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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17274 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 66464/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- AR IE Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- TE LA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 66464/2020, vertente tra
Parte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Raffaele Condemi
-ricorrente-
e
Controparte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Sabina Maroncelli
-resistente - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con CP_1
in data 10 giugno 2006, rappresentando che dalla predetta
[...]
unione sono nate le figlie (29 marzo 2007) e (29 settembre Per_1 Per_2
2008) e che nell'anno 2018 le parti, con accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della
Repubblica in data 5 giugno 2018, avevano formalizzato la predetta separazione, aggiungendo che da allora, non era stata ricostituita alcuna forma di comunione di vita e di intenti;
ha altresì chiesto Parte_1
provvedimenti di natura accessoria rispetto alla pronuncia sul vincolo coniugale.
senza opporsi alla pronuncia sul vincolo, ha Controparte_1
formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio.
In data 4 febbraio 2022 è stata pronunciata la sentenza n. 1821/2022 con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle odierne parti del giudizio e la causa è
proseguita per le questioni accessorie.
Compiuta l'istruttoria, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13
novembre 2025, dopo ampia interlocuzione con le parti personalmente presenti e con i rispettivi procuratori (cfr. pag. 2 del verbale d'udienza), il
2 Giudice istruttore, valutate le posizioni di ciascuna parte, ha formulato, ex art. 185 bis c.p.c., la seguente proposta conciliativa:
- Dal mese prossimo, ossia da dicembre del 2025, l'assegno
di mantenimento per le figlie sarà pari ad euro 352.00 (importo
aggiornato agli indici Istat), sempre con spese straordinarie
poste in misura eguale tra le parti.
- La resistente rinuncia agli arretrati derivanti dall'omesso
aggiornamento dell'assegno di mantenimento, maturati fino al
mese di novembre del 2025;
- A decorrere dal mese di dicembre del 2025, l'assegno unico
universale per le due figlie minori sarà attribuito per intero alla
resistente.”
All'esito della lettura della sopra indicata proposta le parti hanno quindi manifestato la volontà di accettare le suddette condizioni accessorie, così
come proposte dal Giudice relatore.
Ritenuto quindi che nulla osti all'accoglimento delle condizioni di cui sopra,
può disporsi in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della pronuncia di divorzio.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dà atto che con sentenza n. 1821/2022 di questo Tribunale, emessa in data 4
febbraio 2022, è stata già dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti;
- dispone che il divorzio avvenga alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore all'udienza del 13 novembre 2025 ed accettata dalle parti presenti;
- spese compensate.
Roma, 1° dicembre 2025
Il Giudice estensore
TE LA
Il Presidente
AR IE
-
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- AR IE Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- TE LA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 66464/2020, vertente tra
Parte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Raffaele Condemi
-ricorrente-
e
Controparte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Sabina Maroncelli
-resistente - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con CP_1
in data 10 giugno 2006, rappresentando che dalla predetta
[...]
unione sono nate le figlie (29 marzo 2007) e (29 settembre Per_1 Per_2
2008) e che nell'anno 2018 le parti, con accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita, autorizzato dalla Procura della
Repubblica in data 5 giugno 2018, avevano formalizzato la predetta separazione, aggiungendo che da allora, non era stata ricostituita alcuna forma di comunione di vita e di intenti;
ha altresì chiesto Parte_1
provvedimenti di natura accessoria rispetto alla pronuncia sul vincolo coniugale.
senza opporsi alla pronuncia sul vincolo, ha Controparte_1
formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori al divorzio.
In data 4 febbraio 2022 è stata pronunciata la sentenza n. 1821/2022 con la quale è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle odierne parti del giudizio e la causa è
proseguita per le questioni accessorie.
Compiuta l'istruttoria, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13
novembre 2025, dopo ampia interlocuzione con le parti personalmente presenti e con i rispettivi procuratori (cfr. pag. 2 del verbale d'udienza), il
2 Giudice istruttore, valutate le posizioni di ciascuna parte, ha formulato, ex art. 185 bis c.p.c., la seguente proposta conciliativa:
- Dal mese prossimo, ossia da dicembre del 2025, l'assegno
di mantenimento per le figlie sarà pari ad euro 352.00 (importo
aggiornato agli indici Istat), sempre con spese straordinarie
poste in misura eguale tra le parti.
- La resistente rinuncia agli arretrati derivanti dall'omesso
aggiornamento dell'assegno di mantenimento, maturati fino al
mese di novembre del 2025;
- A decorrere dal mese di dicembre del 2025, l'assegno unico
universale per le due figlie minori sarà attribuito per intero alla
resistente.”
All'esito della lettura della sopra indicata proposta le parti hanno quindi manifestato la volontà di accettare le suddette condizioni accessorie, così
come proposte dal Giudice relatore.
Ritenuto quindi che nulla osti all'accoglimento delle condizioni di cui sopra,
può disporsi in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della pronuncia di divorzio.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
- dà atto che con sentenza n. 1821/2022 di questo Tribunale, emessa in data 4
febbraio 2022, è stata già dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti;
- dispone che il divorzio avvenga alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore all'udienza del 13 novembre 2025 ed accettata dalle parti presenti;
- spese compensate.
Roma, 1° dicembre 2025
Il Giudice estensore
TE LA
Il Presidente
AR IE
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