Art. 2.
Alla copertura, della maggiore spesa di lire 125 milioni si provvedera' mediante riduzione per uguale importo dello stanziamento del capitolo aggiunto allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1957-58 in relazione all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 ottobre 1957, n. 1031 , in sede di conversione del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Alla copertura, della maggiore spesa di lire 125 milioni si provvedera' mediante riduzione per uguale importo dello stanziamento del capitolo aggiunto allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1957-58 in relazione all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 ottobre 1957, n. 1031 , in sede di conversione del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.