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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/11/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA composto dai Magistrati
DOTT. LB IZ PRESIDENTE
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti RELATORE
DOTT. ssa Francesca Cerrone COMPONENTE pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4876 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
- Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA DEL CARMINE 8/A 41057 SPILAMBERTO, presso lo studio dell'avv. FRANCIOSO SALVATORE, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCIOSO SALVATORE
RICORRENTE nei confronti di od. Fisc. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in punto a: Separazione giudiziale
1 Conclusioni delle parti
Come da udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che pur Controparte_1
regolarmente citato non si è costituito nella presente procedura.
La ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione personale Parte_1
dal coniuge Controparte_1
Ha dedotto che il matrimonio è stato celebrato il 17.09.2008 a Casablanca
(Marocco); che dall'unione sono nati 4 figli, il Persona_1
18.09.2010; il 03.03.2014; il Parte_2 Persona_2
08.11.2022; il 30.05.2024; che il si è totalmente Parte_3 CP_1
disinteressato sia dal punto di vista morale che materiale alla prole, al punto da avere occupato la casa ex coniugale con terze persone non meglio identificate e di rifiutarsi di corrispondere alcunché per contribuire al mantenimento dei minori.
Ha domandato, dunque, l'affido esclusivo dei figli con frequentazione con il padre da regolamentarsi tramite il Servizio Sociale competente;
l'assegnazione della casa familiare, condotta in locazione;
un contributo a carico del padre per il mantenimento dei 4 figli di euro 800 mensili (€. 200
per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ha chiesto altresì un assegno di mantenimento in proprio favore di €. 150
mensili.
2 Il convenuto, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito né è
comparso all'udienza presidenziale.
Con ordinanza in data 21.03.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. sono stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti.
In data 6.04.2025 si è costituito il curatore speciale nominato in seno al procedimento inizialmente instaurato innanzi al tribunale per i minorenni
(poi riunito al presente), associandosi in buona sostanza alle conclusioni della ricorrente.
Nel corso del giudizio è stato intrapreso un percorso con il Servizio Sociale
che ha depositato una relazione sul nucleo familiare in data 31.10.2025.
All'udienza del 12.11.2025 parte ricorrente ha concluso domandando la conferma dell'ordinanza in data 21.03.2025.
Ebbene, può essere confermato l'affido superesclusivo dei figli minori disposto con ordinanza urgente del 21.03.2025, con collocazione dei minori presso l'abitazione materna (attualmente la madre si trova in alloggio protetto).
I Servizi Sociali incaricati, nella relazione del 31.10.2025, hanno evidenziato quanto segue.
La sig.ra si è mostrata protettiva nei confronti dei figli minori, Pt_1
allontanandoli dal padre, che ha mantenuto un comportamento inadeguato,
e rivolgendosi al Servizio Sociale per chiedere una collocazione adeguata;
si
è mostrata sempre disponibile a svolgere incontri con gli operatori,
3 accompagnando anche i propri figli maggiori ai colloqui con la psicologa;
si
è inoltre mostrata capace di mantenere il controllo delle situazioni complesse e di avere proprie iniziative personali per trovare soluzioni,
complessivamente adeguate.
Pur avendo sin dall'inizio parlato apertamente del padre, del suo comportamento, delle sue inadempienze genitoriali, in presenza dei figli -
non prestando sufficiente attenzione al loro stato emotivo, la madre si è
mostrata capace sul piano dell'accudimento e della cura delle esigenze pratiche de figli (igiene, alimentazione, scuola,..); appare migliorata sul piano della consapevolezza dei bisogni evolutivi dei figli.
La signora e il fratello intenderebbero trovare un'ampia abitazione, Pt_1
realizzando un progetto di convivenza unendo i due nuclei familiari.
In conclusione, la madre ha aderito in modo collaborativo al percorso proposto dagli operatori del Servizio Sociale.
Il padre, per contro, ha mostrato un comportamento inadeguato da un punto di vista genitoriale;
ha problematiche sanitarie, anche di dipendenza/abuso di sostanze, senza mostrarne consapevolezza e quindi senza attivarsi per affrontarle. Non ha partecipato ai colloqui con gli operatori, e pare non assumersi le proprie responsabilità, personali e genitoriali;
ad oggi non ha mai promosso comportamenti pro attivi e funzionali, come da cornice espressa dall'autorità giudiziaria, per il riavvicinamento/diritto di visita con i propri figli.
4 I servizi hanno dunque concluso ritenendo necessario continuare ad occuparsi del nucleo familiare, proseguendo una “collocazione assistita”
della madre con i quattro figli minori, sostenendoli con tutti gli aiuti disponibili, compatibilmente con le risorse istituzionali presenti;
hanno altresì evidenziato che al momento la madre è l'unico genitore in grado di svolgere le proprie funzioni.
Ebbene, alla luce delle suddette conclusioni e tenuto conto che non si sono verificati in corso di causa mutamenti sostanziali nella situazione del nucleo familiare, è possibile confermare l'affido superesclusivo dei quattro figli minori alla madre, con collocazione presso l'abitazione materna.
