CASS
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - LA NA CU FF MA NN IA AV - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da XXXXXXXXXXXXX, nato in [...] il [...] (CUI 000BIKZ) avverso il decreto emesso il 12 dicembre 2025 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, limitatamente all'applicazione delle misure alternative. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 12 dicembre 2025 la Corte di appello di Palermo rigettava la richiesta di riesame del provvedimento di proroga del trattenimento di XXXXXXXXXXXXX nel Centro di permanenza e assistenza per i rimpatri “Milo” di Trapani, emesso dal Questore di Trapani il 18 novembre 2025, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142. La Corte di appello di Palermo, in particolare, respingeva l’istanza di riesame di XXXXXXX, fondata sugli elementi acquisiti dopo la convalida dell’originario trattenimento, ritenendo persistenti i presupposti di cui all’art. 6, comma, 3 d.lgs. n. 142 del 2015 – desumibili dalla pericolosità sociale del trattenuto e ricavabili dai suoi precedenti penali – e infondate le doglianze prospettate nell’interesse del trattenuto.
2. Avverso il decreto del 12 dicembre 2025 XXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’avv. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo e il terzo motivo di ricorso, di cui si impone un esame congiunto, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente all’illegittimità della proroga del trattenimento di XXXXXXXXXXXXX nel centro di permanenza trapanese, disposta, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, nonostante la ricorrenza dei requisiti per l’applicazione delle misure alternative invocate, sulla quale si riscontrava una carenza assoluta di motivazione. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del decreto impugnato, in riferimento all’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, conseguente al fatto che la Corte di appello di Palermo, nel respingere l’istanza di riesame dello straniero trattenuto, non aveva tenuto conto della sospensione dell’efficacia esecutiva del diniego dell’istanza di protezione internazionale, disposta dal Tribunale di Palermo il 30 novembre 2025. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento del decreto impugnato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 1055 Anno 2026 Presidente: TA GI Relatore: ZE ND Data Udienza: 09/01/2026 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da XXXXXXXXXXXXX è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Occorre, innanzitutto, prendere in esame il secondo motivo di ricorso, il cui vaglio appare preliminare rispetto alle residue doglianze, con cui si si deduceva la violazione di legge del decreto impugnato, conseguente al fatto che la Corte di appello di Palermo, nel respingere l’istanza di riesame di XXXXXXXXXXXXXX non aveva tenuto conto della sospensione dell’efficacia esecutiva del diniego dell’istanza di protezione internazionale, disposta dal Tribunale di Palermo il 30 novembre 2025. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Palermo, nel rigettare l’impugnazione proposta da XXXXXXX faceva corretta applicazione del principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 12237 del 27/03/2025, M., Rv. 287694 - 01, secondo cui: «In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il trattenimento cd. “secondario” del cittadino irregolare in attesa di espulsione, già trattenuto presso il CPR, che abbia presentato domanda di protezione internazionale, disposto dal questore ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, ove sia presentato il ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, volto a ottenere la sospensiva del provvedimento di diniego adottato dalla commissione territoriale, può determinare due diverse conseguenze: a) se l’istanza di sospensiva viene accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge per il medesimo titolo;
b) se, invece, l’istanza di sospensiva viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento, ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali». La corretta applicazione del principio richiamato discende dal fatto che la sospensiva preclude l’espulsione senza pregiudicare il trattenimento dello straniero, che può essere disposto in presenza di giustificati motivi, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, correttamente ritenuti sussistenti nel caso di specie e desunti dai precedenti penali di XXXXXXX, rilevanti ex art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.). L’art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142 del 2015, infatti, prevede che il cittadino straniero trattenuto, laddove presenti ricorso avverso il rigetto dell’istanza di protezione internazionale pronunciato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ha diritto a rimanere nel centro di permanenza dove è stato allocato fino all’adozione del provvedimento di cui all’art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008. Tuttavia, il diritto del cittadino straniero a rimanere nel territorio nazionale, in pendenza del ricorso giurisdizionale sul diniego della protezione internazionale, non impedisce la possibilità di trattenerlo in presenza delle condizioni previste dall’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, che, nel nostro caso, assumevano rilievo con riferimento ai precedenti penali di XXXXXXX (Sez. 1, n. 12237 del 27/03/2025, M., cit.). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, esaminato preliminarmente.
