CASS
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2025, n. 39972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39972 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NC LU LA nato il [...] avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE di APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ZO SE che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 13 novembre 2024, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in parziale riforma della pronuncia del G.i.p. del Tribunale di Roma del 4-5-2018, rideterminava la pena inflitta a CU NE LA in ordine ai reati di utilizzo indebito di strumento di pagamento continuato (artt. 81 e 493-ter cod. pen) e partecipazione ad associazione a delinquere semplice (art. 416 cod. pen.), con la riduzione per il rito abbreviato, in anni 2 di reclusione ed € 620,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, Avv. Cardillo, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione dell’art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39972 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 12/11/2025 2 quanto alla individuazione dell’aumento di pena ex art. 81 cpv. cod.pen. per il reato satellite per il quale era stata irrogata la pena di mesi 10, giorni 11 ed € 260 di multa per la fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen. in luogo dell’ipotesi esattamente contestata riferibile all’art. 416 cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero va richiamata la costante interpretazione giurisprudenziale secondo cui non è affetta da nullità la sentenza che contenga, all'interno della motivazione, un refuso avulso dal contesto, agevolmente individuabile e riconosciuto come tale dal ricorrente, non derivando da tale situazione alcun pregiudizio per i diritti di difesa (Sez. 6, n. 34493 del 13/03/2013, Sulejmani, Rv. 257078 - 01); il principio risulta ribadito anche da altra pronuncia secondo cui non è affetta da nullità la sentenza di appello che contenga, all'interno della motivazione, refusi, ove gli stessi non influiscano sulla coerenza logica ed adeguatezza della motivazione né sono tali da creare equivoci, per quanto riguarda l'affermazione di responsabilità (Sez. 2, n. 43434 del 05/07/2013, Bianco, Rv. 257835 - 01). L’applicazione dei sopra esposti principi comporta proprio dichiarare la manifesta infondatezza del motivo posto che, il mero refuso contenuto nella sentenza di appello attraverso il richiamo alla fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen. nella determinazione dell’aumento di pena, non ha determinato alcuna violazione dei diritti di difesa stante che la sanzione stabilita in aumento è perfettamente rientrante nella forbice edittale prevista dal reato esattamente contestato e cioè quello di cui all’art. 416 cod. pen.. Trattasi, pertanto, di errore facilmente riconoscibile e privo di qualsiasi concreto effetto sul procedimento di determinazione della pena. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 3 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 12 novembre 2025 IL CONSIGLIERE EST. ZI AR IL PRESIDENTE ER RA
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ZO SE che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 13 novembre 2024, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in parziale riforma della pronuncia del G.i.p. del Tribunale di Roma del 4-5-2018, rideterminava la pena inflitta a CU NE LA in ordine ai reati di utilizzo indebito di strumento di pagamento continuato (artt. 81 e 493-ter cod. pen) e partecipazione ad associazione a delinquere semplice (art. 416 cod. pen.), con la riduzione per il rito abbreviato, in anni 2 di reclusione ed € 620,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, Avv. Cardillo, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione dell’art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39972 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 12/11/2025 2 quanto alla individuazione dell’aumento di pena ex art. 81 cpv. cod.pen. per il reato satellite per il quale era stata irrogata la pena di mesi 10, giorni 11 ed € 260 di multa per la fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen. in luogo dell’ipotesi esattamente contestata riferibile all’art. 416 cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero va richiamata la costante interpretazione giurisprudenziale secondo cui non è affetta da nullità la sentenza che contenga, all'interno della motivazione, un refuso avulso dal contesto, agevolmente individuabile e riconosciuto come tale dal ricorrente, non derivando da tale situazione alcun pregiudizio per i diritti di difesa (Sez. 6, n. 34493 del 13/03/2013, Sulejmani, Rv. 257078 - 01); il principio risulta ribadito anche da altra pronuncia secondo cui non è affetta da nullità la sentenza di appello che contenga, all'interno della motivazione, refusi, ove gli stessi non influiscano sulla coerenza logica ed adeguatezza della motivazione né sono tali da creare equivoci, per quanto riguarda l'affermazione di responsabilità (Sez. 2, n. 43434 del 05/07/2013, Bianco, Rv. 257835 - 01). L’applicazione dei sopra esposti principi comporta proprio dichiarare la manifesta infondatezza del motivo posto che, il mero refuso contenuto nella sentenza di appello attraverso il richiamo alla fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen. nella determinazione dell’aumento di pena, non ha determinato alcuna violazione dei diritti di difesa stante che la sanzione stabilita in aumento è perfettamente rientrante nella forbice edittale prevista dal reato esattamente contestato e cioè quello di cui all’art. 416 cod. pen.. Trattasi, pertanto, di errore facilmente riconoscibile e privo di qualsiasi concreto effetto sul procedimento di determinazione della pena. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 3 spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 12 novembre 2025 IL CONSIGLIERE EST. ZI AR IL PRESIDENTE ER RA