Al Servizio Sociale è conferito incarico di vigilanza sul nucleo familiare, con potere di organizzare incontri in forma protetta padre - figli, ove il padre manifesti la propria disponibilità e ove non ritenuti pregiudizievoli o disturbanti per i minori.
Il Servizio Sociale avrà cura di depositare una relazione aggiornata sul nucleo familiare entro il 30.11.2026 presso l'Ufficio del Giudice tutelare.
Anche sotto i restanti profili, in accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente, è possibile confermare le condizioni di cui all'ordinanza del
21.03.2025, non essendosi verificati mutamenti sostanziali nelle rispettive situazioni reddituali.
Le spese vanno a poste a carico del convenuto che, non costituendosi in giudizio, ha impedito una definizione consensuale e più rapida della
5 vertenza, ed in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa;
1. Dichiara la contumacia di Controparte_1
2. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi
[...]
nata in [...] in data [...], e Pt_1
nato in [...] il giorno Controparte_1
18/06/1980, unitisi in matrimonio a Casablanca (Marocco) in data
17/09/2008;
3. Dispone l'affidamento super esclusivo alla madre dei figli minori. Le
decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione,
alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo dai genitori tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. La madre potrà
assumere le decisioni di ordinaria amministrazione in via autonoma.
4. Dispone che i figli minori restino collocati presso l'abitazione materna;
5. Incarica il Servizio Sociale territorialmente competente (Unione
Terre dei Castelli) di una vigilanza sul nucleo familiare;
6 6. Incarica il Servizio di valutare l'opportunità e di organizzare incontri in forma protetta tra i figli minori e il padre, con facoltà di sospenderli ove ritenuti pregiudizievoli e/o disturbanti per i minori;
7. Assegna termine sino al 30.11.2026 per far pervenire all'ufficio del
Giudice tutelare relazione aggiornata sul nucleo familiare;
8. Dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli minori la somma mensile di
€.600,00 (€. 150 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato;
9. Autorizza a percepire integralmente da Parte_1 CP_2
l'assegno unico universale in favore dei figli minori;
10. Condanna a rifondere all'Erario le spese del Controparte_1
giudizio, liquidandole in €. 2000 per compenso professionale oltre accessori di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 13/11/2025.
7 Il Giudice estensore
Eleonora Ramacciotti Il Presidente
LB IZ
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA composto dai Magistrati
DOTT. LB IZ PRESIDENTE
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti RELATORE
DOTT. ssa Francesca Cerrone COMPONENTE pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4876 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
- Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA DEL CARMINE 8/A 41057 SPILAMBERTO, presso lo studio dell'avv. FRANCIOSO SALVATORE, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCIOSO SALVATORE
RICORRENTE nei confronti di od. Fisc. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in punto a: Separazione giudiziale
1 Conclusioni delle parti
Come da udienza di precisazione delle conclusioni del 12.11.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di che pur Controparte_1
regolarmente citato non si è costituito nella presente procedura.
La ricorrente ha chiesto dichiararsi la separazione personale Parte_1
dal coniuge Controparte_1
Ha dedotto che il matrimonio è stato celebrato il 17.09.2008 a Casablanca
(Marocco); che dall'unione sono nati 4 figli, il Persona_1
18.09.2010; il 03.03.2014; il Parte_2 Persona_2
08.11.2022; il 30.05.2024; che il si è totalmente Parte_3 CP_1
disinteressato sia dal punto di vista morale che materiale alla prole, al punto da avere occupato la casa ex coniugale con terze persone non meglio identificate e di rifiutarsi di corrispondere alcunché per contribuire al mantenimento dei minori.
Ha domandato, dunque, l'affido esclusivo dei figli con frequentazione con il padre da regolamentarsi tramite il Servizio Sociale competente;
l'assegnazione della casa familiare, condotta in locazione;
un contributo a carico del padre per il mantenimento dei 4 figli di euro 800 mensili (€. 200
per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ha chiesto altresì un assegno di mantenimento in proprio favore di €. 150
mensili.
2 Il convenuto, regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito né è
comparso all'udienza presidenziale.
Con ordinanza in data 21.03.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. sono stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti.
In data 6.04.2025 si è costituito il curatore speciale nominato in seno al procedimento inizialmente instaurato innanzi al tribunale per i minorenni
(poi riunito al presente), associandosi in buona sostanza alle conclusioni della ricorrente.
Nel corso del giudizio è stato intrapreso un percorso con il Servizio Sociale
che ha depositato una relazione sul nucleo familiare in data 31.10.2025.
All'udienza del 12.11.2025 parte ricorrente ha concluso domandando la conferma dell'ordinanza in data 21.03.2025.
Ebbene, può essere confermato l'affido superesclusivo dei figli minori disposto con ordinanza urgente del 21.03.2025, con collocazione dei minori presso l'abitazione materna (attualmente la madre si trova in alloggio protetto).
