Articolo 14 della Legge 29 novembre 1971, n. 1073
Articolo 13Articolo 15
Versione
18 dicembre 1971
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Versione
19 ottobre 1991
Art. 14.
Qualora vi sia pericolo della propagazione in Italia di malattie degli animali in seguito all'introduzione dal territorio di uno Stato membro di carni fresche bovine, equine, suine, ovine e caprine, con apposita ordinanza del Ministero della sanita' possono essere prese le seguenti misure:
a) divieto e limitazione temporanei all'introduzione di carni fresche provenienti dalle zone del territorio dello Stato speditore in cui la malattia si sia manifestata, qualora insorga una malattia epizootica;
b) divieto o limitazione temporanei all'introduzione di carni fresche provenienti dall'intero territorio dello Stato speditore, qualora una malattia epizootica assuma un carattere estensivo o nel caso di comparsa di una nuova malattia grave e contagiosa degli animali.
Su iniziativa del Ministero della sanita', le misure di cui al precedente comma, con l'indicazione dei motivi, devono essere immediatamente comunicate dalle competenti autorita' italiane agli altri Stati membri della Comunita' economica europea e alla Commissione della Comunita'.
Il Ministro per la sanita' puo' modificare con propria ordinanza le suddette misure restrittive per assicurarne il coordinamento con quelle adottate dagli altri Stati membri oppure revocarle, in conformita' di quanto disposto al paragrafo 2 ) dell' articolo 6 ed all' articolo 7 della direttiva n. 69/349/CEE del 6 ottobre 1969 .
Analogamente il Ministro per la sanita' adotta misure di divieto o di limitazione temporanei all'introduzione di carni fresche provenienti dall'area comunitaria, ((...))
Entrata in vigore il 19 ottobre 1991