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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/01/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1627/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del 20/06/2024
TRA
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanni Petrillo ( ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Mordini n. 14, giusta procura speciale in atti
- appellante-
E succursale italiana , in persona del legale CP_1
rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dagli avv. ti
Michele Alban (codice fiscale: ) unitamente C.F._3
all'avv. Giovanni Luschi (C.F.: ) presso lo CodiceFiscale_4
studio del quale è elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Luigi
Sturzo n. 15 ;
-appellata-
E
Dott. CP_2
-appellata contumace-
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Roma
n.1065/2019 pubbl. il 16/1/2019.
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l'udienza del 20/6/2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 2932 c.c., notificato in data 15.02.13, Parte_1
, assumendo: a) che aveva concesso a Dott.
[...] CP_3 [...]
con contratto di leasing n. 2088828, autovettura marca BMW X6 CP_2
xDrive 35d targata DV964XN e che Dott. aveva poi trasferito la CP_2
proprietà del veicolo all'attore con la datio in rem dell'auto e delle chiavi;
b) che Dott. al termine del contratto aveva designato CP_2 Pt_1
come beneficiario del riscatto dell'auto su modulistica BMW del 17.4.12, salvo poi designare la DE AN RL con successiva dichiarazione del maggio 2012, chiedeva: - che venisse accertato e dichiarato il diritto di proprietà dallo stesso vantato sulla vettura BMW X6 xDrive 35d, targata
DV964XN, con sentenza di esecuzione in forma specifica di annotazione della titolarità di tale veicolo in capo all'attore presso il PRA;
- che venisse accertato e dichiarato l'obbligo per le convenute e Dott. CP_1 [...]
di annotare l'avvenuto trasferimento di proprietà del veicolo in capo CP_2
all'attore e, per l'effetto, dichiarare il diritto al risarcimento del danno di indicato in € 400,00 mensili dal 17 aprile 2012 alla Parte_1
data della sentenza di accoglimento delle domande svolte;
- che venisse accertata e dichiarata l'inefficacia giuridica e negoziale della seconda nomina quale beneficiaria del veicolo per cui è causa a favore della DE
AN S.r.l. operata dalla Dott. - con vittoria di spese e CP_2
competenza a favore del legale antistatario.
Si costituiva in causa con comparsa Controparte_4
di costituzione e risposta con cui, assumendo a) che alla scadenza del contratto di leasing stipulato tra e Dott. quest'ultima CP_3 CP_2
comunicava di voler riscattare l'auto, riservandosi di cedere il diritto di riscatto ad altro soggetto come da facoltà contrattuale;
b) che Dott. CP_2
comunicava a in data 17.4.12 (su modulo non conforme al modello
Bmw in essere) la cessione del diritto di riscatto in favore di Parte_1
(senza nulla pagare del prezzo di riscatto di € 41.510,91), ed in
[...]
data 8.5.2012 comunicava a altra cessione del diritto di riscatto
(sempre su modulo non conforme al modello di questa volta in favore di (di seguito DE AN); c) che Controparte_5
DE AN con bonifici dell'11.5.12 e del 20.5.2012 (dunque posteriori all'invio delle dichiarazioni da parte di Dott. pagava a il prezzo CP_2
di riscatto di € 41.510,91; d) che poiché sia che DE AN Pt_1 rivendicavano il diritto di intestarsi l'auto, invitava la ad 3 Pt_2
indicare il nominativo a cui cedere il diritto di riscatto del bene, inviando la modulistica corretta;
e) che non ha mai risposto, né inviato il Pt_2
modulo come richiesto;
f) che era già pendente avanti il Tribunale di Milano altro procedimento (RG n. 98302/12) promosso da DE AN contro relativo allo stesso contratto di leasing n. 2088828 stipulato CP_3
con ed avente ad oggetto la cessione del diritto di riscatto, Parte_3
chiedeva il rigetto di tutte le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto con vittoria di spese e competenze.
