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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2262 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Mons. Sorbilli n. Parte_1 ll'avv. Gerlando Termini (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura generale alle lit RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1
in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC t) che congiuntamente e disgiuntamente, Email_2 lo ra ra generale alle liti in atti RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 24/10/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver ricevuto il 28.09.2022, l'avviso di addebito n. 43920220000633637000, avente a oggetto la pretesa di contributi IVS per gli anni 2014-2015, ed eccependo l'intervenuta estinzione del credito, in ragione del trascorso dei termini di prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- Accertare e dichiarare la prescrizione della pretesa creditoria inerente la riscossione dei contributi I.V.S. relativi all'anno 2014, per l'importo complessivo di € 3.209,15 richiesti dall' a CP_1 mezzo di avviso di addebito n. 439 2022 00006336 37 000, notificato al ricorr n data 28 settembre 2022. - Conseguentemente e per l'effetto annullare l'avviso di addebito n. 439 2022 00006336 37 000, notificato al ricorrente da parte dell' in CP_1 data 28 settembre 2022 nonché annullare ogni altro eventuale atto so consequenziale. - Condannare parte resistente al pagamento delle spese di giudizio con distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.;”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando CP_1 le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso, con favore dell se di lite. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della somma di cui all'impugnato avviso di addebito, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del 2 regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'eccezione sollevata dal ricorrente atta a inficiare la validità dell'avviso di addebito in contestazione, non può trovare accoglimento.
5. Come risulta dalla documentazione versata in atti dall'Ente impositore – rimasta priva di confutazione, da parte del ricorrente – il 3.04.2020, è stato notificato al ricorrente una comunicazione di debito (n. 220220822132K4202003) – anch'essa riferita a contributi IVS per gli anni 2014 e 2015 – e diretta a interrompere i termini prescrizionali.
6. peraltro il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Pertanto, ai fini del decorso della prescrizione, i predetti periodi di 129 (dal 23.2.2020 al 30.6.2020) e di 182 (dal 31.12 2020 al 30.6. 2021) sono neutri. Quindi, si sottolinea che la norma di cui all'art. 37, comma 2 del predetto DL n.18/20 ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (poi prorogata dall'art. 11, co. 9, del DL 183/20) con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Ne consegue che all'originario termine di prescrizione dovrà aggiungersi il termine di sospensione previsto dalla legge, sommando 129 giorni. Allo stesso modo, dovrà essere computato (anche in aggiunta al primo) ai fini del calcolo del termine prescrizionale l'ulteriore termine di sospensione previsto (182). Pertanto, in applicazione delle predette sospensioni di legge del decorso del termine prescrizionale, nessuna prescrizione è intervenuta dovendo considerare le due sospensioni predette (311 giorni complessivi).
7. inoltre a fonte delle contestazioni del procuratore id parte ricorrente in relazione alla notifica dell'atto interruttivo si deve rilevare che l'art. 108 del dl 18 del 2020 ha previsto che: “1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al fino al 31 luglio 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei 3 lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza” rendendo del tutto legittima la notifica senza la firma del destinatario.
8. Per le ragioni sopra espresse, pertanto, il ricorso va rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_2 euro 1000, ori di legge, in favore dell CP_1
Vibo Valentia, 23/01/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 23/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Mons. Sorbilli n. Parte_1 ll'avv. Gerlando Termini (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura generale alle lit RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1
in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC t) che congiuntamente e disgiuntamente, Email_2 lo ra ra generale alle liti in atti RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 24/10/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di aver ricevuto il 28.09.2022, l'avviso di addebito n. 43920220000633637000, avente a oggetto la pretesa di contributi IVS per gli anni 2014-2015, ed eccependo l'intervenuta estinzione del credito, in ragione del trascorso dei termini di prescrizione.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- Accertare e dichiarare la prescrizione della pretesa creditoria inerente la riscossione dei contributi I.V.S. relativi all'anno 2014, per l'importo complessivo di € 3.209,15 richiesti dall' a CP_1 mezzo di avviso di addebito n. 439 2022 00006336 37 000, notificato al ricorr n data 28 settembre 2022. - Conseguentemente e per l'effetto annullare l'avviso di addebito n. 439 2022 00006336 37 000, notificato al ricorrente da parte dell' in CP_1 data 28 settembre 2022 nonché annullare ogni altro eventuale atto so consequenziale. - Condannare parte resistente al pagamento delle spese di giudizio con distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.;”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando CP_1 le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso, con favore dell se di lite. La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della somma di cui all'impugnato avviso di addebito, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del 2 regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'eccezione sollevata dal ricorrente atta a inficiare la validità dell'avviso di addebito in contestazione, non può trovare accoglimento.
5. Come risulta dalla documentazione versata in atti dall'Ente impositore – rimasta priva di confutazione, da parte del ricorrente – il 3.04.2020, è stato notificato al ricorrente una comunicazione di debito (n. 220220822132K4202003) – anch'essa riferita a contributi IVS per gli anni 2014 e 2015 – e diretta a interrompere i termini prescrizionali.
6. peraltro il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che:
“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Pertanto, ai fini del decorso della prescrizione, i predetti periodi di 129 (dal 23.2.2020 al 30.6.2020) e di 182 (dal 31.12 2020 al 30.6. 2021) sono neutri. Quindi, si sottolinea che la norma di cui all'art. 37, comma 2 del predetto DL n.18/20 ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (poi prorogata dall'art. 11, co. 9, del DL 183/20) con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Ne consegue che all'originario termine di prescrizione dovrà aggiungersi il termine di sospensione previsto dalla legge, sommando 129 giorni. Allo stesso modo, dovrà essere computato (anche in aggiunta al primo) ai fini del calcolo del termine prescrizionale l'ulteriore termine di sospensione previsto (182). Pertanto, in applicazione delle predette sospensioni di legge del decorso del termine prescrizionale, nessuna prescrizione è intervenuta dovendo considerare le due sospensioni predette (311 giorni complessivi).
7. inoltre a fonte delle contestazioni del procuratore id parte ricorrente in relazione alla notifica dell'atto interruttivo si deve rilevare che l'art. 108 del dl 18 del 2020 ha previsto che: “1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al fino al 31 luglio 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei 3 lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza” rendendo del tutto legittima la notifica senza la firma del destinatario.
8. Per le ragioni sopra espresse, pertanto, il ricorso va rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_2 euro 1000, ori di legge, in favore dell CP_1
Vibo Valentia, 23/01/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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