcitoria formulata in sede civile essendo responsabile solamente la società ET s.r.l. che risponde civilmente degli illeciti commessi dai loro organi in conseguenza del principio dell'immedesimazione organica dell'ente.
Ma come sostenuto in alcuni precedenti di legittimità, la responsabilità
amministratore per un fatto illecito commesso nell'esercizio delle sue funzioni, ove accertata, è personale e diretta mentre il rapporto di immedesimazione organica tra ente e suo legale rappresentante consente di pervenire all'affermazione di responsabilità anche dell'ente rappresentato, unitamente a quella del legale rappresentante (a determinate condizioni), senza, però, escludere che tale eventuale responsabilità concorrente dell'ente escluda quella personale dello stesso legale rappresentante (arg. ex Cass. 6504/2025; Cass. sez. trib. 12675/2018).
Nella specie, la parte attrice nell'atto di citazione, basato sulla mera trasposizione del capo di imputazione, ha inteso far valere la responsabilità civile da reato del
[...]
, che nella qualità di datore di lavoro di e violando le Per_1 CP_1 CP_2
prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, in particolare al punto 4.1 “operazioni preliminari”, non ha impedito che gli operai iniziassero le operazioni di perforazione benché non in possesso né delle indagini georadar, né
della planimetrie dei sottoservizi esistenti.
E in effetti, richiamando quanto già osservato in relazione alla posizione dei convenuti e il ha gravemente omesso di fornire agli operai, CP_1 CP_2 Per_1
distaccati per eseguire un'attività altamente specializzata come la perforazione orizzontale direzionale, le planimetrie relative ai sottoservizi, documenti indispensabili per individuare la quota di interramento della rete di adduzione del
13 gas.
Omissione ancor più significativa tenuto conto che nel documento di valutazione dei rischi, (allegato alla perizia penale), era segnalato il rischio di contatto con linee elettriche e sottoservizi nel corso di attività di trivellazione mentre la procedura operativa del servizio di perforazione teleguidata prevedeva fra le misure di sicurezza, la realizzazione del foro pilota per il controllo della direzione della perforazione e indagini del sottosuolo anche mediante acquisizione delle planimetrie dei sottoservizi, che nella specie a non sono state richieste. CP_6
Titolare della posizione di garanzia va ritenuto proprio il , amministratore Per_1
di ET s.r.l. che non ha allegato né provato di avere delegato specifiche attività di controllo ad altro preposto.
E a tale proposito va detto che la delega di mansioni rilasciata al capo cantiere,
(doc. G.3 allegato alla perizia penale) risale all'anno 2011 e non Controparte_13
si riferisce alle lavorazioni subappaltate da Sirti s.r.l.
La difesa del non vale quindi ad escludere la sua personale e diretta Per_1
responsabilità per inosservanza di doveri di controllo nella fase preliminare che ha preceduto l'inizio della perforazione, a tanto conseguendo la fondatezza della domanda risarcitoria nei suoi confronti.
Quanto al convenuto , responsabile del Servizio di Prevenzione e Controparte_3
Protezione (RSSP) della S.I.R.E.T., occorre verificare se abbia assolto all'obbligo ex art. 33, lett d, d.lgs 81/2008, di proporre al datore di lavoro programmi di informazione e formazione dei lavoratori, specifici per il tipo di mansioni richieste.
Risulta dagli atti che il è stato rinviato a giudizio per cooperazione CP_3
nell'omicidio colposo di ipotizzandosi nei suoi confronti la Persona_4
violazione dell'art. 33, lett d, d.lgs 81/2008 per non aver proposto al datore di lavoro un corso di formazione ed addestramento allo specifico utilizzo della macchina
14 perforatrice meccanica "VERMEER D10x11" dotata di apparecchiatura di localizzazione di tipo elettronico "DIGITRAK F2".
