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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
POLI LUCIA, Giudice
PASQUINI GIULIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 647/2018 depositato il 04/10/2018
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Verona - Via Nicolò Giolfino 13
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220189004452809000 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220189004452809000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ADER ha depositato memoria del seguente teneore.
Con riferimento al ricorso in oggetto ed in relazione all'udienza fissata per il 16.1.2026, si deposita breve nota concernente lo stato della procedura di definizione agevolata del debito intrapresa dalla società Ricorrente_1 S.r.l.. Si rappresenta che la cartella n. 12220170004451418000 è stata dapprima oggetto di istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018 (cd. Rottamazione Ter), prot.
2019-ADERISC-1536202 del 7.3.2019, con pagamenti regolari. Successivamente, in data 21.4.2023, la ricorrente società ha presentato, con prot. W-2023042106037958, la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, cosiddetta Rottamazione Quater, consentita in forza delle previsioni normative di cui alla L. 197/2022. Il piano di definizione del debito prevede il pagamento in 18 rate a partire dal 31.10.2023 con scadenza ultima rata 30.11.2027. Ad oggi i pagamenti risultano eseguiti regolarmente a far tempo dalla prima rata, con scadenza 31.10.23 e fino alla rata del 30.11.2025. Prossima scadenza prevista in data 28.2.2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rottamazione è una scelta legislativa con la quel si è ritenuto di deflazionare il contenzioso tributario, ragione peraltro non unica su cui poggia questa normativa primaria.
Il presupposto di legge è che - nella domanda - il debitore deve assumere l'impegno a rinunciare al ricorso tributario.
Il comma 236 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 « Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice”.
Analogo tenore si legge all'art. 6, comma 2, ove si chiede - tassativamente - l'impegno da parte del debitore di rinunciare ai giudizi pendenti (tributari e previdenziali), che hanno ad oggetto i carichi da rottamare.
Nel processo tributario, la rinuncia al ricorso era specificatamente disciplinata dall'art. 44 D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992, ora rinovellato dal D.lgs. 175/2024 che all'art.94 ne ricalca il contenuto. La rinuncia richiede l'accettazione nel solo caso in cui la parte (che deve essere costituita) abbia effettivo interesse alla prosecuzione del processo, cosa che non è nel caso odierno perché l'Agenzia non alcun interesse alla prosecuzione dal momento che un mancato pagamento del piano di rateizzazione comporta la reviviscenza dell'originaria pretesa fiscale, divenuta però definitiva per assenza di impugnazione. Infatti
l'Agenzia non ha interesse ad opporsi alla cessazione di un contenzioso di primo grado senza sentenza, per cui matura una pretesa fiscale certa e definitiva in cambio di un contenzioso che – notoriamente – consta di 3 gradi di giudizio. Inoltre il contenzioso, di regola, prevede la riscossione frazionata ex articolo
68, D.Lgs. 546/1992.
Il Fisco ha quindi pieno interesse all'estinzione del giudizio perché – altrimenti – il contribuente starebbe con un piede in due scarpe nel senso che – laddove - per esempio - non riuscisse a pagare le rate, riattiverebbe il contenzioso. Questo non era certo l'intentio del legislatore, il quale aveva anche un occhio al PNRR (e al dramma conseguente al tenere sospesi migliaia e migliaia di processi).
Invero una norma speciale presiede alla fattispecie: l' art. 46 D.Lgs. n. 546 – a breve art. 95 - D.lgs.
175/2024, per cui “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”.
Nel caso dedotto vi è appunto una rinuncia esplicita e solenne (in prestampato dell'Agenzia) ed una definizione della pendenza tributaria per cui il processo si estingue, senz'altro. Le spese vanno compensate nello spirito della legge nonché a mente del 3° comma dell'art. 95 cit., già art.46 D. lgs.546/92.
L' Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1281 Anno 2025 - Civile Ord. Sez. 5 Num.
1281 Anno 2025, che pare essere di segno contrario, non è – evidentemente – applicabile al caso dedotto essendo stata pronunciata nella – ben diversa – fattispecie di ricorso che aveva già esaurito la fase di merito con le due rispettive sentenze (primo e secondo grado).
Basta leggere le date (2018-2025) prima ancora dello svolgimento del processo ove si dà atto dei due gradi di giudizio già esauriti. Il Legislatore ben difficilmente aveva in mente ciò per il – ben diverso - caso di processi appena introdotti in primo grado.
Il termine “sospensione” ben potrebbe riferirsi non al processo ma alla “sospensione” dell'attività di riscossione.
Anche la mancata riformulazione dell'art.39 D.lgs.546 che contempla un elenco tassativo di casi di sospensione processuale che la finanziaria non ha – evidentemente – emendato (ubi lex volui dixit).
