Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai Magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente dott. Maria Chiodi Consigliere rel. dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello all'udienza del 4.02.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1015/2023 R.G. sez. LAVORO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. B. Cesta Parte_1
APPELLANTE
E
– in persona del legale rappresentante pro tempore - rappresentato e difeso Controparte_1 dall' avv. S. De Micco
APPELLATO
e
– in persona del legale rappresentante tempore - rappresentato e difeso dagli CP_2
avv. G. Ricciardi e L. Ioele
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 4.05.2023 ha adito questa Corte di Appello Parte_1
impugnando la sentenza n. 1163/2022 resa dal Tribunale di Avellino che ha respinto il ricorso di prime cure con cui chiedeva “…accertare e dichiarare la esistenza di appalto illecito e/o somministrazione fraudolenta di manodopera e/o di interposizione fittizia di manodopera, come in premessa specificato, dalla costituzione del rapporto ad oggi, come in corpo narrativa, senza soluzione di continuità,
accertare e dichiarare la mancata corresponsione delle differenze retributive dovute ai ricorrenti, come da diffide accertative della DTL di Avellino, e/o da conteggi allegati al ricorso, comprensivi di quanto indicato in diffide accertative, e/o come da misura maggiore e/o minore ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Sig. Giudice designato, oltre interessi dalla domanda, con conseguente obbligo a carico della committente in persona del legale rapp.te p.t. alla corresponsione di dette Controparte_1 somme;
in via meramente subordinata, con condanna della committente in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., in solido, ex art. 29 d.lgs 276/2033, in combinato disposto con D.L. 25/2017; nello specifico con condanna al versamento nei confronti… di della somma di € 9.032,14 di cui alla diffida Parte_1 accertativa verso e di € 6.452,33 di cui alla diffida accertativa verso , quest'ultima somma, CP_3 CP_4 ove riconosciuta, di cui ai conteggi allegati per € 17.248,88 quali differenze paga lordo relativamente al maturato livello 5, o in subordine per € 15.182,75 in riferimento al livello in essere 6s, relativi al medesimo periodo della diffida accertativa verso , per anni 2014/2015; per l'effetto di tutto quanto Controparte_5 sopra, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., in via meramente subordinata Controparte_1 in solido ex art. 29 d.lgs 276/2033, al versamento delle suindicate somme, oltre al versamento di tutti i contributi previdenziali e assicurativi omessi e/o dovuti ovvero condanna al risarcimento del danno per equivalente;
il tutto oltre al risarcimento del danno morale anche in via equitativa, che l'Ill.mo Giudice vorrà riconoscere anche simbolicamente per le ripercussioni riportate dai ricorrenti…con ogni gradazione”.
Si costituivano in giudizio la e la resistendo alla domanda. Controparte_1 CP_2
Con sentenza n. 1163/2022 del Tribunale di Avellino il ricorso veniva respinto.
Avverso tale sentenza proponeva gravame lo . Pt_1
Si costituivano in giudizio la e la resistendo al gravame. Controparte_1 CP_2
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.
******
Ritiene il Collegio di dover dichiarare cessata la materia del contendere avendo le parti prestato adesione alla proposta conciliativa della Corte in virtù della quale, previa corresponsione della somma di euro 15000,0 a carico della l'appellante ha rinunciato al gravame Controparte_1
sul merito della controversia.
Si è così determinato il venir meno delle ragioni del contendere avendo le parti principali della controversia, aderendo alla proposta conciliativa, rinunciato alle reciproche pretese creditorie.
Venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia, viene meno anche il dovere del giudice di appello di pronunciare sul merito, restando in vita solo l'obbligo di chiudere il giudizio con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Il provvedimento processuale che definisce la controversia non può essere, tuttavia, una semplice declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità dell'appello, ma deve consistere in una pronuncia sull'impugnazione che, pur senza decidere sul merito a causa del venir meno del corrispondente interesse delle parti, rimuova la sentenza pronunciata nel precedente grado di giudizio.
Tale declaratoria, poi, obbliga il Giudice provvedere sulle spese del giudizio solo quando sul punto permanga contrasto tra le parti, dovendosi in tale ipotesi valutare se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero le spese debbano essere addebitate all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Nella fattispecie in esame, le parti principali hanno raggiunto un accordo anche sulle spese di lite.
P. Q. M.
La Corte così provvede: dichiara cessata la materia del contendere, anche in ordine alle spese di lite.
Il Consigliere estensore
Dott. Maria Chiodi Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone