Articolo 21 della Legge 24 dicembre 1988, n. 542
Articolo 20Articolo 22
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14 gennaio 1989
Art. 21. (Stato di previsione del Ministero del
turismo e dello spettacolo e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1989,in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20). 2. Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell' articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163 , le quote del Fondo unico per lo spettacolo non impegnate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per gli interventi di pertinenza dell'esercizio succesivo e per quelli per i quali le quote stesse furono stanziate. 3. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163 , il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui, le occorrenti variaziondi bilancio.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1989