Ancora. La dicitura “sospensiva” si rivolge all'attività di riscossione e non al processo tributario, per tre ordini di motivi.
In primo luogo essendo la norma volta alla deflazione del contenzioso, con grande sforzo anche finanziario dello Stato che per raggiungere gli obbiettivi (anche del PNRR) rinuncia a somme di denaro non certo risibili, ergo ha diritto a vedere il contezioso tributario decrementarsi.
In secondo luogo se il contribuente non paga subisce grave nocumento se il processo si è estinto, quindi la norma ha il suo risvolto sanzionatorio, mentre se si sospende (semplicemente) il processo il contribuente – che non ha onorato il pagamento - rientra nel contezioso, con le relative chance di successo (e quindi di pagare di meno o addirittura nulla), ovvero potrebbe ritentare con una nuova rottamazione. Ciò per tacere del fattore “tempo”.
In terzo luogo è evidente la discrasia interpretativa con la norma che prescrive la rinuncia al ricorso.
Questa norma non avrebbe senso se poi il processo – dopo l'interruzione – ripartisse.
Il legislatore ha esordito che la condizione per accedere alla rottamazione consisterebbe – appunto - al ricorso. Questo è il dato preminente. Ammesso e non concesso che le due norme siano in contrasto esiziale (ma ciò non è perché sospensione si riferisce all'attività di riscossione) evidentemente una deve soccombere. E l'interpretazione di quale norma regredisca – trattandosi di disposizioni contenute nel medesimo comma – non può più essere letterale, perché la lettera delle due norme è incompatibile. E' illogico che il legislatore abbia voluto gettare una scialuppa di salvataggio al contribuente che non onora la rateizzazione che pure si impegnato a fare.
Per questi motivi
– stante l'inequivoca dichiarazione di rinunciare al ricorso – il processo va dichiarato estinto.
Neppure è ficcante l'osservazione secondo cui l'interpretazione della norma indurrebbe alla sospensione E' vero che la legge dice che “L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati”, ma il perfezionamento avviene con il deposito della domanda e il pagamento della prima rata
(così appunto le FAQ - Definizione agevolata (Introdotta dalla Legge n. 197/2022 e s.m.i. a cura dell'Agenzia secondo cui dopo il pagamento della prima rata si sospende l'esecuzione). In nessun punto si parla di “saldo”. Resterebbe - poi – l'incomprensibile anomia della rinuncia al ricorso quando invece il processo si sospenderebbe soltanto e salvo “riattivazione” su istanza di parte.
Che non sia necessario che il contribuente “saldi” costituisce giurisprudenza granitica (e con massima ufficiale) Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 24428 del 11/09/2024 (In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta).
In conclusione l'interpretazione prospettata dalla Cassazione vale (semmai e salvo un res melius perpensa) solo per i processi che sono gradi successivi al primo (ovvero in Cassazione), infatti il precedente di legittimità è appunto questo (processo con sentenza di primo e secondo grado già pronunciata, essendo pendente ricorso per Cassazione).
Si potrebbe – infine – obbiettare che la rinuncia necessiterebbe di una accettazione. Ma questa obbiezione appare abnorme nel caso dedotto ove l'Agenzia dovrebbe rifiutare di accettare la rinuncia ad un ricorso la cui unica conseguenza sarebbe quella di fare cristallizzare – con certezza - una cifra in favore dell'Agenzia, laddove - se ripartisse il contezioso - l'Agenzia medesima avrebbe comunque alcune possibilità di perdere il giudizio (e – bene che vada – non raggiungerebbe incassi maggiori a quelli derivanti dalla rinuncia del ricorso).
Infatti delle due una, o la rottamazione si perfeziona e allora nulla questio - oppure il contribuente non la onora ed allora - invece che vedersi recapitare una cartella definitiva scaturita dalla rinuncia al ricorso ovvero dalla conseguente estinzione - avrebbe molti vantaggio a scapito del Fisco tra cui la riscossione frazionata, oltre alla possibilità di conseguire una vittoria processuale anche parziale, ovvero di ripartire con una nuova rottamazione.
A questo punto l'intenzione del legislatore appare evidente e non lascia spazio a una interpretazione difforme da quella proposta da dalla Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 20626 del 24/07/2024 e 24428 del 2024). Altrimenti si evidenzierebbe un contrasto anche con le norme unionale e costituzionali le quali pongono come principio generale e immanente del processo la ragionevole durata del medesimo. E il
Giudice delle Leggi (unionali o domestiche che siano) non potrebbe avvallare una norma che per verificare un pagamento sospende un processo per qualche anno, per poi, casomai, farlo ripartire dal primo grado, se il contribuente non paga le rate residue.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per intervenuta "rottamazione", spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
POLI LUCIA, Giudice
PASQUINI GIULIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 647/2018 depositato il 04/10/2018
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Verona - Via Nicolò Giolfino 13
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220189004452809000 IRES-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12220189004452809000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ADER ha depositato memoria del seguente teneore.
