CASS
Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2026, n. 6219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6219 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15626/2025 R.G. proposto da: Comune di Canicattì, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Loredana Vaccaro -ricorrente- contro PA AD, rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Di Fede -controricorrente- nonché contro INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonino Sgroi, unitamente agli Avvocati Ester Ada Sciplino, Carla d’Aloisio, MA De RO -resistente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 620/2025 depositata il 23/05/2025. Civile Sent. Sez. L Num. 6219 Anno 2026 Presidente: DI PAOLANTONIO ANNALISA Relatore: FEDELE ILEANA Data pubblicazione: 17/03/2026 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2026 dal Consigliere LE FE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale AR Fresa, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi l’Avv. Loredana Vaccaro per il ricorrente, l’Avv. Angelo Di Fede per il controricorrente e l’Avv. Antonino Sgroi per l’Istituto resistente. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado e nel contraddittorio promosso con l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale –, rimasto contumace, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dal Comune di Canicattì a PA AD perché, in costanza di rapporto come funzionario amministrativo, aveva omesso di comunicare all’ente datoriale l’iscrizione all’albo presso l’ordine degli avvocati di Velletri, nonché di informare il suddetto ordine, all’atto dell’iscrizione, della propria condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze dell’ente locale. 2. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale, disattese ulteriori doglianze in ordine alla eccepita tardività della contestazione nonché circa la dedotta necessità della previa intimazione di diffida, ha ritenuto che l’incompatibilità prevista dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel richiamare l’art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, presupponga l’esercizio effettivo della professione, esercizio non provato dal Comune, che si era limitato ad accertare l’avvenuta iscrizione all’albo professionale, senza poter reputare sufficiente a tal fine la lettera sottoscritta dal dipendente in qualità di Avvocato ed in base al quale l’ente aveva appreso del fatto in contestazione, perché, in disparte l’episodicità della condotta, la missiva non costituiva un atto tipico della professione forense. 2.1. I giudici d’appello hanno, dunque, ritenuto insussistente il fatto contestato, valutazione che avrebbe comportato l’ordine di reintegrazione del dipendente, omessa solo perché nel mentre era sopraggiunto il 3 collocamento in quiescenza. Hanno, quindi, limitato la statuizione conseguente alla ritenuta illegittimità del recesso alla condanna dell’ente al pagamento delle retribuzioni nella misura di ventiquattro mensilità. 3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Comune di Canicattì sulla base di due motivi. PA AD resiste con controricorso illustrato da memoria. L’INPS si è limitato a depositare agli atti procura alle liti. 4. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, confermate oralmente nella pubblica udienza, insistendo per l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento dell’ulteriore censura. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, dell’art. 1, commi 60 e 61, della legge n. 662 del 1996, dell’art. 1 della legge n. 339 del 2003, dell’art. 18 della legge n. 247 del 2012, degli artt. 97 e 98 Cost., dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 59, comma 9, punto 2, lett. f), del CCNL-funzioni locali 2016-2018 del 21/05/2018, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La Corte d’appello sarebbe incorsa in palese violazione del regime di incompatibilità assoluta tra lo status di pubblico dipendente e la professione di avvocato, laddove ha ritenuto che, per la configurabilità della situazione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, non sia sufficiente la mera iscrizione all’albo professionale, ma occorra il concreto svolgimento di un’attività libero professionale. 2. Con il secondo mezzo si censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957, dell’art. 1, commi 60 e 61, legge n. 662/1996, dell’art. 1 della legge n. 339 del 2003, dell’art. 18 della legge n. 247/2012, degli artt. 97 e 98 Cost., degli artt. 1175, 1375 e 2105 c.c., dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 59, comma 4 9, punto 2, lett. f), del CCNL-funzioni locali 2016- 2018 del 21/05/2018, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La Corte d’appello sarebbe incorsa in errore di diritto, laddove ha ritenuto che il Comune di Canicattì avrebbe dovuto provare l’esercizio effettivo ed abituale dell’attività professionale, anziché ritenere assolto l’onere probatorio gravante sull’Ente comunale per essere documentata ed incontestata l’iscrizione all’albo degli avvocati di Velletri, quale “avvocato straniero” del dipendente comunale. 