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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 31/10/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3485/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'RE Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 31/7/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato BARBARA ERCOLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Francesco Carrara n.38, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: «1) I coniugi e vivranno separati con l'obbligo del reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto, ognuno libero di stabilire la propria residenza, domicilio e dimora ove ritenga più opportuno, con l'impegno di comunicarsi, senza formalità, ogni relativo cambiamento. Per_ 2) I figli , RE e continueranno ad abitare – ed avere residenza – nella casa familiare Per_2 sita in Lucca, Via della Maulina n. 1586, dove i coniugi hanno raggiunto l'accordo di alternarsi, onde garantire ai figli stessi equilibrio e stabilità anche dal punto di vista delle abitudini e dell'ambiente di vita quotidiano. L'alternanza dei genitori nella casa familiare avverrà secondo una turnazione settimanale, per cui ciascun genitore abiterà nella casa coniugale con i figli dal lunedì mattina sino al lunedì mattina della settimana successiva, assecondando ove possibile l'attività di trasferta del Sig. che Parte_1 si occuperà quindi dei figli quando non impegnato in attività lavorativa fuori sede, ma pur sempre rispettando l'alternanza settimanale.
1 Nel rispetto del regime di alternanza, le parti si impegnano ad uscire dalla casa familiare nei giorni di spettanza dell'altro. Per le principali festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori o comunque verrà gestito di anno in anno tra le parti, mentre durante le vacanze estive la frequentazione dei figli con i genitori potrà avvenire anche per periodi continuativi ed on ogni caso si dovrà tenere conto dei desideri e delle richieste degli stessi. Per_
3) Per i figli e RE, entrambi maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, non dovrà essere disposto alcun regime in merito all'affidamento, mentre il figlio minore verrà Per_2 affidato ad entrambi i genitori che congiuntamente esercitano sullo stesso la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative, a titolo esemplificativo, all'istruzione, all'educazione e alla salute nonché quelle relative ad un eventuale trasferimento della sua residenza, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà assumerle anche unilateralmente nei periodi di permanenza del figlio presso di sé. I ricorrenti si impegnano l'uno verso l'altro a comunicarsi, tempestivamente e direttamente, ogni questione inerente le problematiche e/o necessità dei figli, e altresì ad essere collaborativi tra di loro.
4) La casa coniugale, come detto, sita in Lucca, Via della Maulina n. 1586, viene assegnata al Sig.
Parte_1
5) Le parti, considerando la paritaria alternanza delle stesse nella casa familiare e la loro situazione economica, concordano che ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario dei tre figli durante il periodo in cui li avrà con sé. Le parti concordano che le spese, che comunque rientrano nel mantenimento ordinario quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- abbigliamento, compresi i cambi di stagione;
- materiale scolastico di cancelleria (ad eccezione del corredo scolastico di inizio anno che già di per sé costituisce spesa straordinaria);
- Medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali);
- Ricarica cellulare;
- Trattamenti estetici (parrucchiere, estetista) e prodotti specifici per la cura della persona acquistati al di fuori della grande distribuzione;
- Attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali); saranno gestite alla stregua delle spese straordinarie e poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Pertanto il genitore che sosterrà la spesa durante il periodo di sua permanenza con i figli dovrà documentarla e presentarla all'altro genitore alla fine di ogni mese per ottenere il rimborso nella quota parte indicata, rimborso che dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo.
6) Le spese straordinarie universitarie e scolastiche, mediche, sportive e ricreative che saranno sostenute nell'interesse dei figli, come dettagliate nel protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Lucca per i giudizi di separazione e divorzio al quale si rimanda, saranno poste – se previamente concordate laddove di importo superiore a € 100,00 – a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, con l'obbligo di rimborso come indicato nel paragrafo che precede.
7) L'assegno unico avverrà attribuito nella misura del 50% ad entrambi i genitori e le detrazioni
2 fiscali inerenti le spese sostenute da entrambi i genitori per i figli saranno poste al 50% tra gli stessi.
8) Le parti – considerata l'alternanza nella casa familiare e la rispettiva condizione economica – concordano che le utenze relative alla casa familiare sita in Lucca, Via della Maulina n. 1586, saranno sostenute al 50% tra le stesse. Qualora l'alternanza non sia paritaria le parti convengono che verranno calcolati i giorni di rispettiva occupazione, ai fini della corresponsione delle utenze.
9) I mobili e comunque gli arredi della casa coniugale saranno divisi tra le parti in base alla provenienza e/o proprietà nel momento in cui l'alternanza dei genitori nella casa cesserà per qualsiasi ragione.
10) Le autovetture: a) Jeep Grand Cherokee – targata AZ448GX – intestata alla Sig.ra Parte_2
b) 500L – targata FN363PD – intestata alla Sig.ra Parte_2
c) Quadriciclo Ligier – targato X92658 – intestato alla Sig.ra Parte_2
d) Jeep Grand Cherokee – targato CR128FG - intestata al Sig. Parte_1
e) Moto Beta Race 125 – intestata al Sig. Parte_1
f) Fiat Stilo – targata CE254VW – intestata al Sig. Parte_1
g) Motociclo Piaggi “Si” – targato 04ZPF – FN57814 – intestato alla Sig.ra Parte_2 rimarranno rispettivamente intestate ai proprietari, che si faranno carico di ogni onere ad esse relativo. Resta inteso che laddove uno o più dei suddetti veicoli sia destinato, per accordo tra le parti, all'uso dei figli, i relativi oneri e costi saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% da rimborsare alla stregua delle spese straordinarie e di cui al punto 5 che precede.
11) I coniugi concordano che ogni rapporto bancario/finanziario (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: conti correnti, dossier, titoli…) agli stessi intestato, rimarrà di esclusiva titolarità dei medesimi.
12) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, disponendo ciascuno di un proprio reddito e quindi rinunciano l'uno nei confronti dell'altro alla richiesta di qualsiasi contributo al mantenimento.
13) I ricorrenti dichiarano di aver regolamentato in separata sede, bonariamente e contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, ogni altra questione economica tra loro pendente da decidersi all'interno del presente giudizio.
14) Entrambi i coniugi autorizzano, sin da adesso, il rilascio ed il rinnovo dei necessari documenti per l'espatrio per motivi turistici, per essi e per il figlio minore.
15) Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
16) I ricorrenti, in attesa che la separazione venga omologata dal Tribunale di Lucca, convengono di dare immediata esecuzione ai patti di cui sopra». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 12/10/2002, dal quale sono nati i tre figli (nata il Per_1
21/2/2003), RE (nato il [...]), entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, e (nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di Per_2 ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
3 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 12/10/2002, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 243, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2002, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'RE Giudice riunito in camera di consiglio in data 22/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 31/7/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato BARBARA ERCOLI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via Francesco Carrara n.38, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate: «1) I coniugi e vivranno separati con l'obbligo del reciproco Parte_1 Parte_2 rispetto, ognuno libero di stabilire la propria residenza, domicilio e dimora ove ritenga più opportuno, con l'impegno di comunicarsi, senza formalità, ogni relativo cambiamento. Per_ 2) I figli , RE e continueranno ad abitare – ed avere residenza – nella casa familiare Per_2 sita in Lucca, Via della Maulina n. 1586, dove i coniugi hanno raggiunto l'accordo di alternarsi, onde garantire ai figli stessi equilibrio e stabilità anche dal punto di vista delle abitudini e dell'ambiente di vita quotidiano. L'alternanza dei genitori nella casa familiare avverrà secondo una turnazione settimanale, per cui ciascun genitore abiterà nella casa coniugale con i figli dal lunedì mattina sino al lunedì mattina della settimana successiva, assecondando ove possibile l'attività di trasferta del Sig. che Parte_1 si occuperà quindi dei figli quando non impegnato in attività lavorativa fuori sede, ma pur sempre rispettando l'alternanza settimanale.
1 Nel rispetto del regime di alternanza, le parti si impegnano ad uscire dalla casa familiare nei giorni di spettanza dell'altro. Per le principali festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori o comunque verrà gestito di anno in anno tra le parti, mentre durante le vacanze estive la frequentazione dei figli con i genitori potrà avvenire anche per periodi continuativi ed on ogni caso si dovrà tenere conto dei desideri e delle richieste degli stessi. Per_
3) Per i figli e RE, entrambi maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, non dovrà essere disposto alcun regime in merito all'affidamento, mentre il figlio minore verrà Per_2 affidato ad entrambi i genitori che congiuntamente esercitano sullo stesso la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative, a titolo esemplificativo, all'istruzione, all'educazione e alla salute nonché quelle relative ad un eventuale trasferimento della sua residenza, saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore potrà assumerle anche unilateralmente nei periodi di permanenza del figlio presso di sé. I ricorrenti si impegnano l'uno verso l'altro a comunicarsi, tempestivamente e direttamente, ogni questione inerente le problematiche e/o necessità dei figli, e altresì ad essere collaborativi tra di loro.
