TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/10/2025, n. 2027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2027 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del 16.10.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n. 5533/2024 del R.G. Lavoro
TRA
, nata in [...] il [...] e residente in [...], cod. fisc. elett.te dom.to in Piano di C.F._1 Sorrento (NA), al Corso Italia n. 198 nello studio dell'avv. Lidia Iaccarino, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso come in atti CP_1 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.10.2024, la ricorrente in epigrafe esponeva:
di aver depositato ricorso ex art. 445 bis c.p.c., presso il Tribunale di Torre Annunziata per il riconoscimento dell'assegno di invalidità, rubricato con n.r.g. 2733/2022 nonché ricorso ex art. 445 bis c.p.c. per il riconoscimento della Legge 104/90, rubricato con n.r.g. 4873/2023, successivamente riuniti in un solo procedimento, recante n.r.g. 2733/2022;
che, a seguito della C.T.U espletata, il Giudice Istruttore emetteva omologa n. 2733/2021 pubblicata il 11.04.2023 con la quale statuiva: “accoglie dal Novembre 2022 come da risultanze mediche (assegno mensile di assistenza); CP_ che l'omologa veniva notificata all' di Castellammare di Stabia;
che, in data 2.05.2023, veniva ritualmente inoltrato il modello AP70, per consentire il pagamento di quanto sancito dalla omologa;
che, in data 27.09.2023, veniva depositato ricorso, rubricato con n.r.g.5752 del 2023 per il mancato ed acclarato pagamento delle prestazioni riconosciute alla Pt_1 CP_
che, nelle more del giudizio, l' provvedeva, in data 7.11.2023, al pagamento della somma di € 3.481,44 e che per l'effetto dell'avvenuto pagamento il Giudice concludeva il predetto ricorso con la cessazione della materia del contendere;
CP_
che, in data 12 Luglio 2023, veniva inoltrata comunicazione all' con la quale l'istante richiedeva in maniera bonaria ed essendo in possesso di tutta la documentazione CP_ per il pagamento delle prestazioni, tanto che l' in data 7.11.2023 paga la somma di € 3.481,44;
che, tuttavia, la ricorrente non percepiva l'assegno afferente l'invalidità civile dal mese di Dicembre 2023; che la ricorrente era creditrice della somma di € 3.961,12;
che, malgrado tale riconoscimento, l' non aveva ancora provveduto al CP_1 pagamento delle previste provvidenze economiche. Tanto precisato, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare il diritto di parte ricorrente a
1 percepire l'invalidità civile (assegno), dalla domanda amministrativa del 19 ottobre 2020, CP_ così come acclarato dal CTU. 2) Per l'effetto di tale declaratoria, condannare l' alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, dei ratei arretrati per l'importo pari ad € 3.961,12, sino al deposito del presente ricorso, nonché le prestazioni successive che non sono state saldate oltre interessi. 3) Condannare l' al pagamento dei compensi e delle CP_1 spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la cessazione della materia del contendere. Alla odierna udienza, uditi i procuratori, la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Invero, risulta documentato il pagamento di quanto dovuto. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, rilevato che le parti hanno formulato conclusioni concordi (cfr. note di udienza depositate dalla parte ricorrente in data 2.12.2024) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Ebbene l' ha così testualmente dedotto: l'ufficio amministrativo competente, a CP_1 seguito del decreto di omologa, emesso all'esito del giudizio per ATPO avente RGN. 2733/2022, d'ufficio, in data 20/04/2023, liquidava la prestazione riconosciuta in favore dell'istante, con disposizione di pagamento allo sportello presso l'ufficio postale di Sant'Agnello. I ratei di pensione regolarmente emessi, tuttavia, non venivano incassati dall'istante, pertanto, in data 17/10/2023, l'ufficio amministrativo provvedeva a riemettere il pagamento dei ratei di pensione, con accredito su carta prepagata PostePay. In sede di riemissione delle cedole non incassate, l'ufficio amministrativo comunicava all'istante di dover provvedere, ai fini del buon esito del pagamento delle successive rate di pensione, alla variazione online dell'ufficio pagatore da sportello postale ad altra modalità. Il suddetto onere non veniva tempestivamente adempiuto, pertanto, i successivi ratei di pensione (a decorrere da novembre 2023 a ottobre 2024), seppur regolarmente emessi, non venivano nuovamente incassati (v. riepilogo pagamenti anno 2023 e 2024 allegati). Solo in data 14/10/2024 (successivamente al deposito e alla notifica dell'avverso ricorso), l'odierna ricorrente inoltrava, a mezzo patronato , richiesta di variazione dell'ufficio pagatore CP_2 e di riemissione delle cedole non incassate (v. richiesta di variazione ufficio pagatore allegata al fascicolo . Con provvedimento del 18/10/2024, l'ufficio amministrativo CP_1 provvedeva a riemettere le rate non riscosse della pensione e il pagamento veniva disposto con data valuta 7 novembre 2024 (v. provvedimento riemissione cedole non incassate allegato). Invero, in data 07/11/2024, venivano pagati tutti i ratei di pensione non riscossi con decorrenza dal mese di novembre 2023 al mese di novembre 2024 (v. riemissione cedole allegate). A decorrere dal mese di dicembre 2024 la prestazione viene regolarmente in pagamento (v. riepilogo pagamenti 2024 e 2025). A fronte di tali circostanze di fatto, il Tribunale ha concesso a parte istante termine per controdedurre e l' istante (cfr. note del 27.2.2025) ha così dedotto: che il pagamento di tutte le somme è stato sempre e solo effettuato sull'unico iban indicato da modello Ap70 fin dal
2 02.05.2023, nella predetta procedura e come comprovato in atti ed confermato dallo stesso
resistente, nelle more del predetto giudizio SOLAMENTE sulla in data 07 Novembre CP_3 2024 ed esattamente DOPO IL DEPOSITO DEL RICORSO E LA NOTIFICA DELL'ATTO INTRODUTTIVO, sulla Posta Pay Evolution IBAN [...] CP_ esattamente e come da prova allegata l' provvedeva sull'Iban indicato fin dalla notifica del modello AP70 al pagamento delle somme arretrate con soddisfo completo. Ciò posto, rilevato che i dati contabili sui quali è stato eseguito il pagamento Posta Pay Evolution IBAN [...], erano già in precedenza conosciuti dall'
, tenuto conto che il pagamento dei ratei è avvenuto solo dopo la instaurazione del CP_1 ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della lite (scaglione da € 1.101 a € 5.200), applicando i valori minimi, rilevato che trattasi di controversia priva di profili di complessità. Deve ritenersi inammissibile la domanda di condanna per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c, formulata da parte ricorrente solo con le note e, in ogni caso, non essendo stata fornita allegazione e prova degli elementi costitutivi.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € CP_1 1.312, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione all'avv. Lidia Iaccarino. Si comunichi. Torre Annunziata, 16.10.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
3