Nel corso dell'udienza del 19.02.14 faceva presente CP_1
che, nel frattempo, era stata emessa dal Tribunale di Milano ordinanza provvisoriamente esecutiva (doc.
3-v) con la quale era stata CP_1
condannata a restituire alla DE AN S.r.l. la somma di € 41.510,91 versata da quest'ultima al fine di riscattare la vettura, come da cessione del relativo diritto posta in essere dalla Dott. e che a seguito di tale CP_2
ordinanza aveva restituito alla DE AN le somme indicate CP_1
dell'ordine.
Il Tribunale istruita documentalmente la causa decideva mediante rigetto della domanda e condanna dell' attore alle spese di lite in favore della convenuta .
Avverso la predetta sentenza ha proposto rituale appello il Pt_1
affidato ai seguenti MOTIVI : A) Violazione e falsa applicazione del secondo comma dell'art.116cpc e del principio di non contestazione.
Sostiene parte appellante che il giudice di primo grado ha completamente omesso di esaminare la domanda giudiziale valutando la condotta processuale della convenuta la quale, scegliendo di non Parte_3 costituirsi in giudizio e di non contraddire, ha sostanzialmente avvalorato le difese spiegate dall'appellante. B) Successione nei contratti e principio di prevalenza cronologica: deduce il cheil Tribunale di Milano Pt_1
nella sentenza versata in atti dalla società finanziaria ha correttamente indicato nel Dottore il titolare del diritto di riscatto Parte_1
rispetto alla DE AN RL, atteso che l'appellante è stato il primo intestatario della autovettura. …spettava alla Dott. l'onere di CP_2
corrispondere l'intero prezzo nei termini del piano di ammortamento compresa la maxi rata finale, mentre la società finanziaria si obbligava ad intestare l'autovettura alla stessa società utilizzatrice contraente, ovvero, alla persona fisica o giuridica che questa ultima avesse designato…questo schema contrattuale non prevedeva che il terzo designato dovesse accollarsi l'onere di saldare la maxi-rata, obbligazione che permaneva in capo alla ed al fideiussore di questa ultima il Parte_3 Parte_4
la società finanziaria si è sottratta ingiustificatamente alla propria obbligazione contrattuale avendo, peraltro incamerato l'intero prezzo pattuito di euro 41.510,91 benché corrisposto da un ulteriore persona giuridica, la Controparte_6
Ha chiesto in totale riforma dell' impugnata sentenza Riformulare ed annullare la sentenza n. 1065/2019 pubblicata il 16/01/2019 con numero di repertorio 1054/2019 emessa nel giudizio RG n. 11506/2013 del Tribunale
Civile di Roma, sezione ottava, G.I. Dott. Eugenio Curatola per i motivi esposti in fatto ed in diritto e rigettare tutte le domande, eccezioni e difese in primo grado di parte appellata;
2) Con vittoria di spese legali ed onorari, di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi al presente procuratore che se ne dichiara antistatario In via istruttoria, si rinnovano le richieste tutte articolate negli atti di causa del primo grado ove la Corte adita lo ritenga necessario
Si è costituita l'appellata succursale italiana CP_1
chiedendo il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante alle spese di lite.
Precisate le conclusioni mediante deposito di note scritte in sostituzione dell' udienza del 20/6/2024 nelle quali le parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi, la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di legge ex artt. 190 e 352 c.p.c.
L' appello è infondato.
Le censure sollevate nel primo motivo non colgono nel segno in quanto il principio di non contestazione invocato dall' appellante non trova applicazione nei riguardi della parte contumace Dott. Tanto in CP_2
ossequio alla pacifica giurisprudenza di legittimità in base alla quale “ Ai sensi del combinato disposto degli artt. 115, comma 1, e 167, comma 1,
c.p.c., l'onere di contestazione specifica dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda opera unicamente per il convenuto costituito e nell'ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definiscono irretrattabilmente "thema decidendum" e "thema probandum", sicché non rileva a tal fine la condotta processuale tenuta dalle parti in appello. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22461 del 04/11/2015 non smentita da pronunzie successive). Inoltre costituisce ormai principio pacifico che la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova (Sez. L, Sentenza n.