3. Il primo motivo è fondato nei termini di seguito specificati, con assorbimento della seconda censura. Infatti, questa Corte ha già affermato che la disciplina prevista dalla legge n. 339 del 2003, che sancisce l’incompatibilità tra impiego pubblico part-time ed esercizio della professione forense, è diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali, da un lato, l’imparzialità e il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), nonché, dall’altro, l’indipendenza della professione forense, in quanto strumentale all’effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost., così delineando un sistema radicalmente contrario alla coesistenza delle due figure lavorative nella stessa persona (Cass. Sez. L., 13/04/2021, n. 9660). E’, dunque, condivisibile il rilievo del Pubblico Ministero, secondo cui l’incompatibilità assoluta della funzione di pubblico dipendente con l’esercizio della professione forense è posta a tutela di interessi di rango costituzionale quali l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e mira ad evitare il sorgere di un possibile contrasto tra l’interesse privato del pubblico dipendente e l’interesse della pubblica amministrazione. In questo senso, è stato chiarito (Cass. Sez. L, 15/11/2023, n. 31776), che i casi di compatibilità costituiscono eccezioni ad una regola, quella dell’incompatibilità, che è stata voluta dal legislatore al fine di evitare i rischi che derivano, anche per i possibili conflitti di interessi, dalla indebita commistione tra attività forense e pubblico impiego (Corte cost. n. 5 390/2006); regola che si fonda su una valutazione legislativa, discrezionale ma non irrazionale, di maggior pericolosità del connubio avvocatura- pubblico impiego, che la Corte costituzionale (sempre Corte cost. 390/2006 cit.) ha già espressamente così spiegato, talché è conseguenziale l’apprezzamento normativo presuntivo in termini di pericolosità di una commistione in tal senso (cfr. Cass. Sez. L, n. 9660 del 2021, cit.). Pertanto, in continuità con tale interpretazione, è erroneo il convincimento della Corte d’appello in ordine alla necessità dell’effettivo esercizio della professione forense per integrare l’incompatibilità prevista dalla norma, essendo sufficiente la mera iscrizione all’albo forense per configurare, ex se, il rischio connesso alla violazione dell’obbligo di comportamento, già insito nell’opzione legislativa, «non potendo ritenersi priva di qualsiasi razionalità una valutazione -operata dal legislatore -di maggiore pericolosità e frequenza di tali inconvenienti quando la «commistione» riguardi la professione forense»(Corte Cost. n. 390/2006, cit.). 4. Occorre, tuttavia, ribadire la distinzione fra la sussistenza della situazione di incompatibilità ed il rilievo disciplinare della condotta, sul piano dell’irrogazione della sanzione (in tal senso, già Cass. Sez. L, 19/01/2006, n. 967 e successive conformi, fra cui Cass. Sez. L, 06/08/2018, n. 20555). Di conseguenza, se, da un lato, è erronea la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale in ordine alla insussistenza del fatto contestato per aver escluso l’incompatibilità, dall’altro la verifica della legittimità del licenziamento intimato proprio in relazione alla contestata incompatibilità impone di vagliare la proporzionalità della sanzione irrogata in relazione al contesto multifattoriale della vicenda in esame, quale valutazione riservata al giudice di merito. 5. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata alla Corte d’appello di Palermo, in diversa 6 composizione, per nuovo esame nei termini sopra chiariti, oltre che per la regolamentazione delle spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbita l’ulteriore censura, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulla regolamentazione delle spese anche del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/02/2026. La Consigliera LE FE La Presidente NA Di OL
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale AR Fresa, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi l’Avv. Loredana Vaccaro per il ricorrente, l’Avv. Angelo Di Fede per il controricorrente e l’Avv. Antonino Sgroi per l’Istituto resistente. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado e nel contraddittorio promosso con l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale –, rimasto contumace, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dal Comune di Canicattì a PA AD perché, in costanza di rapporto come funzionario amministrativo, aveva omesso di comunicare all’ente datoriale l’iscrizione all’albo presso l’ordine degli avvocati di Velletri, nonché di informare il suddetto ordine, all’atto dell’iscrizione, della propria condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze dell’ente locale. 2. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale, disattese ulteriori doglianze in ordine alla eccepita tardività della contestazione nonché circa la dedotta necessità della previa intimazione di diffida, ha ritenuto che l’incompatibilità prevista dall’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel richiamare l’art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, presupponga l’esercizio effettivo della professione, esercizio non provato dal Comune, che si era limitato ad accertare l’avvenuta iscrizione all’albo professionale, senza poter reputare sufficiente a tal fine la lettera sottoscritta dal dipendente in qualità di Avvocato ed in base al quale l’ente aveva appreso del fatto in contestazione, perché, in disparte l’episodicità della condotta, la missiva non costituiva un atto tipico della professione forense. 2.1. I giudici d’appello hanno, dunque, ritenuto insussistente il fatto contestato, valutazione che avrebbe comportato l’ordine di reintegrazione del dipendente, omessa solo perché nel mentre era sopraggiunto il 3 collocamento in quiescenza. Hanno, quindi, limitato la statuizione conseguente alla ritenuta illegittimità del recesso alla condanna dell’ente al pagamento delle retribuzioni nella misura di ventiquattro mensilità. 3. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Comune di Canicattì sulla base di due motivi. PA AD resiste con controricorso illustrato da memoria. L’INPS si è limitato a depositare agli atti procura alle liti. 4. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, confermate oralmente nella pubblica udienza, insistendo per l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento dell’ulteriore censura. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957, dell’art. 1, commi 60 e 61, della legge n. 662 del 1996, dell’art. 1 della legge n. 339 del 2003, dell’art. 18 della legge n. 247 del 2012, degli artt. 97 e 98 Cost., dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 59, comma 9, punto 2, lett. f), del CCNL-funzioni locali 2016-2018 del 21/05/2018, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La Corte d’appello sarebbe incorsa in palese violazione del regime di incompatibilità assoluta tra lo status di pubblico dipendente e la professione di avvocato, laddove ha ritenuto che, per la configurabilità della situazione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, non sia sufficiente la mera iscrizione all’albo professionale, ma occorra il concreto svolgimento di un’attività libero professionale. 2. Con il secondo mezzo si censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957, dell’art. 1, commi 60 e 61, legge n. 662/1996, dell’art. 1 della legge n. 339 del 2003, dell’art. 18 della legge n. 247/2012, degli artt. 97 e 98 Cost., degli artt. 1175, 1375 e 2105 c.c., dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 59, comma 4 9, punto 2, lett. f), del CCNL-funzioni locali 2016- 2018 del 21/05/2018, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. La Corte d’appello sarebbe incorsa in errore di diritto, laddove ha ritenuto che il Comune di Canicattì avrebbe dovuto provare l’esercizio effettivo ed abituale dell’attività professionale, anziché ritenere assolto l’onere probatorio gravante sull’Ente comunale per essere documentata ed incontestata l’iscrizione all’albo degli avvocati di Velletri, quale “avvocato straniero” del dipendente comunale. 3. Il primo motivo è fondato nei termini di seguito specificati, con assorbimento della seconda censura. Infatti, questa Corte ha già affermato che la disciplina prevista dalla legge n. 339 del 2003, che sancisce l’incompatibilità tra impiego pubblico part-time ed esercizio della professione forense, è diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali, da un lato, l’imparzialità e il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), nonché, dall’altro, l’indipendenza della professione forense, in quanto strumentale all’effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost., così delineando un sistema radicalmente contrario alla coesistenza delle due figure lavorative nella stessa persona (Cass. Sez. L., 13/04/2021, n. 9660). E’, dunque, condivisibile il rilievo del Pubblico Ministero, secondo cui l’incompatibilità assoluta della funzione di pubblico dipendente con l’esercizio della professione forense è posta a tutela di interessi di rango costituzionale quali l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e mira ad evitare il sorgere di un possibile contrasto tra l’interesse privato del pubblico dipendente e l’interesse della pubblica amministrazione. In questo senso, è stato chiarito (Cass. Sez. L, 15/11/2023, n. 31776), che i casi di compatibilità costituiscono eccezioni ad una regola, quella dell’incompatibilità, che è stata voluta dal legislatore al fine di evitare i rischi che derivano, anche per i possibili conflitti di interessi, dalla indebita commistione tra attività forense e pubblico impiego (Corte cost. n. 5 390/2006); regola che si fonda su una valutazione legislativa, discrezionale ma non irrazionale, di maggior pericolosità del connubio avvocatura- pubblico impiego, che la Corte costituzionale (sempre Corte cost. 390/2006 cit.) ha già espressamente così spiegato, talché è conseguenziale l’apprezzamento normativo presuntivo in termini di pericolosità di una commistione in tal senso (cfr. Cass. Sez. L, n. 9660 del 2021, cit.). Pertanto, in continuità con tale interpretazione, è erroneo il convincimento della Corte d’appello in ordine alla necessità dell’effettivo esercizio della professione forense per integrare l’incompatibilità prevista dalla norma, essendo sufficiente la mera iscrizione all’albo forense per configurare, ex se, il rischio connesso alla violazione dell’obbligo di comportamento, già insito nell’opzione legislativa, «non potendo ritenersi priva di qualsiasi razionalità una valutazione -operata dal legislatore -di maggiore pericolosità e frequenza di tali inconvenienti quando la «commistione» riguardi la professione forense»(Corte Cost. n. 390/2006, cit.). 4. Occorre, tuttavia, ribadire la distinzione fra la sussistenza della situazione di incompatibilità ed il rilievo disciplinare della condotta, sul piano dell’irrogazione della sanzione (in tal senso, già Cass. Sez. L, 19/01/2006, n. 967 e successive conformi, fra cui Cass. Sez. L, 06/08/2018, n. 20555). Di conseguenza, se, da un lato, è erronea la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale in ordine alla insussistenza del fatto contestato per aver escluso l’incompatibilità, dall’altro la verifica della legittimità del licenziamento intimato proprio in relazione alla contestata incompatibilità impone di vagliare la proporzionalità della sanzione irrogata in relazione al contesto multifattoriale della vicenda in esame, quale valutazione riservata al giudice di merito. 5. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata alla Corte d’appello di Palermo, in diversa 6 composizione, per nuovo esame nei termini sopra chiariti, oltre che per la regolamentazione delle spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbita l’ulteriore censura, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulla regolamentazione delle spese anche del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/02/2026. La Consigliera LE FE La Presidente NA Di OL