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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. V, sentenza 18/02/2026, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 302/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
EPICOCO ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 531/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bari - C.so V. Emanuele Ii 70100 Bari BA
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso C.so V. Emanuele Ii 70100 Bari BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1505 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: espone le ragioni a fondamento del ricorso. Chiede applicarsi il criterio del cumulo per tutte le sanzioni, di varia natura, irrogate per le tre annualità. Conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso.
La parte ribadisce che con la sent. n. 17113/25, la Suprema Corte ha disposto l'applicazione del nuovo sistewma sanzionatorio solo dal settembre 2024.
Resistente: illustra la posizione del Comune, insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento n. 1506 del 10.12.2024, Prot. n. 0432365.U del 12.12.2024, notificato dal Comune di Bari il 24.12.2024, per IMU Anni 2019, 2020 e 2021, il ricorrente, comproprietario, insieme alla madre, Nominativo_3 e al fratello Ricorrente_1, del compendio immobiliare oggetto del presente gravame, denominato “Nominativo_4”, proponeva ricorso eccependo l'illegittimità parziale dell'accertamento per mancato riconoscimento dell'esenzione dell'acconto IMU 2020 e 2021 per l'immobile censito al foglio Numero_x, numero Numero_xx, sub 9, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 137/2020 e dell'art. 1, commi 599-601, della legge. n. 178/2020. Eccependo l'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, in violazione dell'art.
6-bis della legge n. 212/2000 e la mancata applicazione della norma sul cumulo giuridico.
Rilevava l'annullabilità dell'accertamento in parte per mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, comma 5, D. Lgs. n. 472/1997 e 13, D. Lgs. n.
471/1997 e concludeva per sentir accertare e dichiarare il parziale annullamento dell'atto impugnato con riferimento all'acconto IMU 2020 e 2021, per il cespite al foglio Numero_x,particella Numero_xx, sub 9 nonché l'annullamento o la riduzione delle sanzioni, il tutto con vittoria delle spese del giudizio, da distrarsi a favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Si costituiva il Comune di Bari che in via preliminare rappresentava che il contribuente, odierno ricorrente, non aveva formulato alcuna doglianza con riferimento all'annualità IMU 2019, anch'essa oggetto dell'avviso impugnato, prestando pertanto acquiescenza alla pretesa impositiva per tale anno e che c'era stato un precedente favorevole al Comune in analogo giudizio promosso dal fratello dell'odierno ricorrente, comproprietario degli immobili oggetto di accertamento avente ad oggetto analogo accertamento emesso per le medesime annualità con Sentenza n. 1868/2025 dep. 23/07/2025 della
CdGT di I° grado di Bari Sez. 4.
Contrastava poi ogni avversa eccezione e deduzione laddove il ricorrente pretende l'esenzione dall'acconto IMU, richiamando erroneamente l'art. 9 del d. l. n. 137/2020 e l'art. 1, commi 599-601 della l. n. 178/2020 che invece disciplinano l'esenzione dal saldo IMU, atteso che il richiamo normativo a tale disciplina è del tutto inconferente rispetto al caso di specie.
La norma dettata dall'art. 9 del d. l. n. 137/2020, anch'essa richiamata erroneamente dal ricorrente, prevede l'applicabilità dell'esenzione dal saldo IMU 2020 “a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”, mentre nel caso che ci occupa l'attività esercitata in parte degli immobili a cui si riferisce l'asserita agevolazione è gestita da una società di capitali con personalità giuridica propria con assenza quindi del requisito soggettivo della norma che richiede espressamente che il proprietario sia anche il gestore dell'attività.
In ordine all'ulteriore motivo di doglianza della controparte circa la quantificazione delle sanzioni ed alla applicazione dell'istituto del cumulo giuridico per violazioni in continuità con quelle riferite al periodo d'imposta precedente, il Comune accertatore ne ravvisa l'infondatezza e ne chiede il rigetto, anche alla luce del c.d. Decreto sanzioni D.lgs. n. 87 del 14/6/2024, che modifica l'art. 12 del d.lgs. n. 472/97 contenente il “cumulo giuridico” per le violazioni pluriennali, prevedendo in tal caso l'aumento da un quarto al doppio applicabile sulla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo, ma escludendo espressamente il cumulo giuridico all'omesso versamento, ponendo così fine all'incertezza generata da alcune pronunce della Cassazione.
