Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/04/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Roberto Pascarelli Consigliere Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 659/2024 RGA tra:
- ANCHE QUALE MANDATARIO DELLA con il patrocinio degli Avvocati Pt_1 CP_1 Ester CASCIO, Renato VESTINI e Oreste MANZI appellante e con il patrocinio dell'avv. Carlo ZOLI Controparte_2 appellato
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro – riassunzione da cassazione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 20/2/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come assai efficacemente riassunto nell'ordinanza rescindente, “con sentenza depositata 5.12.2018, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da CP_2 avverso l'avviso di addebito con cui l' le aveva intimato il pagamento di
[...] Pt_1 somme per contributi omessi in danno di n. 61 lavoratori che, all'atto della stipulazione di un verbale di conciliazione, avevano rinunciato al preavviso e alla correlata indennità sostitutiva”. A fronte di ricorso dell' , la Suprema Corte ha Pt_1 ricordato di avere “da tempo chiarito che sul fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva, che ha natura di obbligazione pubblica nascente ex lege, non può incidere in alcun modo una volontà negoziale che regoli in maniera diversa l'obbligazione retributiva (così, tra le più recenti, Cass. n. 12932 del 2021); che del pari è acquisito, nella giurisprudenza di questa Corte, che l'assoggettamento pag. 1 di 4
2. L'eccezione di tardività dell'originario appello è inammissibile. Se infatti è vero che nella giurisprudenza di legittimità si esclude un onere di
“riproposizione delle domande o eccezioni assorbite, “rispetto alle quali siano pregiudiziali o preliminari o alternative le questioni sollevate con il ricorso principale, in quanto, in mancanza di una norma analoga a quella di cui all'art. 346 c.p.c., l'accoglimento di quest'ultimo ricorso, ancorché in mancanza di quello incidentale, comporta la possibilità che tali domande o eccezioni siano riproposte nel giudizio di rinvio” (cfr. Cass. 26.7.2017, n. 18569)” e che “nel caso di specie, è indubbio che non vi è stata la soccombenza della parte vittoriosa (resistente in Cassazione), la quale pertanto non era onerata di impugnare l'omessa decisione sul punto”, va tuttavia osservato che l'assunto – bensì consolidato1 - riguarda l'insussistenza di un pag. 2 di 4 onere di proposizione di ricorso incidentale (cui la parte integralmente vittoriosa non ha in effetti interesse). Diversamente dicasi dell'onere difensivo di riproporre le difese, di merito e a questo preliminari, che siano risultate assorbite dalla pur favorevole decisione. A fortiori ciò vale quando il loro assorbimento è di fatto equivalente al relativo rigetto, come appunto nel caso di specie, in cui la trattazione del merito della controversia da parte della Corte d'Appello implicava necessariamente la previa valutazione della tempestività del gravame là proposto. Una diversa opzione interpretativa finirebbe per frustrare l'utilità della pronuncia della Suprema Corte, che sarebbe inutiliter data se il giudizio fosse stato improcedibile già in appello e se siffatto vizio potesse essere qui utilmente risvegliato. Ciò evidentemente preclude l'esame della ritualità della notifica del titolo impugnato (dalla cui eventuale correttezza sarebbe derivata la tardività del primo appello). Conferma di questo assunto si rinviene nel diverso principio, secondo cui “alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma 2, cost., qualora i giudici di merito non si siano pronunciati su una questione di mero diritto, ossia non richiedente nuovi accertamenti di fatto, perché rimasta assorbita e la stessa venga riproposta con ricorso incidentale per cassazione, la Corte, una volta accolto il ricorso principale e cassata la sentenza impugnata, può decidere la questione purché su di essa si sia svolto il contraddittorio, dovendosi ritenere che l'art. 384, comma 2, c.p.c., come modificato dall'art. 12 del d.lg n. 40 del 2006, attribuisca alla Corte di cassazione una funzione non più soltanto rescindente ma anche rescissoria e che la perdita del grado di merito resti compensata con la realizzazione del principio di speditezza” (Cassazione civile sez. lav., 03/03/2011, n. 5139, ex multis): se la società avesse manifestato interesse a coltivare l'eccezione preliminare di cui sopra si è detto (che non avrebbe richiesto ulteriori accertamenti di fatto), bene avrebbe potuto e dovuto la Corte di legittimità esaminarla prima del merito;