Con riferimento al ricorso in oggetto ed in relazione all'udienza fissata per il 16.1.2026, si deposita breve nota concernente lo stato della procedura di definizione agevolata del debito intrapresa dalla società Ricorrente_1 S.r.l.. Si rappresenta che la cartella n. 12220170004451418000 è stata dapprima oggetto di istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. 119/2018, convertito in L. 136/2018 (cd. Rottamazione Ter), prot.
2019-ADERISC-1536202 del 7.3.2019, con pagamenti regolari. Successivamente, in data 21.4.2023, la ricorrente società ha presentato, con prot. W-2023042106037958, la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, cosiddetta Rottamazione Quater, consentita in forza delle previsioni normative di cui alla L. 197/2022. Il piano di definizione del debito prevede il pagamento in 18 rate a partire dal 31.10.2023 con scadenza ultima rata 30.11.2027. Ad oggi i pagamenti risultano eseguiti regolarmente a far tempo dalla prima rata, con scadenza 31.10.23 e fino alla rata del 30.11.2025. Prossima scadenza prevista in data 28.2.2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rottamazione è una scelta legislativa con la quel si è ritenuto di deflazionare il contenzioso tributario, ragione peraltro non unica su cui poggia questa normativa primaria.
Il presupposto di legge è che - nella domanda - il debitore deve assumere l'impegno a rinunciare al ricorso tributario.
Il comma 236 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 « Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice”.
Analogo tenore si legge all'art. 6, comma 2, ove si chiede - tassativamente - l'impegno da parte del debitore di rinunciare ai giudizi pendenti (tributari e previdenziali), che hanno ad oggetto i carichi da rottamare.
Nel processo tributario, la rinuncia al ricorso era specificatamente disciplinata dall'art. 44 D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992, ora rinovellato dal D.lgs. 175/2024 che all'art.94 ne ricalca il contenuto. La rinuncia richiede l'accettazione nel solo caso in cui la parte (che deve essere costituita) abbia effettivo interesse alla prosecuzione del processo, cosa che non è nel caso odierno perché l'Agenzia non alcun interesse alla prosecuzione dal momento che un mancato pagamento del piano di rateizzazione comporta la reviviscenza dell'originaria pretesa fiscale, divenuta però definitiva per assenza di impugnazione. Infatti
l'Agenzia non ha interesse ad opporsi alla cessazione di un contenzioso di primo grado senza sentenza, per cui matura una pretesa fiscale certa e definitiva in cambio di un contenzioso che – notoriamente – consta di 3 gradi di giudizio. Inoltre il contenzioso, di regola, prevede la riscossione frazionata ex articolo
68, D.Lgs. 546/1992.
Il Fisco ha quindi pieno interesse all'estinzione del giudizio perché – altrimenti – il contribuente starebbe con un piede in due scarpe nel senso che – laddove - per esempio - non riuscisse a pagare le rate, riattiverebbe il contenzioso. Questo non era certo l'intentio del legislatore, il quale aveva anche un occhio al PNRR (e al dramma conseguente al tenere sospesi migliaia e migliaia di processi).
Invero una norma speciale presiede alla fattispecie: l' art. 46 D.Lgs. n. 546 – a breve art. 95 - D.lgs.
175/2024, per cui “Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”.
Nel caso dedotto vi è appunto una rinuncia esplicita e solenne (in prestampato dell'Agenzia) ed una definizione della pendenza tributaria per cui il processo si estingue, senz'altro. Le spese vanno compensate nello spirito della legge nonché a mente del 3° comma dell'art. 95 cit., già art.46 D. lgs.546/92.
L' Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1281 Anno 2025 - Civile Ord. Sez. 5 Num.
1281 Anno 2025, che pare essere di segno contrario, non è – evidentemente – applicabile al caso dedotto essendo stata pronunciata nella – ben diversa – fattispecie di ricorso che aveva già esaurito la fase di merito con le due rispettive sentenze (primo e secondo grado).
Basta leggere le date (2018-2025) prima ancora dello svolgimento del processo ove si dà atto dei due gradi di giudizio già esauriti. Il Legislatore ben difficilmente aveva in mente ciò per il – ben diverso - caso di processi appena introdotti in primo grado.
Il termine “sospensione” ben potrebbe riferirsi non al processo ma alla “sospensione” dell'attività di riscossione.
Anche la mancata riformulazione dell'art.39 D.lgs.546 che contempla un elenco tassativo di casi di sospensione processuale che la finanziaria non ha – evidentemente – emendato (ubi lex volui dixit).