I Servizi Sociali incaricati, nella relazione del 31.10.2025, hanno evidenziato quanto segue.
La sig.ra si è mostrata protettiva nei confronti dei figli minori, Pt_1
allontanandoli dal padre, che ha mantenuto un comportamento inadeguato,
e rivolgendosi al Servizio Sociale per chiedere una collocazione adeguata;
si
è mostrata sempre disponibile a svolgere incontri con gli operatori,
3 accompagnando anche i propri figli maggiori ai colloqui con la psicologa;
si
è inoltre mostrata capace di mantenere il controllo delle situazioni complesse e di avere proprie iniziative personali per trovare soluzioni,
complessivamente adeguate.
Pur avendo sin dall'inizio parlato apertamente del padre, del suo comportamento, delle sue inadempienze genitoriali, in presenza dei figli -
non prestando sufficiente attenzione al loro stato emotivo, la madre si è
mostrata capace sul piano dell'accudimento e della cura delle esigenze pratiche de figli (igiene, alimentazione, scuola,..); appare migliorata sul piano della consapevolezza dei bisogni evolutivi dei figli.
La signora e il fratello intenderebbero trovare un'ampia abitazione, Pt_1
realizzando un progetto di convivenza unendo i due nuclei familiari.
In conclusione, la madre ha aderito in modo collaborativo al percorso proposto dagli operatori del Servizio Sociale.
Il padre, per contro, ha mostrato un comportamento inadeguato da un punto di vista genitoriale;
ha problematiche sanitarie, anche di dipendenza/abuso di sostanze, senza mostrarne consapevolezza e quindi senza attivarsi per affrontarle. Non ha partecipato ai colloqui con gli operatori, e pare non assumersi le proprie responsabilità, personali e genitoriali;
ad oggi non ha mai promosso comportamenti pro attivi e funzionali, come da cornice espressa dall'autorità giudiziaria, per il riavvicinamento/diritto di visita con i propri figli.
4 I servizi hanno dunque concluso ritenendo necessario continuare ad occuparsi del nucleo familiare, proseguendo una “collocazione assistita”
della madre con i quattro figli minori, sostenendoli con tutti gli aiuti disponibili, compatibilmente con le risorse istituzionali presenti;
hanno altresì evidenziato che al momento la madre è l'unico genitore in grado di svolgere le proprie funzioni.
Ebbene, alla luce delle suddette conclusioni e tenuto conto che non si sono verificati in corso di causa mutamenti sostanziali nella situazione del nucleo familiare, è possibile confermare l'affido superesclusivo dei quattro figli minori alla madre, con collocazione presso l'abitazione materna.
Al Servizio Sociale è conferito incarico di vigilanza sul nucleo familiare, con potere di organizzare incontri in forma protetta padre - figli, ove il padre manifesti la propria disponibilità e ove non ritenuti pregiudizievoli o disturbanti per i minori.
Il Servizio Sociale avrà cura di depositare una relazione aggiornata sul nucleo familiare entro il 30.11.2026 presso l'Ufficio del Giudice tutelare.
Anche sotto i restanti profili, in accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente, è possibile confermare le condizioni di cui all'ordinanza del
21.03.2025, non essendosi verificati mutamenti sostanziali nelle rispettive situazioni reddituali.
Le spese vanno a poste a carico del convenuto che, non costituendosi in giudizio, ha impedito una definizione consensuale e più rapida della
5 vertenza, ed in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa;
1. Dichiara la contumacia di Controparte_1
2. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi
[...]
nata in [...] in data [...], e Pt_1
nato in [...] il giorno Controparte_1
18/06/1980, unitisi in matrimonio a Casablanca (Marocco) in data
17/09/2008;
3. Dispone l'affidamento super esclusivo alla madre dei figli minori. Le
decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione,
alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo dai genitori tenuto conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. La madre potrà
assumere le decisioni di ordinaria amministrazione in via autonoma.
4. Dispone che i figli minori restino collocati presso l'abitazione materna;
5. Incarica il Servizio Sociale territorialmente competente (Unione
Terre dei Castelli) di una vigilanza sul nucleo familiare;
6 6. Incarica il Servizio di valutare l'opportunità e di organizzare incontri in forma protetta tra i figli minori e il padre, con facoltà di sospenderli ove ritenuti pregiudizievoli e/o disturbanti per i minori;
7. Assegna termine sino al 30.11.2026 per far pervenire all'ufficio del
Giudice tutelare relazione aggiornata sul nucleo familiare;
8. Dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli minori la somma mensile di
€.600,00 (€. 150 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato;
9. Autorizza a percepire integralmente da Parte_1 CP_2
l'assegno unico universale in favore dei figli minori;
10. Condanna a rifondere all'Erario le spese del Controparte_1
giudizio, liquidandole in €. 2000 per compenso professionale oltre accessori di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 13/11/2025.
7 Il Giudice estensore
Eleonora Ramacciotti Il Presidente
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