Circa la presunta omissione del contraddittorio precisa che l'avviso di accertamento impugnato scaturisce dalle risultanze catastali alle quali il Comune si attiene non residuando margini di discrezionalità alcuna che potessero dare avvio all'istaurazione del contraddittorio.
Conclude chiedendo che questa Corte adita voglia provvedere all'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed inattendibile in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
All'odierna udienza il G.M. sentite le parti e visti gli atti trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale questa Corte evidenzia che, come eccepito da parte resistente nelle controdeduzioni depositate e da documentazione allegata, esiste un giudicato esterno relativo al medesimo accertamento istaurato dal comproprietario fratello dell'odierno ricorrente conclusosi con il rigetto giusta Sentenza n.
1868/2025 dep. 23/07/2025 della CdGT di I° grado di Bari Sez. 4.
La Corte ritiene che tale giudicato si estende all'odierna controversia trattandosi delle medesime questioni e medesime eccezioni e che le motivazioni ivi contenute siano del tutto condivisibili.
Prive di fondamento risultano le eccezioni relative alla richiesta sospensione degli acconti 2020 e 2021 per mancata coincidenza tra proprietario ed esercente l'attività di ristorazione esercitata da società terza.
Priva di fondamento risulta essere l'eccezione relativa al mancato contraddittorio poiché non previsto dalla legge.
Quanto all'eccepito cumulo giuridico esso non può essere applicato al caso specifico dell'omesso versamento.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Questo giudice monocratico rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento a favore del Comune resistente delle spese del giudizio, che liquida in euro
400,00, oltre oneri come per legge, se dovuti.
Bari 20 Novembre 2025
Il Giudice Monocratico
(Dr. Annamaria Epicoco)
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 5, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
EPICOCO ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 531/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bari - C.so V. Emanuele Ii 70100 Bari BA
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso C.so V. Emanuele Ii 70100 Bari BA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1505 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: espone le ragioni a fondamento del ricorso. Chiede applicarsi il criterio del cumulo per tutte le sanzioni, di varia natura, irrogate per le tre annualità. Conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso.
La parte ribadisce che con la sent. n. 17113/25, la Suprema Corte ha disposto l'applicazione del nuovo sistewma sanzionatorio solo dal settembre 2024.
Resistente: illustra la posizione del Comune, insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento n. 1506 del 10.12.2024, Prot. n. 0432365.U del 12.12.2024, notificato dal Comune di Bari il 24.12.2024, per IMU Anni 2019, 2020 e 2021, il ricorrente, comproprietario, insieme alla madre, Nominativo_3 e al fratello Ricorrente_1, del compendio immobiliare oggetto del presente gravame, denominato “Nominativo_4”, proponeva ricorso eccependo l'illegittimità parziale dell'accertamento per mancato riconoscimento dell'esenzione dell'acconto IMU 2020 e 2021 per l'immobile censito al foglio Numero_x, numero Numero_xx, sub 9, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 137/2020 e dell'art. 1, commi 599-601, della legge. n. 178/2020. Eccependo l'omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, in violazione dell'art.
6-bis della legge n. 212/2000 e la mancata applicazione della norma sul cumulo giuridico.
Rilevava l'annullabilità dell'accertamento in parte per mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, comma 5, D. Lgs. n. 472/1997 e 13, D. Lgs. n.