24885 del 21/11/2014). Non potendo quindi annettersi alcuna valenza confessoria o comunque non contestativa dei fatti dedotti da parte attrice, deve procedersi alla verifica dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore dei fatti dedotti in citazione ai sensi dell' art. 2967 c.c..
Nello specifico e con particolare riguardo alle altre censure sollevate avverso la sentenza del Tribunale, si rileva che la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti, secondo cui il avrebbe acquisito il diritto di Pt_1
proprietà e conseguente diritto all'intestazione dell'autovettura da parte delle convenute/appellate ai sensi dell'art. 2932 cc., in forza degli accordi intercorsi con la Dott. locatrice finanziaria del bene concesso in CP_2
leasing dalla alla quale era succeduta la Controparte_7 [...]
, senza alcun obbligo di pagare la rata finale del contratto di CP_1
leasing, non trova alcun riscontro nei documenti prodotti nel primo grado.
Dai predetti documenti si evince in primo luogo che nessun passaggio di proprietà vi è stato tra la Dott. e il essendo la prima mera Pt_1
utilizzatrice del bene in forza del contratto di leasing concluso con la concedente, ed essendo quindi impossibilitata a trasferire a terzi un diritto di proprietà non ancora acquisito stante il mancato pagamento dell' ultima rata prevista nel contratto di leasing per il riscatto .
Il contratto di cessione del diritto di opzione in favore del Pt_1
conferma invero l' avvenuta cessione del diritto di opzione stipulata tra la
Dott. il in forza del quale quest' ultimo succedeva alla CP_2 Pt_1
cedente nel diritto di riscatto dell' autovettura, previo pagamento del prezzo, nella misura e secondo le condizioni previste nel contratto di leasing. Pagamento che non risulta né provato né allegato, avendo la parte attrice addotto di aver diritto al trasferimento senza pagamento del prezzo, sul presupposto che la avesse già incamerato il prezzo da parte di altro soggetto, la DE AN RL , nominato successivamente dalla stessa Dott. senza peraltro menzionare l'avvenuta restituzione della predetta CP_2
somma alla DE, in forza dell'ordinanza del Tribunale di Milano del
12/12/2013, emessa nel giudizio connesso, tra la la Dott. la CP_2
DE AN, avente ad oggetto il diritto di quest' ultima alla intestazione dell'autovettura sulla base del successivo accordo di cessione del diritto di opzione stipulato con la Dott. CP_2
In assenza di prova del pagamento della rata finale nessun diritto spetta all' odierna appellante all'intestazione della proprietà del mezzo.
L' appello deve pertanto essere rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
In applicazione del principio della soccombenza anche le spese del presente grado sono poste a carico di parte appellante e liquidate nella misura indicata in dispositivo tenendo conto dei parametri previsti dal Dm n. 55/2014 e successive modificazioni, per la determinazione dei compensi spettanti ai difensori per le controversie ricomprese nel medesimo scaglione di valore desumibile dalla misura del prezzo di riscatto risultante dagli atti di causa , complessità media , con espunzione delle voci di trattazione /istruttoria in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da nei confronti Parte_1
di e Dott. avverso la sentenza emessa dal CP_1 CP_2 Tribunale di Roma n. 1065/2019 nella causa n. rg. 11506/2013, pubblicata il 16/01/2019, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna a rifondere a le spese Parte_1 CP_1
di lite del presente grado che liquida in euro 7.000,00 oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
-dichiara che l' appellante è tenuto al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13,comma 1, quater dpr n. 115/2002.
Così deciso nella Camera di consiglio del 23/1/2025.
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino