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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 190/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FU PA, Presidente MARTINELLI LIVIA, Relatore MAZZOTTA GIOVANNI, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4670/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250065383624000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250065383624000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250065383624000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'odierna pubblica udienza, questa Corte, preso atto che:
Ricorrente_1- come in atti rappresentata e difesa in data 12.11.25 impugnava la cartella di pagamento n. 06820250065383624000 relativa all'anno d'imposta 2021 per IRPEF di € 73.211,00; Addizionale regionale IRPEF di € 3.134,00; Addizionale comunale IRPEF di € 1.489,00 per un importo di complessivi di € 110.370,73 , comprensivi di interessi e sanzioni;
- l'Ufficio in data 13.11.25 emetteva provvedimento di sgravio integrale delle somme iscritte a ruolo, eliminando l'oggetto della controversia;
- parte ricorrente e parte resistente hanno chiesto, l' estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, alla luce di quanto sopra esposto si è verificata l'estinzione del giudizio ai sensi dell' art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di lite, concordi le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessata materia del contendere. Spese compensate
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FU PA, Presidente MARTINELLI LIVIA, Relatore MAZZOTTA GIOVANNI, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4670/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250065383624000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250065383624000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250065383624000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'odierna pubblica udienza, questa Corte, preso atto che:
Ricorrente_1- come in atti rappresentata e difesa in data 12.11.25 impugnava la cartella di pagamento n. 06820250065383624000 relativa all'anno d'imposta 2021 per IRPEF di € 73.211,00; Addizionale regionale IRPEF di € 3.134,00; Addizionale comunale IRPEF di € 1.489,00 per un importo di complessivi di € 110.370,73 , comprensivi di interessi e sanzioni;
- l'Ufficio in data 13.11.25 emetteva provvedimento di sgravio integrale delle somme iscritte a ruolo, eliminando l'oggetto della controversia;
- parte ricorrente e parte resistente hanno chiesto, l' estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, alla luce di quanto sopra esposto si è verificata l'estinzione del giudizio ai sensi dell' art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese di lite, concordi le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessata materia del contendere. Spese compensate