Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N.RG. 291/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 291 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
SONIA FRANZESE e RAFFAELLA CUGNETTO
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.01.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
29.01.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa del 6.09.2023, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n. 6309/22 RG, la riconosceva in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della L. 18/80, con decorrenza dalla data predetta;
- di aver notificato copia autentica del suddetto decreto di omologa all' in CP_1
data 6.09.2023;
- di aver trasmesso, in data 18.09.2023, alla competente sede zonale, il modello
AP70 attestante il possesso degli ulteriori requisiti necessari ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Con decreto in data 27.01.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
16.01.2025, fissata per la discussione della causa, con note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
Sebbene ritualmente evocato, l' non si è costituito in giudizio. CP_1
Peraltro, nel depositare le note suddette, la difesa di parte ricorrente ha rappresentato che “ ha elaborato la pratica solo in data 12.02.2024 ed ha CP_1
provveduto al pagamento dei ratei in data 29.02.2024, come si evince dalla comunicazione di liquidazione (MOD TE08) ed alla ricevuta di pagamento, allegate alle presenti note ( All. 02)”, chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, evidenziando come la liquidazione sia intervenuta successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Orbene, alla luce di quanto affermato da parte ricorrente in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti (mod. Te08 del 29.02.2024), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1
pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 16/01/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli