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Sentenza 2 agosto 2024
Sentenza 2 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/08/2024, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2024 |
Testo completo
RGAC 1595/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Francesco Campagna Giudice relatore
Myriam Mulonia Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1595 R.G.A.C. dell'anno 2021 riservata in decisione all'udienza del 29.02.2024,
TRA
, nata a [...] il [...], (cod. Parte_1 fisc.: ,), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Trunfio, C.F._1 giusta procura allegata al ricorso introduttivo, presso cui ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
nato a [...] il [...], (cod. fisc.: CP_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Neri, giusta C.F._2 procura in atti, presso ha eletto domicilio
-resistente-
NONCHE'
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO
CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 29 febbraio 2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
L'ufficio del P.M. in data 17.06.2021 “vistava” il ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.05.2021 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dal proprio marito, assumendo CP_1 che:
-il 07.12.2006 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale sono nati due figli, (26.04.2009) e ER Per_2
(31.08.2014), entrambi minorenni;
- la convivenza tra i coniugi, dopo un primo periodo caratterizzato da serenità ed armonia, si era da tempo deteriorata ed era divenuta impossibile a causa della irresponsabile e profonda indolenza da parte del marito nella cura e nella gestione della famiglia di cui, a suo dire, soltanto lei si era sempre occupata anche dal punto di vista economico;
- il già dal mese di gennaio del 2020 instaurava una relazione more uxorio, da CP_1 lui stesso confermata, con la sua attuale compagna e convivente;
- il disinteresse del resistente nei confronti dei figli era rimasto invariato anche in seguito alla separazione di fatto intervenuta tra i coniugi, sfociando persino in atteggiamenti prepotenti ed aggressivi nei loro confronti, tali da ingenerare in loro preoccupazioni e reiterate richieste di intervento della madre;
l'atteggiamento di rifiuto dei minori nei confronti del padre era anche dovuto al fatto che, nei pochi incontri con gli stessi, il “imponeva” la presenza della nuova compagna;
CP_1
- le trattative volte al raggiungimento di un accordo di separazione consensuale erano naufragate con riferimento all'ammontare del contributo al mantenimento dovuto dal in favore dei figli;
CP_1
- ella svolge attività lavorativa di farmacista dipendente presso farmacia in Bova
Marina (RC), mentre il resistente, benché si dichiari disoccupato, ha da sempre svolto e continua a svolgere attività di artigiano in nero presso la società Malara Srl, società costituita con il fratello , operante nel settore della falegnameria e del Per_3 restauro di mobili.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata giudizialmente la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, l'affidamento condiviso dei figli minori e , con collocazione presso ER Per_2 la madre nel luogo di nuova residenza della stessa e regolamentazione del regime di visita del padre;
assegnazione della casa coniugale al con autorizzazione al CP_1 prelievo dei beni personali della;
previsione di un contributo al mantenimento Pt_1 dei figli da porre a carico del resistente pari ad euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla disporre a carico della a titolo di mantenimento del Pt_1
che il Tribunale regolamenti le questioni economiche relative ai finanziamenti CP_1 contratti dalle parti per far fronte ai bisogni della famiglia;
che venga ordinata al CP_1 la voltura delle utenze ivi specificate;
infine, che venga disposto che si coniugi si diano reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto.
Notificato ritualmente il ricorso unitamente al decreto presidenziale, si CP_1 costituiva in giudizio non opponendosi alla richiesta di separazione personale, ma contestando la ricostruzione dei fatti per come descritta dalla ricorrente - alla quale, a suo dire, era da addebitarsi la crisi coniugale – in quanto lo stesso, già nel 2018, era
2 venuto a conoscenza di condotte che facevano supporre una o più relazioni extraconiugali intrattenute dalla moglie, casualmente scoperte dal il quale, CP_1 ritenendole intollerabili, intraprendeva con la stessa una separazione di fatto protrattasi sino al marzo 2020. In tale periodo, durante lo svolgimento della sua attività di volontario, il resistente conosceva l'attuale compagna con la quale instaurava una relazione “ufficiale” solo dopo l'avvio della separazione consensuale poi fallita. Con riferimento alla propria condizione economica lo stesso dichiarava di essere allo stato disoccupato e che l'attività di falegnameria avviata con il fratello era ormai cessata a causa delle crisi economica. Negava, infine, di essersi sempre disinteressato alla cura e gestione dei figli, anche dal punto di vista economico, ai quali, a suo dire, si era sempre dedicato anche in ragione del fatto che la moglie prestava la propria attività lavorativa lontano da casa. I rapporti con gli stessi si erano tuttavia incrinati solo quando aveva riferito loro di avere intrapreso una nuova relazione sentimentale anche in virtù degli atteggiamenti fortemente ostativi posti in essere dalla che operava continue Pt_1 ingerenze nella gestione dei figli quando gli stessi si trovavano con lui e più in generale non consentiva una piena esplicazione dei principi della bigenitorialità.
