Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 29/01/2026, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01796/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13983/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13983 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Di Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Formez Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per L'Ammodernamento delle P.A., non costituito in giudizio;
nei confronti
per l'annullamento
del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento del contingente complessivo di 12 unità di personale dirigenziale di livello non generale a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, nei profili: n. 9 dirigenti per l'area amministrativa, contabile e consolare (Codice 01); n. 3 dirigenti per l'area della promozione culturale (Codice 02), nella parte in cui a pag. 7 esclude dalla partecipazione le persone non vedenti, previa sospensione dell'efficacia e per l'accertamento del diritto della ricorrente alla partecipazione al suddetto concorso pubblico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Commissione Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il dott. LE LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che la ricorrente, -OMISSIS-” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) della l. 138/2001), ha impugnato, per violazione di legge, difetto di motivazione e violazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione, la clausola del bando che esclude dalla partecipazione al concorso le persone -OMISSIS-.
Rilevato che con ordinanza del 15 gennaio 2025, n. 172, è stata respinta l’istanza cautelare per carenza del fumus boni iuris ;
Considerato che nelle more del giudizio l’Amministrazione ha comunque consentito la partecipazione della ricorrente che, tuttavia, non ha superato la prova scritta e non è stata quindi ammessa alla prova orale;
Ritenuto pertanto che vada dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, come eccepito dalla difesa erariale;
Ritenuto infine che le spese della lite possano essere integralmente compensate in ragione dell’esito in rito e della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IC, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
LE LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE LO | RI IC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.