4) La casa coniugale, come detto, sita in Lucca, Via della Maulina n. 1586, viene assegnata al Sig.
Parte_1
5) Le parti, considerando la paritaria alternanza delle stesse nella casa familiare e la loro situazione economica, concordano che ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento ordinario dei tre figli durante il periodo in cui li avrà con sé. Le parti concordano che le spese, che comunque rientrano nel mantenimento ordinario quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- abbigliamento, compresi i cambi di stagione;
- materiale scolastico di cancelleria (ad eccezione del corredo scolastico di inizio anno che già di per sé costituisce spesa straordinaria);
- Medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali);
- Ricarica cellulare;
- Trattamenti estetici (parrucchiere, estetista) e prodotti specifici per la cura della persona acquistati al di fuori della grande distribuzione;
- Attività ricreative abituali (cinema, feste, attività conviviali); saranno gestite alla stregua delle spese straordinarie e poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Pertanto il genitore che sosterrà la spesa durante il periodo di sua permanenza con i figli dovrà documentarla e presentarla all'altro genitore alla fine di ogni mese per ottenere il rimborso nella quota parte indicata, rimborso che dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo.
6) Le spese straordinarie universitarie e scolastiche, mediche, sportive e ricreative che saranno sostenute nell'interesse dei figli, come dettagliate nel protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Lucca per i giudizi di separazione e divorzio al quale si rimanda, saranno poste – se previamente concordate laddove di importo superiore a € 100,00 – a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, con l'obbligo di rimborso come indicato nel paragrafo che precede.
7) L'assegno unico avverrà attribuito nella misura del 50% ad entrambi i genitori e le detrazioni
2 fiscali inerenti le spese sostenute da entrambi i genitori per i figli saranno poste al 50% tra gli stessi.
8) Le parti – considerata l'alternanza nella casa familiare e la rispettiva condizione economica – concordano che le utenze relative alla casa familiare sita in Lucca, Via della Maulina n. 1586, saranno sostenute al 50% tra le stesse. Qualora l'alternanza non sia paritaria le parti convengono che verranno calcolati i giorni di rispettiva occupazione, ai fini della corresponsione delle utenze.
9) I mobili e comunque gli arredi della casa coniugale saranno divisi tra le parti in base alla provenienza e/o proprietà nel momento in cui l'alternanza dei genitori nella casa cesserà per qualsiasi ragione.
10) Le autovetture: a) Jeep Grand Cherokee – targata AZ448GX – intestata alla Sig.ra Parte_2
b) 500L – targata FN363PD – intestata alla Sig.ra Parte_2
c) Quadriciclo Ligier – targato X92658 – intestato alla Sig.ra Parte_2
d) Jeep Grand Cherokee – targato CR128FG - intestata al Sig. Parte_1
e) Moto Beta Race 125 – intestata al Sig. Parte_1
f) Fiat Stilo – targata CE254VW – intestata al Sig. Parte_1
g) Motociclo Piaggi “Si” – targato 04ZPF – FN57814 – intestato alla Sig.ra Parte_2 rimarranno rispettivamente intestate ai proprietari, che si faranno carico di ogni onere ad esse relativo. Resta inteso che laddove uno o più dei suddetti veicoli sia destinato, per accordo tra le parti, all'uso dei figli, i relativi oneri e costi saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% da rimborsare alla stregua delle spese straordinarie e di cui al punto 5 che precede.
11) I coniugi concordano che ogni rapporto bancario/finanziario (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: conti correnti, dossier, titoli…) agli stessi intestato, rimarrà di esclusiva titolarità dei medesimi.
12) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, disponendo ciascuno di un proprio reddito e quindi rinunciano l'uno nei confronti dell'altro alla richiesta di qualsiasi contributo al mantenimento.
13) I ricorrenti dichiarano di aver regolamentato in separata sede, bonariamente e contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, ogni altra questione economica tra loro pendente da decidersi all'interno del presente giudizio.
14) Entrambi i coniugi autorizzano, sin da adesso, il rilascio ed il rinnovo dei necessari documenti per l'espatrio per motivi turistici, per essi e per il figlio minore.
15) Le spese del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
16) I ricorrenti, in attesa che la separazione venga omologata dal Tribunale di Lucca, convengono di dare immediata esecuzione ai patti di cui sopra». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 12/10/2002, dal quale sono nati i tre figli (nata il Per_1
21/2/2003), RE (nato il [...]), entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, e (nato il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di Per_2 ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
3 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi Parte_1 Pt_2 uniti in matrimonio in Lucca (LU) in data 12/10/2002, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 243, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2002, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 22/10/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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