Sulla scorta di tali premesse chiedeva che fosse pronunciata la separazione dei coniugi con addebito a carico della;
che fosse disposto l'affidamento condiviso dei Pt_1 minori con collocazione degli stessi presso la madre con regolamentazione del diritto di visita del padre e dei nonni e, infine, che fosse previsto a suo carico un contributo al mantenimento dei figli in misura pari ad euro 300,00 complessivi, oltre al 40% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 21 ottobre 2021, le parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive doglianze;
il Presidente del Tribunale sottoponeva alle parti una proposta conciliativa non accettata da parte ricorrente.
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata il 27.10.2021, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre ed ordinava al di corrispondere in favore della l'importo CP_1 Pt_1 di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e ER
, oltre al 40% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Per_2
Tribunale di Reggio Calabria.
Rimessa la causa dinanzi al Giudice istruttore, all' udienza svoltasi in modalità cartolare del 24.03.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.6 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 27.09.2022 il G.I. ammetteva i mezzi istruttori nei limiti ivi indicati e rinviava a successiva udienza per l'espletamento del mezzo istruttorio.
All'udienza del 09.02.2023 il G.I. sottoponeva alle parti una proposta conciliativa che non veniva accettata da parte ricorrente;
pertanto, la causa proseguiva per le escussioni testimoniali avvenute all'udienza del 05.10.2023 unitamente all'ascolto dei figli minori della coppia. A tele udienza veniva escussa la teste la quale Testimone_1 riferiva:
ADR D: “sono venuta a conoscenza della relazione extraconiugale del solo CP_1 da .; Pt_1
ADR H-J: “sempre per avermelo riferito , so che aveva un telefono che Pt_1 CP_1 utilizzava per entrare in contatto con la propria amante;
3 ADR I: “sempre per avermelo riferito , so che le aveva comunicato di Pt_1 CP_1 aver interrotto le comunicazioni con la , mostrandole uno screenshot.” CP_2
Veniva poi esaminato il teste , il quale: Testimone_2
ADR H – I – J-: “so che mia sorella ha trovato il telefono con cui mio cognato parlava con l'amante ma so anche che in precedenza avesse trovato lunghe chat e telefonate sul telefono che aveva normalmente in uso;
in questa prima occasione aveva comunicato a mia sorella di aver interrotto ogni rapporto con la persona con cui chattava salvo poi farmi beccare qualche settimana dopo con il telefono dedicato di cui sopra.”.
Nelle more del giudizio principale, veniva instaurato sub procedimento (RG 1595/21 sub. 1), in ragione dell'istanza ex art. 709 ultimo comma c.p.c. avanzata da parte ricorrente con la quale veniva richiesta, a parziale modifica del provvedimento presidenziale, l'affido in via esclusiva dei figli minori alla madre in quanto, di frequente, durante il tempo di permanenza dei minori presso il padre, sarebbe presente la nuova compagna dello stesso e ciò destabilizzerebbe i minori arrecandogli pregiudizio.
Il giudice istruttore, preso atto di quanto relazionato dai Servizi sociali incaricati, con ordinanza dell'08.08.2023 accoglieva parzialmente il ricorso, rigettando la richiesta di affido esclusivo alla madre dei minori e prevedendo che gli incontri degli stessi con il padre si svolgessero senza la presenza della nuova partner e in luogo ritenuto dai minori neutro rispetto alla controversia esistente tra le parti, demandando contestualmente ai Servizi sociali competenti la persecuzione delle attività di monitoraggio del nucleo familiare.
Conclusasi l'istruttoria con il deposito della relazione da parte dei Servizi sociali incaricati, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza
29.02.2024; a tale udienza le parti chiedevano, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.c.p.; il Giudice concedeva i chiesti termini e riservava la causa al Collegio per la decisione.
1. Separazione personale.
La domanda di separazione personale proposta dalla appare fondata e merita Pt_1 senz'altro accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio non pare possa seriamente dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
È emerso in maniera inconfutabile, infatti, che la frattura subìta dal rapporto di coniugio
è ormai irreversibile così da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, pertanto, la dichiarazione di separazione personale si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
2. Addebito della separazione.
Per quanto riguarda i provvedimenti conseguenziali, passando, innanzitutto, ad esaminare le reciproche domande di addebito formulate dalle parti, giova rammentare,
4 in proposito, seguendo il costante insegnamento della Suprema Corte sul punto, che in tema di separazione legale dei coniugi, la pronuncia di addebito ad uno di essi postula non soltanto il riscontro di un suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima (cfr. ex multis Cass. n.7817/1997, Cass. n.12130/2001; Cass. n.14840/2006; Cass. n.13431/2008; Cass. n.14042/2008; Cass. n.6697/2009; Cass.
n.14414/2016; Cass. n.17317/2016).
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, ed infatti, la dichiarazione di addebito implica la dimostrazione che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile soltanto alla condotta volontariamente e consapevolmente contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, offrendone i richiedenti, prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio
(cfr. di recente Tribunale sez. I - S.Maria Capua V., 13/02/2023, n. 570, Tribunale sez. I - Benevento, 10/01/2023, n. 59 , Tribunale sez. I - Bari, 31/10/2022, n. 3975 ) e ciò in accordo con l'insegnamento costante della Suprema Corte.(Cass. n. 16691/2020;
Cass. n. 11130/2022).
Orbene, soffermandosi sulla vicenda processuale in esame e facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, reputa il Collegio che i fatti posti a sostegno di entrambe le domande di addebito siano privi del supporto probatorio, necessario per considerare le condotte dedotte quali conseguenza immediata e diretta della fine del matrimonio.
Ed invero, i fatti di causa nonché le testimonianze assunte, che riguardano circostanze
(testualmente riportate nell'esposizione in fatto) apprese dai testi escussi solo indirettamente, peraltro, riferite loro dalla ricorrente, consentono di poter ritenere certamente provato il progressivo dissolvimento del legame sentimentale ma, non anche, che le condotte violative dei doveri matrimoniali, reciprocamente denunciate, possano ritenersi quali uniche ragioni della crisi coniugale, mancando il necessario nesso eziologico e cronologico tra dette condotte ed il naufragio del rapporto matrimoniale.
Ed allora, alla luce delle superiori considerazioni, la separazione va pronunciata senza addebito di responsabilità né a carico di né a carico di CP_1 [...]
Parte_1
3. Affidamento della prole minorenne ed assegnazione della casa coniugale.
Con riferimento alla questione dell'affidamento dei figli ancora minorenni della coppia, e , deve rammentarsi, più in generale, che in tema di ER Per_2 affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice della separazione, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art.155 c.c. ed oggi dall'art.337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con
5 particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.
La giurisprudenza ha evidenziato che l'affidamento condiviso può essere derogato poiché non esprime un principio di ordine pubblico internazionale e che la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo, se così richiede la migliore realizzazione dell'interesse della prole, purché risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa dei genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento, e la strada dell'affidamento esclusivo può essere praticabile solo nei casi in cui la conflittualità genitoriale si presenti in forme tali da alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli, pregiudicando, dunque, il loro superiore interesse.
Nel caso in esame si ritiene che sussistano comunque, anche in ragione del fatto che i rapporti tra i coniugi risultano essere oggi più distesi, le condizioni per disporre l'affido condiviso dei minori, non essendo emersi e/o segnalati, anche con riferimento alle relazioni versate in atti dai Servizi sociali incaricati, elementi per revocare in dubbio l'idoneità genitoriale delle parti.
In particolare, sia l'audizione dei minori sia la relazione dei Servizi sociali incaricati versata in atti hanno rivelato una maggiore serenità dei primi nei confronti del padre.
Infatti, rispetto alle prime fasi del giudizio in cui erano emerse criticità in tal senso, il ha dimostrato un maggiore impegno nella gestione dei figli i quali a loro volta CP_1 hanno manifestato una crescente disponibilità ad incontrarlo anche in ragione del fatto che il padre si è sempre più dedicato a loro in modo esclusivo e senza la presenza della nuova compagna (ADR: “Dopo il provvedimento del Giudice papà in effetti si è dedicato a noi completamente.”).
Al fine di realizzare la prioritaria esigenza, corrispondente all'interesse dei minori, che questi mantengano entrambe le figure genitoriali quali loro imprescindibili e validi punti di riferimento e nell'auspicabile ottica di un allentamento della conflittualità esistente fra le parti, allo stato la soluzione dell'affidamento condiviso deve certamente privilegiarsi, con collocazione dei minori presso la madre, facultando il a vedere CP_1
e tenere con sé i figli due volte a settimana per almeno tre ore consecutive da concordarsi tra le parti, ovvero in caso di mancato accordo il martedì e il giovedì, nonché un fine settimana alternato dal sabato dall'uscita di scuola ovvero dal pomeriggio dello stesso giorno sino alla domenica alle ore 21, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. Salvo diverso accordo tra le parti, i minori potranno trascorrere le festività natalizie e pasquali ad anni alterni con la madre e con il padre, nonché 15 giorni nel mese di agosto, anche non consecutivi, di concerto con la madre.
