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Sentenza 31 gennaio 2026
Sentenza 31 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 31/01/2026, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1539/2026
Depositata il 31/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
IO ANDREA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17306/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antonio Abate
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sorrento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025295673000 IMPOSTA DI REGI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025295673000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1327/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è collegato alle ore 12,10
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259025295673/000 relativamente a n. 6 ( sei ) cartelle di pagamento afferenti tributi vari, per un importo complessivo di euro
1.292, 30.
Col proposto gravame sono stati dedotti a mezzo di cinque motivi d'impugnazione vari profili di illegittimità/ nullità dell'impugnata intimazione di pagamento.
Si sono costituiti in giudizio Agenzia Entrate - Riscossione e Associazione_1 che hanno contrastato l'opposizione giudiziale di che trattasi
Parte ricorrente ha poi prodotto in data 19/1/2026 atto di rinuncia al ricorso.
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce della documentazione versata in giudizio non resta a questo giudicante che dare atto della rinuncia al roicorso e quindi della estinzione del giudizio qui attivato.
In particolare con nota del 19/1/2026 la difesa di parte ricorrente ha dato comunicazioe della rinuncia al ricorso avendo il ricorrente provveduto al pagamento dell'intera posione debitoria( viene prodotta pure rivevuta di versamento ) .
Un tanto comporta trattandosi di giudizio posto nella disponibilità dell'attore , la dichiarazione di rinuncia al ricorso stesso e conseguente estinxzione del giudizio introdotto con il gravame in rubrica .
Quanto alle spese di lite, avuto riguardo all'esito processuale, delle stesse si può diporre la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Depositata il 31/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
IO ANDREA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17306/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antonio Abate
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sorrento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025295673000 IMPOSTA DI REGI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025295673000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1327/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è collegato alle ore 12,10
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259025295673/000 relativamente a n. 6 ( sei ) cartelle di pagamento afferenti tributi vari, per un importo complessivo di euro
1.292, 30.
Col proposto gravame sono stati dedotti a mezzo di cinque motivi d'impugnazione vari profili di illegittimità/ nullità dell'impugnata intimazione di pagamento.
Si sono costituiti in giudizio Agenzia Entrate - Riscossione e Associazione_1 che hanno contrastato l'opposizione giudiziale di che trattasi
Parte ricorrente ha poi prodotto in data 19/1/2026 atto di rinuncia al ricorso.
All'odierna udienza il ricorso è stato introitato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce della documentazione versata in giudizio non resta a questo giudicante che dare atto della rinuncia al roicorso e quindi della estinzione del giudizio qui attivato.
In particolare con nota del 19/1/2026 la difesa di parte ricorrente ha dato comunicazioe della rinuncia al ricorso avendo il ricorrente provveduto al pagamento dell'intera posione debitoria( viene prodotta pure rivevuta di versamento ) .
Un tanto comporta trattandosi di giudizio posto nella disponibilità dell'attore , la dichiarazione di rinuncia al ricorso stesso e conseguente estinxzione del giudizio introdotto con il gravame in rubrica .
Quanto alle spese di lite, avuto riguardo all'esito processuale, delle stesse si può diporre la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.