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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/01/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 3535 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
) RICORRENTE
contro
CP_1
(avv. MORREALE) RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ATP (art. 445 bis c.p.c.)
Il sig. on ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, c. 6, c.p.c. Parte_1 chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie previste dall'art. 3, L.
138/2001, con conseguente accertamento dello status di cieco parziale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Resiste in giudizio l' chiedendo confermarsi le conclusioni, a sé CP_1 favorevoli, assunte dall'esperto nominato dal Giudice nell'ambito dell'Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
Nel corso del presente giudizio, è parso opportuno rinnovare la c.t.u., onde accertare l'eventuale sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti clinici per il riconoscimento dello status controverso. All'esito delle operazioni peritali, la consulente nominata dal giudice ha osservato quanto segue:
“In capo al ricorrente risultano accertati: Parte_1
− visus in monocolo al di sotto di 1/20 (con o senza correzione);
− residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%;
− retinopatia diabetica con maculopatia (assenza della visione centrale, accertata da OCT retina e dal campo visivo);
− blefarocalasi gia accertata 12 anni orsono (che incide maggiormente sul campo visivo da un punto di vista palpebrale).
La discordanza tra falsi positivi e negativi riportati negli stessi esami trova motivazione nella demenza, nelle restrizioni perimetriche dovute al glaucoma, nella blefarocalasi
(tutti elementi che inducono nel paziente atteggiamenti posturali di compensazione che possono fargli ruotare il capo nel corso dell'esame procurando valori che vengono interpretati automaticamente dal macchinario ora come falsi positivi, ora come falsi negativi).
Di contro non vi e mai stata contrarietà nell'evidenziare una grave alterazione centrale dei campi visivi eseguiti, dove la severa maculopatia giustifica e determina tale alterazione perimetrica centrale, mentre la postura del paziente, in questa circostanza, non può condizionare l'esame.
Pertanto, posto che rientrano nella definizione di cieco parziale (cosiddetti “ventesimisti”) le persone:
• che presentano residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore anche con eventuale correzione
• il cui residuo perimetrico binoculare e inferiore al 10% accertato tramite campo visivo condotto in visione binoculare.
Con ragionamento analitico-deduttivo si deve concludere che il signor Parte_1 presentava al momento della domanda amministrativa e presenta tutt'oggi le
[...] condizioni mediche di cieco parziale ai sensi dell'articolo 3 della Legge 138/2001.”
Le risultanze della consulenza medico - legale appaiono pienamente condivisibili, in quanto congruamente motivate e, oltre tutto, non contestate dai c.t.p. delle parti. In considerazione di ciò, sono accertati la sussistenza in capo al ricorrente delle condizioni sanitarie previste dall'art. 3, L. 138/2001, e lo status di cieco parziale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Le spese di lite (comprensive dell'onorario del c.t.p. pari ad € 353,82, come da fatture versate in atti) e quelle di C.T.U. di entrambe le fasi (liquidate con separati decreti) sono poste a carico dell' (con distrazione in favore del CP_1 procuratore antistatario), soccombente.
P.Q.M.
visto l'art. 445 bis c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta e dichiara la sussistenza in capo al ricorrente delle condizioni sanitarie previste dall'art. 3, L. 138/2001, e lo status di cieco parziale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
dichiara tenuto e condanna l' al pagamento delle spese processuali di CP_1 entrambe le fasi che liquida in € 5.800,00, oltre c.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, nonché di € 353,82 per anticipazioni;
pone a carico dell' le spese di C.T.U. di entrambe le fasi. CP_1
Così deciso in Torino, il 28 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Minuta redatta dalla M.O.T. dott.ssa Marina Spoletini
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 3535 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
) RICORRENTE
contro
CP_1
(avv. MORREALE) RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione all'ATP (art. 445 bis c.p.c.)
Il sig. on ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, c. 6, c.p.c. Parte_1 chiede accertarsi la sussistenza delle condizioni sanitarie previste dall'art. 3, L.
138/2001, con conseguente accertamento dello status di cieco parziale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Resiste in giudizio l' chiedendo confermarsi le conclusioni, a sé CP_1 favorevoli, assunte dall'esperto nominato dal Giudice nell'ambito dell'Accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c.
Nel corso del presente giudizio, è parso opportuno rinnovare la c.t.u., onde accertare l'eventuale sussistenza, in capo al ricorrente, dei presupposti clinici per il riconoscimento dello status controverso. All'esito delle operazioni peritali, la consulente nominata dal giudice ha osservato quanto segue:
“In capo al ricorrente risultano accertati: Parte_1
− visus in monocolo al di sotto di 1/20 (con o senza correzione);
− residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%;
− retinopatia diabetica con maculopatia (assenza della visione centrale, accertata da OCT retina e dal campo visivo);
− blefarocalasi gia accertata 12 anni orsono (che incide maggiormente sul campo visivo da un punto di vista palpebrale).
La discordanza tra falsi positivi e negativi riportati negli stessi esami trova motivazione nella demenza, nelle restrizioni perimetriche dovute al glaucoma, nella blefarocalasi
(tutti elementi che inducono nel paziente atteggiamenti posturali di compensazione che possono fargli ruotare il capo nel corso dell'esame procurando valori che vengono interpretati automaticamente dal macchinario ora come falsi positivi, ora come falsi negativi).
Di contro non vi e mai stata contrarietà nell'evidenziare una grave alterazione centrale dei campi visivi eseguiti, dove la severa maculopatia giustifica e determina tale alterazione perimetrica centrale, mentre la postura del paziente, in questa circostanza, non può condizionare l'esame.
Pertanto, posto che rientrano nella definizione di cieco parziale (cosiddetti “ventesimisti”) le persone:
• che presentano residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore anche con eventuale correzione
• il cui residuo perimetrico binoculare e inferiore al 10% accertato tramite campo visivo condotto in visione binoculare.
Con ragionamento analitico-deduttivo si deve concludere che il signor Parte_1 presentava al momento della domanda amministrativa e presenta tutt'oggi le
[...] condizioni mediche di cieco parziale ai sensi dell'articolo 3 della Legge 138/2001.”
Le risultanze della consulenza medico - legale appaiono pienamente condivisibili, in quanto congruamente motivate e, oltre tutto, non contestate dai c.t.p. delle parti. In considerazione di ciò, sono accertati la sussistenza in capo al ricorrente delle condizioni sanitarie previste dall'art. 3, L. 138/2001, e lo status di cieco parziale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Le spese di lite (comprensive dell'onorario del c.t.p. pari ad € 353,82, come da fatture versate in atti) e quelle di C.T.U. di entrambe le fasi (liquidate con separati decreti) sono poste a carico dell' (con distrazione in favore del CP_1 procuratore antistatario), soccombente.
P.Q.M.
visto l'art. 445 bis c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,
accerta e dichiara la sussistenza in capo al ricorrente delle condizioni sanitarie previste dall'art. 3, L. 138/2001, e lo status di cieco parziale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
dichiara tenuto e condanna l' al pagamento delle spese processuali di CP_1 entrambe le fasi che liquida in € 5.800,00, oltre c.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, nonché di € 353,82 per anticipazioni;
pone a carico dell' le spese di C.T.U. di entrambe le fasi. CP_1
Così deciso in Torino, il 28 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Minuta redatta dalla M.O.T. dott.ssa Marina Spoletini