la mancanza di qualsiasi menzione o accenno nella difesa svolta dalla società nel giudizio di cassazione ha cristallizzato il tema decidendum utile in questa sede del rinvio, noto l'effetto del giudicato formatosi con la pronuncia di Cassazione, “che si estende necessariamente ai presupposti impliciti della relativa decisione (Cass. 30-3-1988 n. 2686; Cass. 2-2- 1993 n. 1268; Cass. 4-6-1996 n. 5131). Il carattere chiuso del giudizio di rinvio, come delineato dall'art. 394 c.p.c., infatti, preclude di sollevare in esso le questioni rilevabili d'ufficio, ma non considerate in sede di legittimità, per cui queste non possono essere più esaminate non solo nel successivo giudizio di rinvio, ma anche nel corso del controllo di legittimità a cui le parti sottopongono la sentenza del giudice di rinvio (Cass. 27-8-1999 n. 9015; Cass. 4-6-1996 n. 5131)” (così in motivazione Cassazione civile sez. II, 31/03/2016, n.6292).
Passando dunque alla trattazione del merito della controversia, poco vi è da dire, come peraltro correttamente dedotto dalla stessa società convenuta in riassunzione, che, nel punto secondo della propria difesa (pagg. 13-14), ha omesso di trattare della pag. 3 di 4 sussistenza o meno del diritto azionato in prime cure, limitandosi a evidenziare che
“sul punto relativo in specie alla inopponibilità all'ente previdenziale della rinuncia (comunque genuina!) da parte del lavoratore all'effettuazione del preavviso e/o alla relativa indennità conseguente il licenziamento intimato, è innegabile che la giurisprudenza della S.C. si sia consolidata solo di recente, come confermato anche dall'Istituto appellante, che in merito solo in sede di ricorso in Cassazione ha indicato due pronunce (v. a pag. 8, “Cass, 19587/2017 e Cass. 2642/2014”). In ogni caso
– ed indubbiamente - tale consolidamento ha incisivamente avuto luogo nel corso del periodo di quasi sei anni, che ha portato alla censura da parte della S.C. della sentenza depositata dalla Corte distrettuale felsinea il 5 dicembre 2018”. Posto dunque l'ormai incontestato assoggettamento dell'indennità sostitutiva del preavviso alla contribuzione previdenziale, che consegue alla sua natura retributiva, per il maturare del relativo diritto nel momento stesso in cui il licenziamento intimato senza il corrispondente periodo di preavviso acquista efficacia, il ricorso proposto dalla società deve essere rigettato. Controparte_2
3. Nella regolamentazione delle spese del processo deve peraltro tenersi conto del mutamento di giurisprudenza e del suo solo recente consolidamento in senso sfavorevole alle ragioni della società. Si reputa di giustizia, dunque, la loro integrale compensazione.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando nella causa tra
- anche quale mandatario della e ogni diversa e Pt_1 CP_1 Controparte_2 contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello e riforma della sentenza del Tribunale di Bologna n. 703/2016 del 31-10-2016,
1. rigetta il ricorso della società;
2. compensa per intero le spese di tutti gradi e di tutte le fasi del processo. Bologna, 20/2/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 già così Cassazione civile sez. III, 25/5/2010, n. 12728, secondo cui “al giudizio di legittimità non s'applica la regola della decadenza dalle eccezioni e dalle domande non riproposte, dettata per l'appello dall'art. 346 c.p.c. Da ciò consegue che la parte vittoriosa in appello, ove la sentenza venga cassata dalla Corte di legittimità, nel susseguente giudizio di rinvio può riproporre eventuali eccezioni non accolte nei precedenti gradi di merito, a nulla rilevando che tali eccezioni non siano state riproposte con ricorso incidentale nel giudizio di cassazione”