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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/12/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
OR LE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 518 / 2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: obbligo contributivo,
promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Giulia Di Paola
Ricorrente
Contro
(già ) in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rapp.te pro tempore CF rapp.ta e difesa dall'Avv. Elisabetta Schillaci P.IVA_1
resistente
e Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore CF , rapp.to e difeso P.IVA_2
dall'Avv. Alfonsino Imparato
resistente
Pagina 1 Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata.
CP_ Contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, ha dato prova della regolare notifica degli Ava presupposti, mediante la produzione documentale di cui in comparsa:
il n. 38011 (finale) è stato notificato il 18.12.2013; il n 3671 (finale) il 6.2.2014; il n
9784 (finale) il 25.9.2014; il n 6371 (finale) il 1.11.2015; il n 8454 (finale) il 28.10.2016
(rifiutato); il n. 8845 (finale) il 2.1.2017 (rifiutato); il n 8841 (finale) il 20.12.2018.
L'istituto di Riscossione ha poi dimostrato la tempestività dei successivi atti interruttivi di riscossione, per il tramite della intimazione di pagamento n. 297 2018 9000
810389000 notificata il 8.3.2019, prodotta agli atti
La Corte di Cassazione con sentenza n. 6887/15 ha sancito che grava sull'esattore l'onere di provare la regolare notificazione delle cartelle di pagamento depositando in giudizio la relata di notifica o gli avvisi di ricevimento;
cosa che è avvenuta nel procedimento in oggetto.
Posto pertanto alla base della decisione, la regolarità delle notifiche presupposte, va calcolato il termine relativo alla eccepita intervenuta prescrizione quinquennale.
Calcolando tale interruzione i termini prescrizionali e di decadenza non sono decorsi per gli Ava nn. 38011; 3671; 9784; 6371: tali Ava risultano inseriti nella intimazione di pagamento n. 297 2018 9000 810389000 notificata il 8.3.2019.
Detta intimazione ha interrotto i termini di prescrizione e pertanto al momento della notifica della successiva intimazione oggi impugnata, i crediti di cui ai detti Ava non sono prescritti.
Pagina 2 Per quanto riguarda gli Ava nn (finali) 8454; 8845 e 8841 va, nel caso di specie,
applicata la normativa relativa alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza di cui agli artt 68 Dl 18/2020 e art 12 Dlgs 159/2015 espressamente richiamato dal superiore art 68.
In applicazione tali articoli, durante il periodo emergenziale “covid 19”, i termini di prescrizione e decadenza sono stati sospesi per gg 542, dal 8.3.2020 al 31.8.2021.
Calcolando tale sospensione i termini prescrizionali e di decadenza non sono decorsi.
Ed invero la prescrizione dell'atto affidato all' matura ordinariamente nel periodo CP_4
tra l'8/03/2020 e il 31/12/2021, allora in tal caso la detta prescrizione è stata differita al
31/12/2023 (ovvero il 31/12 del secondo anno successivo al termine della sospensione)
così come previsto dal comma 2 dell'art.12 D.Lgs. 159/2015.
Tenuto conto che l'intimazione oggi impugnata è stata notificata il 15.1.2024 anche per tali AVA pertanto non è maturata alcuna prescrizione
Sulle eccezioni di regolarità delle notifiche a mezzo posta
Ed invero per la Corte di Cassazione (ord. n. 2339/2021) è valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), (V anche Cassazione n
6586/2025).
La Cassazione ha evidenziato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 890/1982 (Cass.
n. 8293/2018, Cass. n. 12083/2016, Cass. n. 17598/2010; n 6586/2025).
La Corte ha ricordato che, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si
Pagina 3 intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto).
Il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del Fisco: la Corte Costituzionale
(n. 175/2018) ha peraltro ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c.,
ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (Cass. n. 10131/2020).
In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di addebito senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.
Inoltre si ritiene che la prova del perfezionamento del procedimento della notifica tramite posta è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, l'atto deve ritenersi a lui ritualmente consegnato, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art
1335 cc (Cassazione n. 34765 del 2023)
Per tutti i motivi sopra esposti il ricorso non può trovare accoglimento
Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc, vista la dichiarazione reddituale agli atti
Pagina 4 P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
OR LE:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 23.12.2025
Il Giudice Gop
Dott. OR LE
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
OR LE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 518 / 2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: obbligo contributivo,
promossa da
nato a [...] il [...] CF , rapp.to e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv Giulia Di Paola
Ricorrente
Contro
(già ) in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rapp.te pro tempore CF rapp.ta e difesa dall'Avv. Elisabetta Schillaci P.IVA_1
resistente
e Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore CF , rapp.to e difeso P.IVA_2
dall'Avv. Alfonsino Imparato
resistente
Pagina 1 Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata.
CP_ Contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, ha dato prova della regolare notifica degli Ava presupposti, mediante la produzione documentale di cui in comparsa:
il n. 38011 (finale) è stato notificato il 18.12.2013; il n 3671 (finale) il 6.2.2014; il n
9784 (finale) il 25.9.2014; il n 6371 (finale) il 1.11.2015; il n 8454 (finale) il 28.10.2016
(rifiutato); il n. 8845 (finale) il 2.1.2017 (rifiutato); il n 8841 (finale) il 20.12.2018.
L'istituto di Riscossione ha poi dimostrato la tempestività dei successivi atti interruttivi di riscossione, per il tramite della intimazione di pagamento n. 297 2018 9000
810389000 notificata il 8.3.2019, prodotta agli atti
La Corte di Cassazione con sentenza n. 6887/15 ha sancito che grava sull'esattore l'onere di provare la regolare notificazione delle cartelle di pagamento depositando in giudizio la relata di notifica o gli avvisi di ricevimento;
cosa che è avvenuta nel procedimento in oggetto.
Posto pertanto alla base della decisione, la regolarità delle notifiche presupposte, va calcolato il termine relativo alla eccepita intervenuta prescrizione quinquennale.
Calcolando tale interruzione i termini prescrizionali e di decadenza non sono decorsi per gli Ava nn. 38011; 3671; 9784; 6371: tali Ava risultano inseriti nella intimazione di pagamento n. 297 2018 9000 810389000 notificata il 8.3.2019.
Detta intimazione ha interrotto i termini di prescrizione e pertanto al momento della notifica della successiva intimazione oggi impugnata, i crediti di cui ai detti Ava non sono prescritti.
Pagina 2 Per quanto riguarda gli Ava nn (finali) 8454; 8845 e 8841 va, nel caso di specie,
applicata la normativa relativa alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza di cui agli artt 68 Dl 18/2020 e art 12 Dlgs 159/2015 espressamente richiamato dal superiore art 68.
In applicazione tali articoli, durante il periodo emergenziale “covid 19”, i termini di prescrizione e decadenza sono stati sospesi per gg 542, dal 8.3.2020 al 31.8.2021.
Calcolando tale sospensione i termini prescrizionali e di decadenza non sono decorsi.
Ed invero la prescrizione dell'atto affidato all' matura ordinariamente nel periodo CP_4
tra l'8/03/2020 e il 31/12/2021, allora in tal caso la detta prescrizione è stata differita al
31/12/2023 (ovvero il 31/12 del secondo anno successivo al termine della sospensione)
così come previsto dal comma 2 dell'art.12 D.Lgs. 159/2015.
Tenuto conto che l'intimazione oggi impugnata è stata notificata il 15.1.2024 anche per tali AVA pertanto non è maturata alcuna prescrizione
Sulle eccezioni di regolarità delle notifiche a mezzo posta
Ed invero per la Corte di Cassazione (ord. n. 2339/2021) è valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), (V anche Cassazione n
6586/2025).
La Cassazione ha evidenziato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 890/1982 (Cass.
n. 8293/2018, Cass. n. 12083/2016, Cass. n. 17598/2010; n 6586/2025).
La Corte ha ricordato che, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si
Pagina 3 intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto).
Il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del Fisco: la Corte Costituzionale
(n. 175/2018) ha peraltro ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c.,
ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile (Cass. n. 10131/2020).
In tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di addebito senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.
Inoltre si ritiene che la prova del perfezionamento del procedimento della notifica tramite posta è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, l'atto deve ritenersi a lui ritualmente consegnato, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art
1335 cc (Cassazione n. 34765 del 2023)
Per tutti i motivi sopra esposti il ricorso non può trovare accoglimento
Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc, vista la dichiarazione reddituale agli atti
Pagina 4 P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
OR LE:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla sulle spese ai sensi dell'art 152 disp att cpc
Così deciso in Ragusa il 23.12.2025
Il Giudice Gop
Dott. OR LE
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