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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 13/06/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Nella persona della dott.ssa Valeria Peritore, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 157 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2014 vertente
TRA
(P.IVA. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliata in Catania, via Capace n. 16, presso lo studio professionale dell'Avv. Salvatore Bonarrigo ( , che la Email_1 rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto introduttivo;
OPPONENTE
CONTRO
(P.IVA. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Grammichele (CT), Via Vincenzo Gioberti
n. 39 presso lo studio professionale dell'Avv. Simona Attaguile, rappresentata e difesa dall'Avv.
Roberto Ponte ( giusta procura in calce al ricorso per decreto Email_2
ingiuntivo
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 23.05.2024 sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sola parte opposta ha precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta da intendersi qui integralmente richiamate. La causa è stata quindi assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 06.02.2014, l' ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 337/2013 emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 19.12.2013, e notificato in data 08.01.2014, con il quale era stato alla stessa ingiunto di pagare in favore della ricorrente, oggi opposta, la somma di € 50.452,78, oltre accessori per il mancato pagamento delle fatture n. 7607 del 15.11.11, n. 7966 del 30.11.11, n. 735 del 30.01.2012, n.958 del 15.02.2012,
n.1527 del 29.02.2012, n.1986 del 15.03.2012, n. 2665 del 15.04.2012, e nota di credito n. 3924 del
16.06.2012.
L'opponente, a sostegno dell'opposizione proposta, ha dedotto di non aver commissionato né ricevuto alcun tipo di prestazione da parte dell'opposta; e ha disconosciuto ex art. 214 c.p.c. tutte le firme “alla stessa riconducibili, apposte nei 7 documenti di trasporto, allegati in atti (…) e specificatamente, tutte le sottoscrizioni ivi apposte nelle parti ovi è indicata la dicitura “firma del destinatario”.
Con comparsa del 02.10.2014, si è costituita la convenuta che ha Controparte_1
chiesto il rigetto dell'opposizione proposta, rilevandone l'infondatezza.
L'opposta, in particolare, ha precisato che ognuna delle sette fatture azionate era direttamente collegata ad uno specifico DDT e ha dedotto che la merce (cartoni stesi da montare) veniva inviata dalla creditrice opposta, per conto della debitrice opponente, al centro di montaggio di Palagonia presso la ditta G OX di ES Di RO, la quale la ritirava e provvedeva al montaggio e alla consegna delle scatole all'odierna opponente. Ha infine allegato che l'opponente – seppur diffidata al pagamento del quantum recato nelle fatture azionate – non ha mai fornito alcun riscontro, né contestato le pretese creditorie.
Con ordinanza del 01.12.2014, il Giudice ha rigettato l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e ha assegnato i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa – istruita tramite produzione documentale ed escussione dei testi di parte opposta, ed assegnata nelle more all'odierna decidente – è stata trattenuta per la decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Prima di passare in rassegna i motivi posti a fondamento della spiegata opposizione, occorre valutare le refluenze in ordine alla mancata comparizione del procuratore della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, stante l'assenza del procuratore di parte opponente all'udienza all'uopo fissata.
Come è noto, la funzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni è quella di precisare le domande ed eccezioni già proposte (essendo le parti già incorse nelle decadenze e le preclusioni già previste dagli artt. 167, 183 e 184 c.p.c.) o l'abbandono di alcune di esse. Conseguentemente, nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate in atto introduttivo (cfr.
Cass. civ., n. 4664 del 2021; Cass. civ., n., 22360 del 2013).
Nella fattispecie, non avendo parte opponente presenziato a nessuna delle udienze successive alla prima né depositato ulteriori atti difensivi, devono ritenersi ferme le conclusioni formulate in seno all'atto di citazione.
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Tanto premesso, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esplicate.
In punto di diritto, si osserva che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. un., n. 13533 del 2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni (su tutte, cfr. Cass. S.U., n. 13533 del 2001).
Questo principio non viene derogato in caso di opposizione a decreto ingiuntivo che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto – che ha posizione sostanziale di attore – e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente – che assume posizione sostanziale di convenuto (ex multis, Cass. civ., n. 22123 del 2009; Tribunale Catanzaro n.
1507 del 2023; Tribunale Milano, n. 231 del 2022).
Il creditore, pertanto, nell'ottica del corretto riparto dell'onere probatorio è tenuto a fornire la prova della sussistenza del suo diritto di credito, anche integrando la documentazione già posta alla base dell'emesso provvedimento monitorio.
Nella fattispecie, il decreto ingiuntivo opposto è stato ottenuto sulla scorta di sette fatture (n.
7607 del 15.11.2011 per € 1.669,80; n. 7966 del 30.11.2011 per € 14.154,01; n. 735 del 31.01.2012 per € 8.017,87; n. 958 del 15.02.2012 per € 2.683,55; n. 2665 del 15.04.2012 per € 7.230,32; n. 1986 del 15.03.2012 per € 13.602,48; n. 1527 del 29.02.2012 per € 4.045,97), tutte corredate dai relativi
DDT (n. 201667 16.02.2012; n. 201482 del 13.02.2012; n. 200921 del 27.01.2012 ; n. 212109 del 23.11.2011; n. 203547 del 05.04.2012; n. 202269 del 02.03.2012; 202747 del 15.03.2012), emesse dallo a carico dell' Controparte_1 Parte_1
In particolare, dai documenti di trasporto prodotti già in sede monitoria, si evince che l'odierna opposta ha spedito la merce (cartoni stesi da montare) alla ditta G OX di ES Di RO (cfr.