3. Devono, invece, ritenersi fondati il primo e il terzo motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente all’illegittimità della proroga del trattenimento di XXXXXXXXXXXXX nel Centro di permanenza e assistenza per i rimpatri “Milo” di Trapani, disposta, ai sensi 2 dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, nonostante la ricorrenza dei requisiti per l’applicazione delle misure alternative invocate, sulla quale si riscontrava una carenza assoluta di motivazione. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Palermo riteneva che la condizione di pericolosità sociale di XXXXXXXX desumibile dai suoi pregiudizi penali, rilevanti ex art. 73, comma 1, T.U. stup., precludeva l’accesso alle misure alternative invocate nel suo interesse. Tuttavia, tali conclusioni trascuravano di considerare che la pericolosità sociale dello straniero sottoposto a trattenimento deve essere valutata in termini di attualità e concretezza ed essere bilanciata con la possibilità di contenimento offerta da eventuali misure alternative. Ne consegue che non è possibile precludere al migrante trattenibile la possibilità di accedere a strumenti contenitivi meno afflittivi, in presenza di elementi favorevoli, che devono essere valutati caso per caso. Appare, in proposito, opportuno richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 30357 del 04/09/2025, H., Rv. 288220 - 01, che occorre ribadire ulteriormente, secondo cui: «In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il giudice della convalida è tenuto ad esprimere, ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, così come interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, un giudizio di proporzionalità della misura pre-espulsiva adottata, valutando, alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero, se possa essere applicata una misura meno afflittiva». Ne discende che il possesso di un passaporto valido da parte di XXXXXXXXXXXXX e la dichiarazione di ospitalità effettuata dal fratello del ricorrente, XXXXXXXXXXXXXX, imponevano di valutare il profilo dell’adeguatezza della misura del trattenimento, ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, con cui la Corte di appello di Palermo ometteva di confrontarsi, incorrendo nelle violazioni di legge oggetto di vaglio. Questi ragioni impongono di ribadire la fondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente, cui conseguono le statuizioni di cui in dispositivo.
4. Le considerazioni esposte impongono l’annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla concessione delle misure alternative, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. Nel resto, l’atto di impugnazione proposto da XXXXXXXXXXXXX deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alle misure alternative con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ND ZE GI TA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, limitatamente all'applicazione delle misure alternative. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 12 dicembre 2025 la Corte di appello di Palermo rigettava la richiesta di riesame del provvedimento di proroga del trattenimento di XXXXXXXXXXXXX nel Centro di permanenza e assistenza per i rimpatri “Milo” di Trapani, emesso dal Questore di Trapani il 18 novembre 2025, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142. La Corte di appello di Palermo, in particolare, respingeva l’istanza di riesame di XXXXXXX, fondata sugli elementi acquisiti dopo la convalida dell’originario trattenimento, ritenendo persistenti i presupposti di cui all’art. 6, comma, 3 d.lgs. n. 142 del 2015 – desumibili dalla pericolosità sociale del trattenuto e ricavabili dai suoi precedenti penali – e infondate le doglianze prospettate nell’interesse del trattenuto.
2. Avverso il decreto del 12 dicembre 2025 XXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’avv. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo e il terzo motivo di ricorso, di cui si impone un esame congiunto, si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente all’illegittimità della proroga del trattenimento di XXXXXXXXXXXXX nel centro di permanenza trapanese, disposta, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, nonostante la ricorrenza dei requisiti per l’applicazione delle misure alternative invocate, sulla quale si riscontrava una carenza assoluta di motivazione. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del decreto impugnato, in riferimento all’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, conseguente al fatto che la Corte di appello di Palermo, nel respingere l’istanza di riesame dello straniero trattenuto, non aveva tenuto conto della sospensione dell’efficacia esecutiva del diniego dell’istanza di protezione internazionale, disposta dal Tribunale di Palermo il 30 novembre 2025. Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento del decreto impugnato. Penale Sent. Sez. 1 Num. 1055 Anno 2026 Presidente: TA GI Relatore: ZE ND Data Udienza: 09/01/2026 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da XXXXXXXXXXXXX è fondato nei termini di seguito indicati.