Infine, nessuna statuizione può essere legittimamente adottata in punto assegnazione casa coniugale, dovendosi disciplinare l'uso e la disponibilità di tale immobile secondo
6 le regole proprietarie non avendo la ricorrente, genitore collocatario dei minori, formulato domanda di assegnazione della stessa in suo favore.
4. Contributo al mantenimento prole minorenne.
Passando ad esaminare il profilo economico, si rammenta che l'onere del contributo al mantenimento dei figli minori- o maggiorenni non economicamente autosufficienti- spetta ad entrambi i genitori in ragione del combinato disposto di norme costituzionali e codicistiche (artt. 30 cost, 315 bis, 317 bis 337 ter co.2 e co. 4, 337 septies c.c.) in particolare: l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art.316 bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori, in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'art. 337 ter c.c. stabilisce che nel determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ancora, la giurisprudenza ha condivisibilmente chiarito che il genitore, anche se temporaneamente disoccupato, è ugualmente tenuto a contribuire al mantenimento dei propri figli in considerazione dell'entità modesta del contributo che è tenuto a versare e soprattutto in considerazione della sussistenza della propria 'capacità lavorativa' e, dunque, della 'possibilità' di reperire un'attività lavorativa, anche se saltuaria;
l'eventuale disagiata condizione economica dell'obbligato non fa, quindi, venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell'assegno all'avente diritto (sul punto, Cass. pen. n.38690/2019; Trib. Roma n.12394/2018; Cass. n.39411/2017; Cass. n.24424/2013; Trib. Milano 15.04.2015), ed anzi neppure lo stato di disoccupazione incolpevole lo esonera dall'obbligo di mantenimento (ad esempio,
Cass. 41040/2012).
A fronte di tali indicazioni non sussiste alcun dubbio che debba essere disposto l'obbligo del padre di contribuzione al mantenimento dei figli della coppia e ER
, ancora minorenni, in una misura che tenga conto, oltre che dei bisogni e delle Per_2 diverse esigenze di vita degli stessi connessi all'età, anche della situazione reddituale di entrambe le parti.
Alla luce delle suesposte ragioni si ritiene che il contributo al mantenimento dovuto dal vada congruamente quantificato nella misura complessiva di € 500,00 mensili CP_1 (€ 250 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo per il padre di contribuire nella misura del 40% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale
5. domande ulteriori- inammissibilità.
Per quanto riguarda i provvedimenti conseguenziali, preliminarmente il Collegio intende rammentare che non possono trovare ingresso in questo giudizio le richieste
“restitutorie” ovvero le rivendicazioni di varia natura avanzata dalle parti, non costituendo questa la naturale sedes materiae dove verificare la fondatezza, nell'an e nel quantum, delle pretese fatte valere da ciascuna parte, atteso che le uniche domande di contenuto patrimoniale ammissibili nel giudizio de quo sono quelle strettamente connesse al suo oggetto, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole, sottolineando, per
7 altro verso, come l'ordinamento giuridico offra altri e più efficaci strumenti per la tutela di dette asserite pretese “creditorie” e/o “reivindicative”.