471/1997 e concludeva per sentir accertare e dichiarare il parziale annullamento dell'atto impugnato con riferimento all'acconto IMU 2020 e 2021, per il cespite al foglio Numero_x,particella Numero_xx, sub 9 nonché l'annullamento o la riduzione delle sanzioni, il tutto con vittoria delle spese del giudizio, da distrarsi a favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Si costituiva il Comune di Bari che in via preliminare rappresentava che il contribuente, odierno ricorrente, non aveva formulato alcuna doglianza con riferimento all'annualità IMU 2019, anch'essa oggetto dell'avviso impugnato, prestando pertanto acquiescenza alla pretesa impositiva per tale anno e che c'era stato un precedente favorevole al Comune in analogo giudizio promosso dal fratello dell'odierno ricorrente, comproprietario degli immobili oggetto di accertamento avente ad oggetto analogo accertamento emesso per le medesime annualità con Sentenza n. 1868/2025 dep. 23/07/2025 della
CdGT di I° grado di Bari Sez. 4.
Contrastava poi ogni avversa eccezione e deduzione laddove il ricorrente pretende l'esenzione dall'acconto IMU, richiamando erroneamente l'art. 9 del d. l. n. 137/2020 e l'art. 1, commi 599-601 della l. n. 178/2020 che invece disciplinano l'esenzione dal saldo IMU, atteso che il richiamo normativo a tale disciplina è del tutto inconferente rispetto al caso di specie.
La norma dettata dall'art. 9 del d. l. n. 137/2020, anch'essa richiamata erroneamente dal ricorrente, prevede l'applicabilità dell'esenzione dal saldo IMU 2020 “a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate”, mentre nel caso che ci occupa l'attività esercitata in parte degli immobili a cui si riferisce l'asserita agevolazione è gestita da una società di capitali con personalità giuridica propria con assenza quindi del requisito soggettivo della norma che richiede espressamente che il proprietario sia anche il gestore dell'attività.
In ordine all'ulteriore motivo di doglianza della controparte circa la quantificazione delle sanzioni ed alla applicazione dell'istituto del cumulo giuridico per violazioni in continuità con quelle riferite al periodo d'imposta precedente, il Comune accertatore ne ravvisa l'infondatezza e ne chiede il rigetto, anche alla luce del c.d. Decreto sanzioni D.lgs. n. 87 del 14/6/2024, che modifica l'art. 12 del d.lgs. n. 472/97 contenente il “cumulo giuridico” per le violazioni pluriennali, prevedendo in tal caso l'aumento da un quarto al doppio applicabile sulla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo, ma escludendo espressamente il cumulo giuridico all'omesso versamento, ponendo così fine all'incertezza generata da alcune pronunce della Cassazione.
Circa la presunta omissione del contraddittorio precisa che l'avviso di accertamento impugnato scaturisce dalle risultanze catastali alle quali il Comune si attiene non residuando margini di discrezionalità alcuna che potessero dare avvio all'istaurazione del contraddittorio.
Conclude chiedendo che questa Corte adita voglia provvedere all'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed inattendibile in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
All'odierna udienza il G.M. sentite le parti e visti gli atti trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale questa Corte evidenzia che, come eccepito da parte resistente nelle controdeduzioni depositate e da documentazione allegata, esiste un giudicato esterno relativo al medesimo accertamento istaurato dal comproprietario fratello dell'odierno ricorrente conclusosi con il rigetto giusta Sentenza n.
1868/2025 dep. 23/07/2025 della CdGT di I° grado di Bari Sez. 4.
La Corte ritiene che tale giudicato si estende all'odierna controversia trattandosi delle medesime questioni e medesime eccezioni e che le motivazioni ivi contenute siano del tutto condivisibili.
Prive di fondamento risultano le eccezioni relative alla richiesta sospensione degli acconti 2020 e 2021 per mancata coincidenza tra proprietario ed esercente l'attività di ristorazione esercitata da società terza.
Priva di fondamento risulta essere l'eccezione relativa al mancato contraddittorio poiché non previsto dalla legge.
Quanto all'eccepito cumulo giuridico esso non può essere applicato al caso specifico dell'omesso versamento.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Questo giudice monocratico rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna il ricorrente al pagamento a favore del Comune resistente delle spese del giudizio, che liquida in euro
400,00, oltre oneri come per legge, se dovuti.
Bari 20 Novembre 2025
Il Giudice Monocratico
(Dr. Annamaria Epicoco)