2. Occorre, innanzitutto, prendere in esame il secondo motivo di ricorso, il cui vaglio appare preliminare rispetto alle residue doglianze, con cui si si deduceva la violazione di legge del decreto impugnato, conseguente al fatto che la Corte di appello di Palermo, nel respingere l’istanza di riesame di XXXXXXXXXXXXXX non aveva tenuto conto della sospensione dell’efficacia esecutiva del diniego dell’istanza di protezione internazionale, disposta dal Tribunale di Palermo il 30 novembre 2025. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Palermo, nel rigettare l’impugnazione proposta da XXXXXXX faceva corretta applicazione del principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 12237 del 27/03/2025, M., Rv. 287694 - 01, secondo cui: «In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il trattenimento cd. “secondario” del cittadino irregolare in attesa di espulsione, già trattenuto presso il CPR, che abbia presentato domanda di protezione internazionale, disposto dal questore ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, ove sia presentato il ricorso giurisdizionale ex art. 35-bis, comma 4, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, volto a ottenere la sospensiva del provvedimento di diniego adottato dalla commissione territoriale, può determinare due diverse conseguenze: a) se l’istanza di sospensiva viene accolta, lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale, ancorché trattenuto alle condizioni di legge per il medesimo titolo;
b) se, invece, l’istanza di sospensiva viene respinta, cade il titolo di trattenimento ex art. 6 citato e diventa esecutivo il provvedimento della commissione territoriale, non potendosi perciò ritenere legittima la proroga dello stesso trattenimento, ma dovendo la condizione di soggiorno irregolare essere oggetto di autonomo provvedimento espulsivo e delle misure di attuazione consequenziali». La corretta applicazione del principio richiamato discende dal fatto che la sospensiva preclude l’espulsione senza pregiudicare il trattenimento dello straniero, che può essere disposto in presenza di giustificati motivi, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, correttamente ritenuti sussistenti nel caso di specie e desunti dai precedenti penali di XXXXXXX, rilevanti ex art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.). L’art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142 del 2015, infatti, prevede che il cittadino straniero trattenuto, laddove presenti ricorso avverso il rigetto dell’istanza di protezione internazionale pronunciato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ha diritto a rimanere nel centro di permanenza dove è stato allocato fino all’adozione del provvedimento di cui all’art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n. 25 del 2008. Tuttavia, il diritto del cittadino straniero a rimanere nel territorio nazionale, in pendenza del ricorso giurisdizionale sul diniego della protezione internazionale, non impedisce la possibilità di trattenerlo in presenza delle condizioni previste dall’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, che, nel nostro caso, assumevano rilievo con riferimento ai precedenti penali di XXXXXXX (Sez. 1, n. 12237 del 27/03/2025, M., cit.). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, esaminato preliminarmente.
3. Devono, invece, ritenersi fondati il primo e il terzo motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente all’illegittimità della proroga del trattenimento di XXXXXXXXXXXXX nel Centro di permanenza e assistenza per i rimpatri “Milo” di Trapani, disposta, ai sensi 2 dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, nonostante la ricorrenza dei requisiti per l’applicazione delle misure alternative invocate, sulla quale si riscontrava una carenza assoluta di motivazione. Osserva il Collegio che la Corte di appello di Palermo riteneva che la condizione di pericolosità sociale di XXXXXXXX desumibile dai suoi pregiudizi penali, rilevanti ex art. 73, comma 1, T.U. stup., precludeva l’accesso alle misure alternative invocate nel suo interesse. Tuttavia, tali conclusioni trascuravano di considerare che la pericolosità sociale dello straniero sottoposto a trattenimento deve essere valutata in termini di attualità e concretezza ed essere bilanciata con la possibilità di contenimento offerta da eventuali misure alternative. Ne consegue che non è possibile precludere al migrante trattenibile la possibilità di accedere a strumenti contenitivi meno afflittivi, in presenza di elementi favorevoli, che devono essere valutati caso per caso. Appare, in proposito, opportuno richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 30357 del 04/09/2025, H., Rv. 288220 - 01, che occorre ribadire ulteriormente, secondo cui: «In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il giudice della convalida è tenuto ad esprimere, ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, così come interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, un giudizio di proporzionalità della misura pre-espulsiva adottata, valutando, alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero, se possa essere applicata una misura meno afflittiva». Ne discende che il possesso di un passaporto valido da parte di XXXXXXXXXXXXX e la dichiarazione di ospitalità effettuata dal fratello del ricorrente, XXXXXXXXXXXXXX, imponevano di valutare il profilo dell’adeguatezza della misura del trattenimento, ex art. 6, comma 3, d.lgs. n. 142 del 2015, con cui la Corte di appello di Palermo ometteva di confrontarsi, incorrendo nelle violazioni di legge oggetto di vaglio. Questi ragioni impongono di ribadire la fondatezza del secondo e del terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente, cui conseguono le statuizioni di cui in dispositivo.
4. Le considerazioni esposte impongono l’annullamento del provvedimento impugnato, limitatamente alla concessione delle misure alternative, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Palermo. Nel resto, l’atto di impugnazione proposto da XXXXXXXXXXXXX deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alle misure alternative con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso. Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ND ZE GI TA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3