Ancora. La dicitura “sospensiva” si rivolge all'attività di riscossione e non al processo tributario, per tre ordini di motivi.
In primo luogo essendo la norma volta alla deflazione del contenzioso, con grande sforzo anche finanziario dello Stato che per raggiungere gli obbiettivi (anche del PNRR) rinuncia a somme di denaro non certo risibili, ergo ha diritto a vedere il contezioso tributario decrementarsi.
In secondo luogo se il contribuente non paga subisce grave nocumento se il processo si è estinto, quindi la norma ha il suo risvolto sanzionatorio, mentre se si sospende (semplicemente) il processo il contribuente – che non ha onorato il pagamento - rientra nel contezioso, con le relative chance di successo (e quindi di pagare di meno o addirittura nulla), ovvero potrebbe ritentare con una nuova rottamazione. Ciò per tacere del fattore “tempo”.
In terzo luogo è evidente la discrasia interpretativa con la norma che prescrive la rinuncia al ricorso.
Questa norma non avrebbe senso se poi il processo – dopo l'interruzione – ripartisse.
Il legislatore ha esordito che la condizione per accedere alla rottamazione consisterebbe – appunto - al ricorso. Questo è il dato preminente. Ammesso e non concesso che le due norme siano in contrasto esiziale (ma ciò non è perché sospensione si riferisce all'attività di riscossione) evidentemente una deve soccombere. E l'interpretazione di quale norma regredisca – trattandosi di disposizioni contenute nel medesimo comma – non può più essere letterale, perché la lettera delle due norme è incompatibile. E' illogico che il legislatore abbia voluto gettare una scialuppa di salvataggio al contribuente che non onora la rateizzazione che pure si impegnato a fare.
Per questi motivi
– stante l'inequivoca dichiarazione di rinunciare al ricorso – il processo va dichiarato estinto.
Neppure è ficcante l'osservazione secondo cui l'interpretazione della norma indurrebbe alla sospensione E' vero che la legge dice che “L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati”, ma il perfezionamento avviene con il deposito della domanda e il pagamento della prima rata
(così appunto le FAQ - Definizione agevolata (Introdotta dalla Legge n. 197/2022 e s.m.i. a cura dell'Agenzia secondo cui dopo il pagamento della prima rata si sospende l'esecuzione). In nessun punto si parla di “saldo”. Resterebbe - poi – l'incomprensibile anomia della rinuncia al ricorso quando invece il processo si sospenderebbe soltanto e salvo “riattivazione” su istanza di parte.
Che non sia necessario che il contribuente “saldi” costituisce giurisprudenza granitica (e con massima ufficiale) Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 24428 del 11/09/2024 (In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta).
In conclusione l'interpretazione prospettata dalla Cassazione vale (semmai e salvo un res melius perpensa) solo per i processi che sono gradi successivi al primo (ovvero in Cassazione), infatti il precedente di legittimità è appunto questo (processo con sentenza di primo e secondo grado già pronunciata, essendo pendente ricorso per Cassazione).
Si potrebbe – infine – obbiettare che la rinuncia necessiterebbe di una accettazione. Ma questa obbiezione appare abnorme nel caso dedotto ove l'Agenzia dovrebbe rifiutare di accettare la rinuncia ad un ricorso la cui unica conseguenza sarebbe quella di fare cristallizzare – con certezza - una cifra in favore dell'Agenzia, laddove - se ripartisse il contezioso - l'Agenzia medesima avrebbe comunque alcune possibilità di perdere il giudizio (e – bene che vada – non raggiungerebbe incassi maggiori a quelli derivanti dalla rinuncia del ricorso).
Infatti delle due una, o la rottamazione si perfeziona e allora nulla questio - oppure il contribuente non la onora ed allora - invece che vedersi recapitare una cartella definitiva scaturita dalla rinuncia al ricorso ovvero dalla conseguente estinzione - avrebbe molti vantaggio a scapito del Fisco tra cui la riscossione frazionata, oltre alla possibilità di conseguire una vittoria processuale anche parziale, ovvero di ripartire con una nuova rottamazione.
A questo punto l'intenzione del legislatore appare evidente e non lascia spazio a una interpretazione difforme da quella proposta da dalla Cassazione Sez. 5 - , Ordinanza n. 20626 del 24/07/2024 e 24428 del 2024). Altrimenti si evidenzierebbe un contrasto anche con le norme unionale e costituzionali le quali pongono come principio generale e immanente del processo la ragionevole durata del medesimo. E il
Giudice delle Leggi (unionali o domestiche che siano) non potrebbe avvallare una norma che per verificare un pagamento sospende un processo per qualche anno, per poi, casomai, farlo ripartire dal primo grado, se il contribuente non paga le rate residue.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per intervenuta "rottamazione", spese compensate.