e sin dalla costituzione in giudizio hanno dedotto di aver sottoposto CP_3 Per_1
gli operai distaccati dalla Phoenix di Foggia, ad un corso teorico di tre ore, nella giornata del 15.4.2025, come documentato attraverso il verbale addestramento,
formazione e informazione 2/2015 (allegato G.10, depositato da , sottoscritto CP_9
dal relatore e dal , verificatore. CP_3 Per_1
Il corso ha avuto la finalità di illustrare ai tre operai distaccati, il Piano Operativo di
Sicurezza, le attività lavorative e i rischi associati.
ha poi prodotto con la seconda memoria un attestato di frequenza da CP_9
parte di e nei giorni 13 e 14 aprile 2015 di un corso teorico pratico di CP_1 CP_2
12 ore sull'uso di quella attrezzatura specifica di localizzazione per perforazione orizzontale teleguidata, tipo DIGITRACH, mod. F2, impiegata il giorno del sinistro.
Alla perizia penale è inoltre allegata (sub G) per entrambi i lavoratori, una attestazione specifica ai sensi dell'Accordo stato regioni del 22.2.2012 di frequenza di un corso teorico pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori e terne, assimilabili alla perforatrice meccanica, attività questa svolta presso la distaccante prima del distacco del 10.4.2015.
Sulla scorta della documentazione acquisita al fascicolo d'ufficio, deve ritenersi adempiuto dal l'obbligo di proporre programmi di informazione e CP_3
formazione dei lavoratori, specifici in vista dell'impiego di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7,
d.lgs 81/2008.
D'altronde la perforazione della tubazione di adduzione del gas è imputabile all'omesso esame delle planimetrie dei sottoservizi, la cui profondità di ubicazione rispetto alla sede stradale non è stata preventivamente studiata dagli operatori che
15 hanno iniziato la perforazione del sottosuolo, incuranti delle condutture esistenti.
La domanda nei confronti del viene dunque rigettata. CP_3
I convenuti hanno chiesto autorizzarsi la chiamata in causa di CP_1 CP_2 CP_6
per sentire accertare e dichiarare quanto meno la corresponsabilità della società nella verificazione dello scoppio nel locale della , in sostanza addebitando ai Parte_1
tenici della società una errata gestione della fase successiva alla constatazione della dispersione di gas.
Sul punto la perizia a firma dell'ing. , utilizzabile come fonte del Persona_5
convincimento del giudicante sulla scorta della giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata, ricostruendo tutte le fasi operative sin dall'arrivo, tempestivo, dei tecnici in via Milano, confrontate con la procedura di pronto intervento codificata da CP_6
e le linee guida CIG n.7 e n. 10, esaminato l'attestato di intervento per CP_6
dispersione, mancanza, danneggiamento del 25.4.2015, valutate approfonditamente le osservazioni critiche avanzate dai consulenti di parte, ha chiaramente concluso nel senso di escludere profili di colpa anche lieve in capo a , i cui tecnici CP_6
hanno operato nei modi prescritti, senza riuscire ad evitare la deflagrazione nel locale della , avvenuta per cause non prevedibili. Parte_1
Ha in sostanza affermato il consulente del PM che: l'attività di indagine finalizzata a localizzare la perdita di gas (sondaggi tramite perforazioni) è stata corretta ed eseguita in tempi congrui;
la dispersione è stata correttamente classificata come di massima pericolosità; il punto di massima concentrazione della dispersione è stato individuato rapidamente;
non è addebitabile agli operatori un ritardo nelle CP_6
attività di scavo.
L'ing. ha adeguatamente risposto alle osservazioni formulate dai consulenti Per_5
di e reiterate in questo giudizio, relative, in sostanza, nell'omessa CP_1 CP_2
evacuazione della via Milano, nell'omesso distacco della fornitura di gas nella zona
16 e nella mancata apertura del locale al civico 146 (quello della ) che Parte_1
risultava chiuso e non era pertanto stato controllato tempestivamente.