Spese di lite.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia ricorrono i presupposti di cui all'art 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da con ricorso depositato il 19.05.2021, nei confronti di Parte_1
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: CP_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e il Parte_1 CP_1 cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, Serie A, u.1, n. 699, anno 2006;
-rigetta le domande di addebito formulate da entrambe le parti, per le causali di cui in parte motiva;
- dichiara non luogo a provvedere in riferimento alla domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da per le causali di cui in parte motiva;
Parte_1
-dispone l'affido condiviso dei figli minori della coppia e con ER Per_2 collocazione presso la madre, prevedendo il diritto di visita del padre da esercitarsi secondo le modalità specificate in motivazione;
-pone a carico di l'obbligo della corresponsione in favore di CP_1 [...] di un assegno mensile pari a complessivi € 500,00 (€ 250 per ciascun Parte_1 figlio), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 40% delle spese straordinarie individuate come da protocollo in atto vigente presso questo Tribunale;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
Reggio Calabria, 29/07/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Francesco Campagna Giudice relatore
Myriam Mulonia Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1595 R.G.A.C. dell'anno 2021 riservata in decisione all'udienza del 29.02.2024,
TRA
, nata a [...] il [...], (cod. Parte_1 fisc.: ,), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Trunfio, C.F._1 giusta procura allegata al ricorso introduttivo, presso cui ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
nato a [...] il [...], (cod. fisc.: CP_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Neri, giusta C.F._2 procura in atti, presso ha eletto domicilio
-resistente-
NONCHE'
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO
CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 29 febbraio 2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
L'ufficio del P.M. in data 17.06.2021 “vistava” il ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.05.2021 chiedeva a questo Tribunale Parte_1 di pronunciare la separazione personale dal proprio marito, assumendo CP_1 che:
-il 07.12.2006 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale sono nati due figli, (26.04.2009) e ER Per_2
(31.08.2014), entrambi minorenni;
- la convivenza tra i coniugi, dopo un primo periodo caratterizzato da serenità ed armonia, si era da tempo deteriorata ed era divenuta impossibile a causa della irresponsabile e profonda indolenza da parte del marito nella cura e nella gestione della famiglia di cui, a suo dire, soltanto lei si era sempre occupata anche dal punto di vista economico;
- il già dal mese di gennaio del 2020 instaurava una relazione more uxorio, da CP_1 lui stesso confermata, con la sua attuale compagna e convivente;
- il disinteresse del resistente nei confronti dei figli era rimasto invariato anche in seguito alla separazione di fatto intervenuta tra i coniugi, sfociando persino in atteggiamenti prepotenti ed aggressivi nei loro confronti, tali da ingenerare in loro preoccupazioni e reiterate richieste di intervento della madre;
l'atteggiamento di rifiuto dei minori nei confronti del padre era anche dovuto al fatto che, nei pochi incontri con gli stessi, il “imponeva” la presenza della nuova compagna;
CP_1
- le trattative volte al raggiungimento di un accordo di separazione consensuale erano naufragate con riferimento all'ammontare del contributo al mantenimento dovuto dal in favore dei figli;
CP_1
- ella svolge attività lavorativa di farmacista dipendente presso farmacia in Bova
Marina (RC), mentre il resistente, benché si dichiari disoccupato, ha da sempre svolto e continua a svolgere attività di artigiano in nero presso la società Malara Srl, società costituita con il fratello , operante nel settore della falegnameria e del Per_3 restauro di mobili.
Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata giudizialmente la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, l'affidamento condiviso dei figli minori e , con collocazione presso ER Per_2 la madre nel luogo di nuova residenza della stessa e regolamentazione del regime di visita del padre;
assegnazione della casa coniugale al con autorizzazione al CP_1 prelievo dei beni personali della;
previsione di un contributo al mantenimento Pt_1 dei figli da porre a carico del resistente pari ad euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla disporre a carico della a titolo di mantenimento del Pt_1
che il Tribunale regolamenti le questioni economiche relative ai finanziamenti CP_1 contratti dalle parti per far fronte ai bisogni della famiglia;
che venga ordinata al CP_1 la voltura delle utenze ivi specificate;
infine, che venga disposto che si coniugi si diano reciproco assenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto.
Notificato ritualmente il ricorso unitamente al decreto presidenziale, si CP_1 costituiva in giudizio non opponendosi alla richiesta di separazione personale, ma contestando la ricostruzione dei fatti per come descritta dalla ricorrente - alla quale, a suo dire, era da addebitarsi la crisi coniugale – in quanto lo stesso, già nel 2018, era
2 venuto a conoscenza di condotte che facevano supporre una o più relazioni extraconiugali intrattenute dalla moglie, casualmente scoperte dal il quale, CP_1 ritenendole intollerabili, intraprendeva con la stessa una separazione di fatto protrattasi sino al marzo 2020. In tale periodo, durante lo svolgimento della sua attività di volontario, il resistente conosceva l'attuale compagna con la quale instaurava una relazione “ufficiale” solo dopo l'avvio della separazione consensuale poi fallita. Con riferimento alla propria condizione economica lo stesso dichiarava di essere allo stato disoccupato e che l'attività di falegnameria avviata con il fratello era ormai cessata a causa delle crisi economica. Negava, infine, di essersi sempre disinteressato alla cura e gestione dei figli, anche dal punto di vista economico, ai quali, a suo dire, si era sempre dedicato anche in ragione del fatto che la moglie prestava la propria attività lavorativa lontano da casa. I rapporti con gli stessi si erano tuttavia incrinati solo quando aveva riferito loro di avere intrapreso una nuova relazione sentimentale anche in virtù degli atteggiamenti fortemente ostativi posti in essere dalla che operava continue Pt_1 ingerenze nella gestione dei figli quando gli stessi si trovavano con lui e più in generale non consentiva una piena esplicazione dei principi della bigenitorialità.
