TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito della lettura del dispositivo all'udienza del 25.2.2025, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 8864/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' Parte_1 avv. LEPORE DAVIDE, con cui è domiciliata telematicamente ricorrente
e
, rapp.ta e difesa dall' avv. VITAGLIANO MOCCIA GIOVANNA Controparte_1
ANTIDA, con cui elett.te domiciliata come in atti resistente
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo depositato il 12.4.2025, l'istante di cui in epigrafe, premesso che, depositava ricorso per decreto Controparte_1 ingiuntivo R.G. 3093/2024 innanzi il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e
Previdenza, al fine di ottenere il pagamento del credito a titolo di T.F.R., avendo lavorato con mansioni di estetista senza soluzione di continuità dal 02.11.2006 al
31.10.2023, allorquando cessava il rapporto di dipendenza a seguito di comunicazione del datore di lavoro di licenziamento, per un importo di €.
11.583,19 (undicimilacinquecentoottantatre/19), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, decorrenti dalla data di maturazione del credito all'effettivo soddisfo, nonché spese, diritti ed onorari con attribuzione al difensore anticipatario;
che, in data 02.03.2024, veniva concesso il D.I. n.
302/2024, che le riconosceva l'importo richiesto di €. 11.583,19, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sull'importo ricapitalizzato di anno in anno da di del dovuto all'effettivo soddisfo, nonché le spese del procedimento liquidate in complessivi €. 567,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'avvocato antistatario;
che tale decreto ingiuntivo veniva ritualmente notificato a mezzo P.E.C. in data 04.03.2024, alla società
[...]
in persona dell'Amm.re p.t. Sig. Controparte_2
; che, in data 30.04.2024, la società notificava ricorso in Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo, in uno al decreto di fissazione di udienza del
19.11.2024, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare: ritenere e dichiarare l'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti, qualificando come autonomo il rapporto di lavoro intercorso;
nel merito: dichiarare che il ricorrente nulla deve alla resistente, per tutte le causali indicate nel presente atto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase stragiudiziale e del presente giudizio oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatarii.”; che, a sostegno dell'opposizione, la società
[...] eccepiva il disconoscimento del rapporto di Controparte_2 lavoro di tipo subordinato e deduceva che l'emissione di buste paga non è sufficiente, quale solo elemento di prova, per desumere l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente. Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare: ritenere e dichiarare l'inesistenza del rapporto di lavoro subordinato tra le parti, qualificando come autonomo il rapporto di lavoro intercorso;
nel merito: dichiarare che il ricorrente nulla deve alla resistente, per tutte le causali indicate nel presente atto”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.
L'opposizione è infondata e, come tale, non può essere accolta.
Ed invero, la parte opponente contesta l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato in virtù del quale l'opposta ha agito per richiedere il t.f.r. in sede monitoria, ritenendo che per giurisprudenza della Cassazione le buste paga non possono costituire l'unico elemento determinante atto a comprovare l'esistenza del credito del lavoratore.
Orbene, l'assunto non può essere condiviso.
Se è vero che le buste paga dimostrano che il lavoratore riceve una retribuzione periodica ma esse, di per sé sole, non sono sufficienti a provare la subordinazione, dovendo il giudice valutare altri elementi, è altrettanto vero che, nella fattispecie per cui è causa, la natura subordinata del rapporto di lavoro è desumibile non solo dalle buste paga emesse dalla società datrice di lavoro, ma anche dall'estratto conto della dal quale risultano i bonifici comprovanti i Controparte_1 pagamenti mensili eseguiti da nonché dall'estratto Controparte_2 conto previdenziale, che documenta i contributi versati dalla società datrice CP_3 di lavoro nel corso del rapporto di lavoro, ed infine, ma non per importanza, dalla comunicazione di licenziamento consegnata a mano alla lavoratrice con conseguente comunicazione obbligatoria unificato dalla quale risulta che CP_4 la lavoratrice risulta assunta alle dipendenze con qualifica professionale di estetista in data 2.11.2006 e successivamente licenziata in data 31/10/2023.
Orbene, la comunicazione unilav è atto del datore di lavoro, con un rilevante valore probatorio che insieme alle altre prove di cui sopra conferma l'assunto di parte opposta.
Pertanto, è evidente che dal complesso della prova documentale, risulta poco credibile la tesi sostenuta dalla parte opponente la quale eccepiva l'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo che avrebbe voluto comprovare con testimoni. Orbene, le circostanze di cui alla chiesta prova sono state ritenute inammissibili considerato che alcune di esse attengono a qualifiche giuridiche, ovvero ininfluenti in quanto vertenti su circostanze relative alle modalità di organizzazione del lavoro, ( ad esempio orari e modalità di fissazione degli appuntamenti) i quali di per sé sono indici solo secondari dell'esistenza del rapporto di lavoro autonomo o subordinato, considerato che ogni attività lavorativa comporta un'organizzazione del lavoro.
Inoltre, l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'ammontare del credito dell'opposta per il Tfr maturato in virtù del rapporto di lavoro svolto dal
01.09.2006 al 31.10.2023 emerge, infine, dai modelli cu 2021 e 2022 che sono altrettanto atti di natura datoriale.
In definitiva, stante il complesso documentale agli atti del fascicolo monitorio e di quello odierno, si ritiene che sussistono tutti gli indici rivelatori dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essendo poco credibile la ricostruzione dei fatti operato dall'opponente, alla quale sono incontestabilmente riferibili tutti gli atti prodotti in causa.
Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo che dichiara definitivamente esecutivo;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.100,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali con attribuzione;
3) Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione
Si comunichi.
Napoli il 25/02/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo