CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 13/02/2026, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2172/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7660/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220071335201503 BOLLO AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1403/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720220071335201503, notificata il 20 febbraio 2025, Ruolo n. 2022/007146 del 25.05.2022 dell'importo di euro € 169,89 riferita al mancato pagamento della Tassa Auto dell'anno 2019.
La ricorrente chiede l'annullamento della cartella per intervenuta prescrizione essendo ampiamente decorso il termine triennale previsto per la notifica della cartella e per il mancato invio degli atti prodromici.
Si è costituito l'Agente della Riscossione evidenziando he da verifiche effettuate non ha reperito elementi utili per sostenerne la notifica tempestiva. Conseguentemente ha provveduto a sospendere a tempo indeterminato l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 09720220071335201503 escludendola dall'inserimento in eventuali procedure cautelari e/o esecutive.
Rileva che l'Agente della riscossione può solo sospendere a tempo indeterminato il carico tributario opposto ma non emettere lo sgravio che compete all'ente impositore correttamente evocato in giudizio dal ricorrente.
Chiede di dichiarare l'estinzione del processo ex art 46 del d.lgs. 546/92 per cessata materia del contendere stante il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme portate dalla cartella impugnata.
Si è costituita altresì la Regione Lazio confermando per il rigetto del ricorso, perché, per quanto di competenza, il tributo “portato” dall'impugnata Cartella di Pagamento n. 09720220071335201000 (annualità tributaria 2019) risulta correttamente e tempestivamente iscritto a Ruolo dalla Regione con numero di iscrizione a Ruolo 7146/2022, vale a dire, dunque, nel rispetto del termine dei tre anni di cui alla Legge 28 febbraio 1983 n. 53.
All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(La Corte in composizione monocratica, pertanto, stante la comunicazione dell'Agente della riscossione ritiene che debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia stante il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme portate dalla cartella impugnata. Le spese seguono la soccombenza virtuale – non essendo state prospettate gravi ed eccezionali ragioni per la loro compensazione – e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite liquidate in € 270,00, oltre ad accessori di legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Roma li, 05/02/2026 Il
Giudice Monocratico Gildo De Angelis
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7660/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220071335201503 BOLLO AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1403/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720220071335201503, notificata il 20 febbraio 2025, Ruolo n. 2022/007146 del 25.05.2022 dell'importo di euro € 169,89 riferita al mancato pagamento della Tassa Auto dell'anno 2019.
La ricorrente chiede l'annullamento della cartella per intervenuta prescrizione essendo ampiamente decorso il termine triennale previsto per la notifica della cartella e per il mancato invio degli atti prodromici.
Si è costituito l'Agente della Riscossione evidenziando he da verifiche effettuate non ha reperito elementi utili per sostenerne la notifica tempestiva. Conseguentemente ha provveduto a sospendere a tempo indeterminato l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 09720220071335201503 escludendola dall'inserimento in eventuali procedure cautelari e/o esecutive.
Rileva che l'Agente della riscossione può solo sospendere a tempo indeterminato il carico tributario opposto ma non emettere lo sgravio che compete all'ente impositore correttamente evocato in giudizio dal ricorrente.
Chiede di dichiarare l'estinzione del processo ex art 46 del d.lgs. 546/92 per cessata materia del contendere stante il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme portate dalla cartella impugnata.
Si è costituita altresì la Regione Lazio confermando per il rigetto del ricorso, perché, per quanto di competenza, il tributo “portato” dall'impugnata Cartella di Pagamento n. 09720220071335201000 (annualità tributaria 2019) risulta correttamente e tempestivamente iscritto a Ruolo dalla Regione con numero di iscrizione a Ruolo 7146/2022, vale a dire, dunque, nel rispetto del termine dei tre anni di cui alla Legge 28 febbraio 1983 n. 53.
All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(La Corte in composizione monocratica, pertanto, stante la comunicazione dell'Agente della riscossione ritiene che debba essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia stante il riconoscimento dell'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme portate dalla cartella impugnata. Le spese seguono la soccombenza virtuale – non essendo state prospettate gravi ed eccezionali ragioni per la loro compensazione – e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite liquidate in € 270,00, oltre ad accessori di legge da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Roma li, 05/02/2026 Il
Giudice Monocratico Gildo De Angelis