Sulla scorta di tali premesse chiedeva che fosse pronunciata la separazione dei coniugi con addebito a carico della;
che fosse disposto l'affidamento condiviso dei Pt_1 minori con collocazione degli stessi presso la madre con regolamentazione del diritto di visita del padre e dei nonni e, infine, che fosse previsto a suo carico un contributo al mantenimento dei figli in misura pari ad euro 300,00 complessivi, oltre al 40% delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 21 ottobre 2021, le parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive doglianze;
il Presidente del Tribunale sottoponeva alle parti una proposta conciliativa non accettata da parte ricorrente.
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata il 27.10.2021, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre ed ordinava al di corrispondere in favore della l'importo CP_1 Pt_1 di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e ER
, oltre al 40% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il Per_2
Tribunale di Reggio Calabria.
Rimessa la causa dinanzi al Giudice istruttore, all' udienza svoltasi in modalità cartolare del 24.03.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 c.6 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 27.09.2022 il G.I. ammetteva i mezzi istruttori nei limiti ivi indicati e rinviava a successiva udienza per l'espletamento del mezzo istruttorio.
All'udienza del 09.02.2023 il G.I. sottoponeva alle parti una proposta conciliativa che non veniva accettata da parte ricorrente;
pertanto, la causa proseguiva per le escussioni testimoniali avvenute all'udienza del 05.10.2023 unitamente all'ascolto dei figli minori della coppia. A tele udienza veniva escussa la teste la quale Testimone_1 riferiva:
ADR D: “sono venuta a conoscenza della relazione extraconiugale del solo CP_1 da .; Pt_1
ADR H-J: “sempre per avermelo riferito , so che aveva un telefono che Pt_1 CP_1 utilizzava per entrare in contatto con la propria amante;
3 ADR I: “sempre per avermelo riferito , so che le aveva comunicato di Pt_1 CP_1 aver interrotto le comunicazioni con la , mostrandole uno screenshot.” CP_2
Veniva poi esaminato il teste , il quale: Testimone_2
ADR H – I – J-: “so che mia sorella ha trovato il telefono con cui mio cognato parlava con l'amante ma so anche che in precedenza avesse trovato lunghe chat e telefonate sul telefono che aveva normalmente in uso;
in questa prima occasione aveva comunicato a mia sorella di aver interrotto ogni rapporto con la persona con cui chattava salvo poi farmi beccare qualche settimana dopo con il telefono dedicato di cui sopra.”.
Nelle more del giudizio principale, veniva instaurato sub procedimento (RG 1595/21 sub. 1), in ragione dell'istanza ex art. 709 ultimo comma c.p.c. avanzata da parte ricorrente con la quale veniva richiesta, a parziale modifica del provvedimento presidenziale, l'affido in via esclusiva dei figli minori alla madre in quanto, di frequente, durante il tempo di permanenza dei minori presso il padre, sarebbe presente la nuova compagna dello stesso e ciò destabilizzerebbe i minori arrecandogli pregiudizio.
Il giudice istruttore, preso atto di quanto relazionato dai Servizi sociali incaricati, con ordinanza dell'08.08.2023 accoglieva parzialmente il ricorso, rigettando la richiesta di affido esclusivo alla madre dei minori e prevedendo che gli incontri degli stessi con il padre si svolgessero senza la presenza della nuova partner e in luogo ritenuto dai minori neutro rispetto alla controversia esistente tra le parti, demandando contestualmente ai Servizi sociali competenti la persecuzione delle attività di monitoraggio del nucleo familiare.
Conclusasi l'istruttoria con il deposito della relazione da parte dei Servizi sociali incaricati, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza
29.02.2024; a tale udienza le parti chiedevano, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.c.p.; il Giudice concedeva i chiesti termini e riservava la causa al Collegio per la decisione.
1. Separazione personale.
La domanda di separazione personale proposta dalla appare fondata e merita Pt_1 senz'altro accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio non pare possa seriamente dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
È emerso in maniera inconfutabile, infatti, che la frattura subìta dal rapporto di coniugio
è ormai irreversibile così da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, pertanto, la dichiarazione di separazione personale si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
2. Addebito della separazione.
Per quanto riguarda i provvedimenti conseguenziali, passando, innanzitutto, ad esaminare le reciproche domande di addebito formulate dalle parti, giova rammentare,
4 in proposito, seguendo il costante insegnamento della Suprema Corte sul punto, che in tema di separazione legale dei coniugi, la pronuncia di addebito ad uno di essi postula non soltanto il riscontro di un suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale condotta sia causalmente ricollegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificativa della separazione medesima (cfr. ex multis Cass. n.7817/1997, Cass. n.12130/2001; Cass. n.14840/2006; Cass. n.13431/2008; Cass. n.14042/2008; Cass. n.6697/2009; Cass.
n.14414/2016; Cass. n.17317/2016).