Sul punto, con argomentazioni logiche, congruamente motivate, condivise dal giudicante, che le fa proprie, il perito ha ribadito che tutta la zone era stata transennata ed ha chiarito che: il locale ubicato al civico 146 non era servito dalla rete del gas e non era quindi considerato a rischio, l'alimentazione elettrica era dall'esterno e non vi era allaccio alla rete telefonica, il gas ha compiuto un percorso imprevedibile, incanalandosi attraverso una rottura della rete fognaria e da lì
risalendo, attraverso lo scarico della postazione shampoo che (anche questa circostanza sfavorevole) non si collegava al sifone, in un locale chiuso, privo di areazione, ma non considerabile a rischio, in ogni caso il punto di massima concentrazione di gas fra i civici 148 e 150 era stato correttamente individuato e si stava procedendo allo scavo per avviare la dispersione al momento dello scoppio,
non vi era un apparente pericolo di innesco (ad esempio un cavo elettrico), infine, la procedura di intercettazione del gas mediante azione sulle valvole di arresto non era praticabile nella specie per essere la condotta che serve l'abitato di Barletta a bassa pressione e non dotata di valvole di arresto.
Le difese dei convenuti, che addebitano a di non avere disalimentato la CP_6
fornitura di gas all'intera città così da certamente scongiurare qualsiasi fenomeno di scoppio, non possono condividersi.
Innanzitutto, il perito ha verificato che la condotta non è dotata di valvole di arresto che avrebbero consentito di immediatamente interrompere il flusso di gas e in ogni caso, tutte le procedure prescritte da linee guida CIG e manuale di pronto intervento sono state tempestivamente e correttamente eseguite.
L'indagine tecnica eseguita dal perito nominato dalla procura, comprensiva della replica alle osservazioni dei tecnici di parte, acquisita al presente giudizio e
17 sottoposta al contraddittorio delle parti, concorre al convincimento di questo giudice,
senza necessità di rinnovare qui la medesima indagine con altro tecnico e conduce ad escludere una corresponsabilità di nel determinismo dello scoppio CP_6
avvenuto nell'immobile della . Parte_1
In definitiva, dei danni riportati da in conseguenza dei fatti del Parte_1
25.4.2015, come accertati e quantificati all'esito della ctu, vanno solidalmente chiamati a rispondere ex art. 2055 c.c., , erede di Controparte_4 [...]
, e . Persona_1 CP_1 Controparte_2
Ai fini del riparto interno della misura di ciascuna responsabilità, l'omissione colposa a base dell'illecito va riferita in modo eguale a tutti i convenuti, al Per_1
dal quale, attesa la posizione apicale era doverosamente esigibile la verifica del compimento delle operazioni preliminari di cui al punto 4.1 del DVR e ai due operai che nonostante gli episodi di perforazione di altre condutture nei due giorni precedenti, il 25.4.2015 hanno continuato ad operare senza preoccuparsi di verificare la posizione dei sottoservizi, le rispettive colpe devono presumersi uguali.
Rimane da esaminare la domanda di manleva avanzata da Controparte_4
succeduta a , deceduto, che nel costituirsi ex art. 110 c.p.c.
[...] Persona_1
il 25.9.2024 facendo proprie le domande svolte dal de cuius, ha, anche nella comparsa conclusionale, insisto per essere manlevata da Controparte_5
di quanto in thesi condannata a pagare in favore della .
[...] Parte_1
La domanda di manleva è infondata e va rigettata.
Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti dei terzi è stato stipulato da ET s.r.l., tuttavia fallita come da sentenza del Tribunale di Bari n.
114/2026, dell'11.6.2016.
In forza della polizza, si obbliga a tenere indenne l'assicurata ET di CP_9
quanto questa sia tenuta a pagare quale civilmente responsabile a titolo di
18 risarcimento danni involontariamente causati a terzi anche per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale inerente allo svolgimento di attività
descritta in polizza (punto 3.1 della sezione Responsabilità Civile verso Terzi).
La responsabilità è estesa anche a quanto ET sia tenuta a pagare per il fatto colposo di dipendenti e non dipendenti della cui opera l'assicurato si avvalga nell'esercizio di attività descritta in polizza (punti 3.5 e 3.17).
