Articolo 9 della Legge 5 maggio 1989, n. 171
Articolo 8Articolo 10
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27 maggio 1989
Art. 9. 1. Il quarto comma dell'articolo 44 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , come modificato dalla legge 6 marzo 1976, n. 51 , e' sostituito dal seguente:
"Per le operazioni che richiedono l'intervento del Registro italiano navale, secondo le norme vigenti, le tariffe per l'intervento dello stesso sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile. Tali spese sono a carico degli interessati.
Per le operazioni previste dalla tabella allegata alla presente legge, i tributi in essa stabiliti sono ridotti della meta' se e' richiesto l'intervento del Registro italiano navale".
Nota all'art. 9:
Il testo dell' art. 44 della legge n. 50/1971 , gia' modificato dalla legge n. 193/1986 e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 44. - Per le prestazioni e i servizi da richiedere agli organi competenti gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella annessa alla presente legge.
Le modalita' di pagamento e riscossione dei diritti e dei compensi di cui al comma precedente saranno stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge.
I diritti ed i compensi previsti dalla tabella D ai numeri 5, 6, 7 e 8 del D.L. 31 luglio 1954, n. 533 , convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869 , per la navigazione marittima, e dalla tabella VI/ A, allegata al D.L. 21 dicembre 1966, n. 1090 , convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 14 , per la navigazione interna, non si applicano in materia di navigazione da diporto.
Per le operazioni che richiedono l'intervento del Registro italiano navale, secondo le norme vigenti, le tariffe per l'intervento dello stesso sono approvate con decreto del Ministro della marina mercantile. Tali spese sono a carico degli interessati. Per le operazioni previste dalla tabella allegata alla presente legge, i tributi in essa stabiliti sono ridotti della meta' se e' richiesto l'intervento del Registro italiano navale".
Entrata in vigore il 27 maggio 1989