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità della separazione non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, ed infatti, la dichiarazione di addebito implica la dimostrazione che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile soltanto alla condotta volontariamente e consapevolmente contraria ai doveri scaturenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, offrendone i richiedenti, prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio
(cfr. di recente Tribunale sez. I - S.Maria Capua V., 13/02/2023, n. 570, Tribunale sez. I - Benevento, 10/01/2023, n. 59 , Tribunale sez. I - Bari, 31/10/2022, n. 3975 ) e ciò in accordo con l'insegnamento costante della Suprema Corte.(Cass. n. 16691/2020;
Cass. n. 11130/2022).
Orbene, soffermandosi sulla vicenda processuale in esame e facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, reputa il Collegio che i fatti posti a sostegno di entrambe le domande di addebito siano privi del supporto probatorio, necessario per considerare le condotte dedotte quali conseguenza immediata e diretta della fine del matrimonio.
Ed invero, i fatti di causa nonché le testimonianze assunte, che riguardano circostanze
(testualmente riportate nell'esposizione in fatto) apprese dai testi escussi solo indirettamente, peraltro, riferite loro dalla ricorrente, consentono di poter ritenere certamente provato il progressivo dissolvimento del legame sentimentale ma, non anche, che le condotte violative dei doveri matrimoniali, reciprocamente denunciate, possano ritenersi quali uniche ragioni della crisi coniugale, mancando il necessario nesso eziologico e cronologico tra dette condotte ed il naufragio del rapporto matrimoniale.
Ed allora, alla luce delle superiori considerazioni, la separazione va pronunciata senza addebito di responsabilità né a carico di né a carico di CP_1 [...]
Parte_1
3. Affidamento della prole minorenne ed assegnazione della casa coniugale.
Con riferimento alla questione dell'affidamento dei figli ancora minorenni della coppia, e , deve rammentarsi, più in generale, che in tema di ER Per_2 affidamento dei minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice della separazione, è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, previsto in passato dall'art.155 c.c. ed oggi dall'art.337 quater c.c., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con
5 particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore.
La giurisprudenza ha evidenziato che l'affidamento condiviso può essere derogato poiché non esprime un principio di ordine pubblico internazionale e che la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo, se così richiede la migliore realizzazione dell'interesse della prole, purché risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa dei genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento, e la strada dell'affidamento esclusivo può essere praticabile solo nei casi in cui la conflittualità genitoriale si presenti in forme tali da alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli, pregiudicando, dunque, il loro superiore interesse.
Nel caso in esame si ritiene che sussistano comunque, anche in ragione del fatto che i rapporti tra i coniugi risultano essere oggi più distesi, le condizioni per disporre l'affido condiviso dei minori, non essendo emersi e/o segnalati, anche con riferimento alle relazioni versate in atti dai Servizi sociali incaricati, elementi per revocare in dubbio l'idoneità genitoriale delle parti.
In particolare, sia l'audizione dei minori sia la relazione dei Servizi sociali incaricati versata in atti hanno rivelato una maggiore serenità dei primi nei confronti del padre.
Infatti, rispetto alle prime fasi del giudizio in cui erano emerse criticità in tal senso, il ha dimostrato un maggiore impegno nella gestione dei figli i quali a loro volta CP_1 hanno manifestato una crescente disponibilità ad incontrarlo anche in ragione del fatto che il padre si è sempre più dedicato a loro in modo esclusivo e senza la presenza della nuova compagna (ADR: “Dopo il provvedimento del Giudice papà in effetti si è dedicato a noi completamente.”).
Al fine di realizzare la prioritaria esigenza, corrispondente all'interesse dei minori, che questi mantengano entrambe le figure genitoriali quali loro imprescindibili e validi punti di riferimento e nell'auspicabile ottica di un allentamento della conflittualità esistente fra le parti, allo stato la soluzione dell'affidamento condiviso deve certamente privilegiarsi, con collocazione dei minori presso la madre, facultando il a vedere CP_1
e tenere con sé i figli due volte a settimana per almeno tre ore consecutive da concordarsi tra le parti, ovvero in caso di mancato accordo il martedì e il giovedì, nonché un fine settimana alternato dal sabato dall'uscita di scuola ovvero dal pomeriggio dello stesso giorno sino alla domenica alle ore 21, tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. Salvo diverso accordo tra le parti, i minori potranno trascorrere le festività natalizie e pasquali ad anni alterni con la madre e con il padre, nonché 15 giorni nel mese di agosto, anche non consecutivi, di concerto con la madre.
