Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 409/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo all'udienza cartolare del 10.04.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
724/2021 R.Gen.Aff.Cont.,
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1
di procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'avv. Gesuele Salvatore, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Corso Umberto I n. 228;
- APPELLANTE -
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione dall'avv.
Cimmino Roberto, presso il cui studio elettivamente domicilia in Somma Vesuviana, alla via Cavour, n. 22;
- APPELLATA –
NONCHE'
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Licia Polizio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Leopoldo Cassese n. 19;
Procedimento N. 409/2020 R.G. – Sentenza - Pag. 1
-APPELLATA-
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia n.
2420/2019.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo.
1. ha tempestivamente appellato la sentenza n. 2420/2019 pronunciata Parte_1
dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia e pubblicata il 07.08.2019, con la quale era stata rigettata la domanda da essa proposta nei confronti di per Controparte_1
conseguire la condanna di quest'ultima al risarcimento di tutti i danni biologici riportati a seguito della caduta avvenuta il 18.06.2013 alle ore 19:00 circa, al ristorante CP_1
in Somma Vesuviana alla via S. Maria delle Grazie a Castello, a causa di un
[...]
liquido non meglio specificato sul pavimento della sala ricevimento.
Nel motivare la sentenza, in questa sede impugnata, il primo Giudice aveva ritenuto interrotto il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa in custodia dalla condotta imprudente tenuta dalla danneggiata e dal fatto del terzo.
A fondamento dell'interposto gravame, l'appellante ha, in particolare, denunciato la violazione dell'art 2051 c.c. per non aver valorizzato il giudice di primo grado la responsabilità oggettiva prevista dalla norma. Ha, quindi, concluso per la integrale riforma della sentenza impugnata, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria e vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. Instauratosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il ristorante “ CP_1
(in prosieguo per brevità Ristorante), il quale ha sostenuto la correttezza della sentenza impugnata e ha insistito per il rigetto del gravame, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. In subordine, ha richiesto di essere manlevata da ogni pretesa attorea da parte della Controparte_2
4. Ha preso parte al solo giudizio d'appello la in persona del Controparte_2
legale rappresentante p.t., sostenendo la correttezza della sentenza di primo grado,
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chiedendone pertanto la conferma e la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
5. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.12.2023, poi differita per esigenze di ruolo al 17.12.2024. Indi, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, è stata rimandata all'udienza del 18 marzo 2025, all'esito della quale è stato disposto un breve rinvio alla odierna udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., così giungendo alla decisione del Tribunale.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, sotto il profilo dell'ammissibilità, giova osservare che, il presente giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 c.p.c. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità essendo l'atto di gravame conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c. contenendo i requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
Premesso che detta norma dispone che l'atto con cui si propone l'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione, va osservato che, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che poiché l'appello è un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi
“prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (cfr. Cassazione civile sez. I, 08/09/2023, n.26151).
Nel caso di specie, dalla lettura della citazione in appello si evince in maniera accettabilmente chiara che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace che ha rigettato la domanda di risarcimento danni per avere ritenuto che la condotta della
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avesse provocato l'interruzione del nesso causale tra l'evento dannoso e la Parte_1
cosa in custodia.
2. Nel merito, l'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
2.1 In diritto, l'azione proposta, relativa al risarcimento dei danni biologici riportati a seguito della caduta avvenuta nel Ristorante a causa di un liquido non meglio identificato, va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c., anche in forza della prospettazione attorea che ha invocato, in prima battuta, la posizione di proprietario-custode del Ristorante convenuto in relazione al bene de quo.
Come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., ord. N.
27724/2018) la formulazione dell'art. 2051 c.c. (“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”) evidenzia chiaramente che:
- “la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto fra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa” (Cass. n. 15761/2016);
- ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato
“cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'art. 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011);
- ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato;
- si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n.
12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa ed il danno;
- non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 c.c., la deduzione di omissioni o
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violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche, di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, sempre ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode;
- resta dunque fermo che, prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra la cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode rimane del tutto irrilevante ai fini dell'affermazione della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051
c.c.
Al riguardo, è stato da ultimo affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20943 del 2022, che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Tale essendo la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode - come detto- l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa responsabilità).
2.3. Il primo giudice, nel rigettare la domanda, ha fatto un buon governo delle coordinate ermeneutiche suesposte.
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Infatti, pur non volendo effettuare un'analisi volta ad accertare il carattere anomalo della condotta della danneggiata, il giudice di primo grado ha correttamente valorizzato nel caso di specie l'esistenza del cd. caso fortuito idoneo a recidere il nesso causale, rappresentato dalla condotta di un terzo -non meglio individuato- che verosimilmente abbia fatto cadere il liquido scivoloso su cui poi è caduta la Parte_1
Così come accertato dal primo giudice deve ritenersi provato che l'appellante sia caduta nelle circostanze di tempo e di luogo narrate nell'atto introduttivo e quindi in un luogo di proprietà del ristorante convenuto, ma altresì che l'evento dannoso non si è prodotto nell'ambito del dinamismo naturale della cosa atteso che, sotto il profilo eziologico, è stato determinato da un "...liquido scivoloso..." che, per il contesto in cui si è verificato appare qualificarsi come un evento imprevedibile ed inevitabile.
Infatti, come correttamente osservato dal primo giudice, dagli atti di causa non è stato individuato ne' il soggetto che avrebbe provocato la caduta del liquido ne' tantomeno è emerso da quanto tempo la suddetta sostanza era presente in loco, così da poter valutare l'eventuale inerzia del ristorante nella rimozione della sostanza.
Donde l'appello non può che essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
3. La integrale soccombenza della parte appellante (art. 91 c.p.c.) giustifica poi la condanna della stessa anche alle spese di lite del presente grado del giudizio nei confronti di entrambi gli appellati e ritenendo CP_1 Controparte_2 congrua nella specie l'applicazione dei parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento dal D.M. 55/2014 nella versione aggiornata dal D.M. 147/2022 per i procedimenti innanzi al Tribunale, in considerazione dell'attività in concreto svolta, ivi inclusa la fase di trattazione sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n.
14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art.
350 c.p.c.”).
5. Inoltre, il rigetto dell'appello e la sua proposizione in epoca successiva al 30.01.2013, costituiscono le condizioni per dare atto della sussistenza ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, della sanzione a carico
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dell'appellante pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , avverso la sentenza n. 2420/2019 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata
2. condanna l'appellante a rifondere in favore di in persona del Controparte_1
legale rappresentane, le spese del presente grado del giudizio liquidate in euro 1.278,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
3. condanna l'appellante a rifondere in favore di in persona del Controparte_2
suo legale rappresentante p.t., le spese del presente grado del giudizio liquidate in euro
1.278,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.
1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Nola, 10.04.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Donatella Cennamo)
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