Si tratta di un contratto di assicurazione fra e ET, volto a tutelare il CP_9
patrimonio di ET nell'ipotesi di condanna al risarcimento danni nei confronti di terzi danneggiati per fatto di persone della cui opera si sia avvalsa.
Il ed ora, i suoi eredi, non hanno azione diretta nei confronti della Per_1
compagnia e non possono escutere la polizza stipulata da altro soggetto per sottrarre il proprio patrimonio alle conseguenze pregiudizievoli scaturite dalla soccombenza in questo giudizio.
In conclusione, , erede di Controparte_4 Persona_1 CP_1
e vanno condannati in solido al risarcimento in favore di
[...] Controparte_2
dei danni materiali e patrimoniali derivati dallo scoppio Parte_2
avvenuto il 25.4.2015 nell'immobile di proprietà dell'attrice, nella misura di €
28.515,24.
Trattandosi di debito di valore in ragione della natura risarcitoria della relativa obbligazione, su tale importo sono inoltre dovuti gli interessi legali al tasso pro tempore vigente, sulla somma devalutata al 30.6.2019 assunta a data intermedia fra sinistro e presente decisione, sulla scorta della ctu che ha collocato gli esborsi in date ed annualità differenti fra il 2015 e il 2019 ed ha calcolato il costo delle riparazioni anche sulla base del prezziario 2019.
Sull'importo devalutato al 30.6.2019 di poi rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, fino alla
19 pubblicazione della presente sentenza che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla intera somma fino al saldo.
Rimane da regolare le spese di lite.
Quest nella misura liquidata in dispositivo in base al decisum, applicato il dm
55/2014, nel rapporto processuale fra attrice e convenuti seguono la soccombenza dei convenuti, , e mentre vanno compensate nei rapporti con CP_14 CP_1 CP_2
convenuto in giudizio sulla scorta delle conclusioni rassegnate Controparte_3
dal perito, ma il rigetto della domanda nei confronti del quale è dipeso dalla produzione di documenti avvenuta nel corso del giudizio da parte di nel CP_9
rapporto processuale fra e e la terza chiamata seguono CP_1 CP_2 CP_6
la soccombenza dei chiamanti nei confronti della terza chiamata;
nel rapporto processuale con seguono la soccombenza di Controparte_15 [...]
e che l'hanno infondatamente chiamata in Controparte_16 Controparte_3
causa.
Le spese di ctu vanno definitivamente poste in parti uguali a carico di
[...]
, e Controparte_16 CP_1 Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta
Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 226/2020 del Ruolo Generale,
ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata da Parte_1
con ricorso del 20.1.2020 e per l'effetto, condanna in solido fra loro
, erede di , e Controparte_4 Persona_1 CP_1
al pagamento in favore dell'attrice a titolo di risarcimento Controparte_2
del danno, della somma di € 28.515,24, oltre interessi come in motivazione;
20 2. stabilisce che nei rapporti interni la misura del risarcimento vada ripartita in parti uguali fra , e Controparte_4 CP_1 CP_2
;
[...]
3. rigetta la domanda di manleva nei confronti di Controparte_17
4. condanna , e Controparte_4 CP_1 Controparte_2
in solido alla rifusione in favore di parte attrice, delle spese di lite di questo giudizio che liquida in € 286,00 per esborsi ed € 7.590,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
iva e cpa come e se per legge dovuti;
compensa le spese fra l'attrice e condanna e Controparte_3 Controparte_3 Controparte_4
alla rifusione delle spese di lite sostenute da
[...] [...]
liquidando il dovuto in € 5.077,00 per compenso Controparte_5
professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%,
iva e cpa come e se per legge dovuti;
condanna e CP_1 CP_2
in solido alla rifusione in favore di in persona del
[...] CP_6
legale rappresentante p.t., delle spese di lite di questo giudizio che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come e se per legge dovuti;
5. pone definitivamente le spese di ctu a carico di , Controparte_4
erede di , e Persona_1 CP_1 Persona_6
17.10.2025
[...]
Il Giudice dott. Roberta Picardi
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