Infine, nessuna statuizione può essere legittimamente adottata in punto assegnazione casa coniugale, dovendosi disciplinare l'uso e la disponibilità di tale immobile secondo
6 le regole proprietarie non avendo la ricorrente, genitore collocatario dei minori, formulato domanda di assegnazione della stessa in suo favore.
4. Contributo al mantenimento prole minorenne.
Passando ad esaminare il profilo economico, si rammenta che l'onere del contributo al mantenimento dei figli minori- o maggiorenni non economicamente autosufficienti- spetta ad entrambi i genitori in ragione del combinato disposto di norme costituzionali e codicistiche (artt. 30 cost, 315 bis, 317 bis 337 ter co.2 e co. 4, 337 septies c.c.) in particolare: l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art.316 bis c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori, in proporzione alle loro sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. L'art. 337 ter c.c. stabilisce che nel determinare l'assegno il giudice deve considerare le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi, la valenza dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ancora, la giurisprudenza ha condivisibilmente chiarito che il genitore, anche se temporaneamente disoccupato, è ugualmente tenuto a contribuire al mantenimento dei propri figli in considerazione dell'entità modesta del contributo che è tenuto a versare e soprattutto in considerazione della sussistenza della propria 'capacità lavorativa' e, dunque, della 'possibilità' di reperire un'attività lavorativa, anche se saltuaria;
l'eventuale disagiata condizione economica dell'obbligato non fa, quindi, venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell'assegno all'avente diritto (sul punto, Cass. pen. n.38690/2019; Trib. Roma n.12394/2018; Cass. n.39411/2017; Cass. n.24424/2013; Trib. Milano 15.04.2015), ed anzi neppure lo stato di disoccupazione incolpevole lo esonera dall'obbligo di mantenimento (ad esempio,
Cass. 41040/2012).
A fronte di tali indicazioni non sussiste alcun dubbio che debba essere disposto l'obbligo del padre di contribuzione al mantenimento dei figli della coppia e ER
, ancora minorenni, in una misura che tenga conto, oltre che dei bisogni e delle Per_2 diverse esigenze di vita degli stessi connessi all'età, anche della situazione reddituale di entrambe le parti.
Alla luce delle suesposte ragioni si ritiene che il contributo al mantenimento dovuto dal vada congruamente quantificato nella misura complessiva di € 500,00 mensili CP_1 (€ 250 per ciascun figlio), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo per il padre di contribuire nella misura del 40% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale
5. domande ulteriori- inammissibilità.
Per quanto riguarda i provvedimenti conseguenziali, preliminarmente il Collegio intende rammentare che non possono trovare ingresso in questo giudizio le richieste
“restitutorie” ovvero le rivendicazioni di varia natura avanzata dalle parti, non costituendo questa la naturale sedes materiae dove verificare la fondatezza, nell'an e nel quantum, delle pretese fatte valere da ciascuna parte, atteso che le uniche domande di contenuto patrimoniale ammissibili nel giudizio de quo sono quelle strettamente connesse al suo oggetto, in quanto conseguenziali alle statuizioni ivi emanande in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole, sottolineando, per
7 altro verso, come l'ordinamento giuridico offra altri e più efficaci strumenti per la tutela di dette asserite pretese “creditorie” e/o “reivindicative”.
Spese di lite.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia ricorrono i presupposti di cui all'art 92 c.p.c. per compensare interamente tra le parti le spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti e il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da con ricorso depositato il 19.05.2021, nei confronti di Parte_1
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede: CP_1
- dichiara la separazione personale dei coniugi e il Parte_1 CP_1 cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte II, Serie A, u.1, n. 699, anno 2006;
-rigetta le domande di addebito formulate da entrambe le parti, per le causali di cui in parte motiva;
- dichiara non luogo a provvedere in riferimento alla domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da per le causali di cui in parte motiva;
Parte_1
-dispone l'affido condiviso dei figli minori della coppia e con ER Per_2 collocazione presso la madre, prevedendo il diritto di visita del padre da esercitarsi secondo le modalità specificate in motivazione;
-pone a carico di l'obbligo della corresponsione in favore di CP_1 [...] di un assegno mensile pari a complessivi € 500,00 (€ 250 per ciascun Parte_1 figlio), a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 40% delle spese straordinarie individuate come da protocollo in atto vigente presso questo Tribunale;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
Reggio Calabria, 29/07/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna
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