DDT allegati al ricorso monitorio, sottoscritti dal soggetto preposto dalla G OX).
Nel presente giudizio, inoltre, l'opposta ha prodotto 79 bolle di trasporto (cfr. doc. nn. da 4 a
83 allegate alla comparsa di costituzione) sottoscritte dal rappresentante della opponente, e non contestate da quest'ultima, che attestano che le scatole, dopo essere state montate, sono state consegnate dalla ditta G OX di ES di RO all' (cfr. DDT allegati alla Parte_1 comparsa di costituzione, ove, alla voce “Luogo di destinazione” si legge il nome “Az. CP_2
Via Garibaldi 95046 Palagonia”).
[...]
Ad ulteriore suffragio di quanto allegato, parte opposta ha altresì prodotto la corrispondenza tra la medesima e la predetta G OX, in cui si fa esplicito riferimento, tra l'altro, alla cliente
[...]
e a specifici ordini dalla stessa effettuati (cfr. doc. 85 allegato alle memorie 183 comma Parte_1
6 n. 2 c.p.c. di parte opposta).
A ciò si aggiunga che anche l'istruttoria orale svolta ha confermato la sussistenza dei rapporti commerciali tra la società la ditta G OX di ES di RO e l' Controparte_1 [...]
Parte_1
Infatti, entrambi i testi escussi – dell'attendibilità dei quali non vi è ragione di dubitare, considerate la intrinseca congruenza delle deposizioni rese nonché la coerenza delle stesse rispetto alle altre risultanze probatorie – hanno confermato la prassi commerciale esistente tra le parti.
La teste , dipendente dello , ha in particolare dichiarato che Testimone_1 Controparte_1
“il Sig. Di RO era il titolare della G OX che era un fornitore di servizi a cui la nostra ditta si appoggiava. In particolare, il Di RO e la G OX provvedano all'assemblaggio delle cassette di agrumi. Inoltre vorrei precisare che la G OX oltre ad assemblare la cassetta provvedeva a consegnarla alle aziende per il confezionamento”.
Il teste ha, altresì, confermato la circostanza recata nel capitolo n. 2 di parte Testimone_2 convenuta, ovvero che la G OX dopo aver ricevuto la merce e provveduto all'assemblaggio, la consegnasse, sempre per conto dello , al cliente finale. Controparte_1
Dalle risultanze documentali, si evince dunque la sussistenza di un'operazione negoziale tra le parti, che prevedeva la consegna della merce indicata nelle fatture azionate, da parte dello alla ditta G OX, la quale provvedeva ad assemblare le scatole e a spedirle alla Controparte_1
cliente finale, Parte_1 Deve dunque ritenersi che parte opposta abbia ottemperato all'onere probatorio sulla stessa gravante, fornendo adeguata prova della sussistenza del rapporto negoziale con l Parte_1
da cui deriva il credito azionato.
Per contro, a fronte di tale articolato compendio probatorio, l'opponente ha formulato contestazioni assolutamente generiche, limitandosi a negare che l'opposta avesse effettuato, nei suoi confronti, le forniture indicate nelle fatture azionate e a disconoscere le firme apposte nei sette documenti di trasporto allegati al fascicolo monitorio.
Tale disconoscimento è inammissibile, poiché avente ad oggetto firme che sono pacificamente non riconducibili all'opponente, bensì al soggetto all'uopo preposto dalla ditta G OX di ES
Di RO.
Vale appena rammentare in proposito l'incontroverso principio secondo cui “l'onere di disconoscimento della scrittura privata previsto dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. presuppone che il documento prodotto contro una parte del processo provenga dalla parte stessa, mentre non opera nel diverso caso della scrittura proveniente da un terzo, non producendosi in tal caso l'effetto di inutilizzabilità della scrittura che - disconosciuta - non sia stata fatta oggetto di verificazione ex art.
216 cod. proc. civ. Ne consegue che, se la scrittura proveniente da un terzo sia stata disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta in giudizio, la stessa va valutata, con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della decisione” (cfr. Cass. n. 23155 del 2014).
Si rileva altresì che la società opponente non ha dedotto né provato la sussistenza di ulteriori fatti estintivi del diritto azionato da controparte.
La stessa non ha neppure coltivato le proprie difese oltre alla prima udienza di comparizione e non ha contestato le deduzioni di controparte circa la sussistenza dell'operazione negoziale trilaterale sopra descritta, né l'ulteriore documentazione prodotta dall'opposta, né ancora le risultanze dell'istruttoria orale svolta.
Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, deve dunque essere rigettata l'opposizione proposta da e deve essere integralmente confermato il decreto ingiuntivo n. 337/2013 del Parte_1
19.12.2013.
***********
La regolamentazione delle spese di lite si accorda al canone della soccombenza e dunque l'opponente deve essere condannata al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese del presente giudizio, liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 55/2014, per come aggiornato dal
D.M. n. 147/2022, facendo applicazione dei parametri tra i minimi e i medi delle tabelle allegate, tenuto conto della natura e del valore della causa, oltre che dell'attività svolta.
*********** In ultimo, deve rigettarsi la richiesta di condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. proposta da parte opposta, in quanto nel presente caso non è dato ravvisarsi la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa:
- RIGETTA l'opposizione proposta da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore e CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 337/2013 emesso da questo
Tribunale in data 19.12.2013, che DICHIARA definitivamente esecutivo;
- CONDANNA, l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento delle spese del presente giudizio in favore di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, che si liquidano in € 4.712,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
Caltagirone, 13.6.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore