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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/05/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice, dott.ssa Antonella Paone, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G.A.C. 9405 dell'anno 2024
TRA
(c. f. e P. IVA , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma alla Via G. Grezar, 14, in persona del dott. , nella qualità di Responsabile atti Parte_2
introduttivi del giudizio a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto CP_1
Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, Persona_1 elettivamente domiciliata in Pozzuoli (NA) alla Via A. Artiaco, 7 presso lo studio dell'avv. Fabio
Internicola (cod. fisc. ) che la rappresenta e difende giusta mandato in atti C.F._1
APPELLANTE
E nato il [...] ad [...]: rapp.to e difeso, Controparte_2 C.F._2 giusta mandato in calce all'atto di citazione dall'avv. Di Tella Umberto C.F:
con studio in Frignano(CE) alla via S.Antonio Abate C.F._3
APPELLATO
NONCHÉ
in persona del Prefetto p.t., domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Controparte_3
dello Stato in alla via Armando Diaz n. 11 CP_3
APPELLATA contumace
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 8613/2024 resa dal Giudice di Pace di Napoli Nord, Dott.ssa Irene Fusari, emessa in data 18.7.2022 e pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 18.7.2024 nel giudizio ad r.g. 5728/2021, mai notificata, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. all'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 02820150036303443 a, emessa per il pagamento di una sanzione irrogata per violazione cds. L'appellante fondava la propria censura sui seguenti motivi: inammissibilità della domanda per la non impugnabilità in via autonoma dell'estratto di ruolo, infondatezza nel merito in relazione all'eccepita prescrizione, erroneità della condanna al pagamento delle spese di lite.
Tanto premesso, in accoglimento dei motivi di gravame, l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata con declaratoria del difetto di giurisdizione e in subordine di inammissibilità dell'impugnativa del ruolo, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 1.4.2025 si costituiva , rilevando che, in ragione Controparte_2 all'epoca di presentazione della domanda, la stessa fosse ammissibile.
La regolarmente citata, è rimasta contumace. Controparte_3
All'esito dell'udienza celebratasi in data 15.4.2025 il giudice, a scioglimento di riserva, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
L'appello può essere accolto per le ragioni che seguono.
La domanda andava dichiarata inammissibile dal giudice di prime cure, trattandosi di impugnativa di estratto ruolo.
Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuto il legislatore il quale, con l'art.
3-bis del D.L. n.
146/2021, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215/2021, novellando l'art. 12 del DPR n.
602/1973, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, ha inserito il comma 4-bis, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. S.U., Sentenza 6/09/2022 n. 26283/2022) hanno chiarito che detta norma si applica anche ai processi in corso in quanto, sebbene non si tratti di una norma di interpretazione autentica né avente efficacia retroattiva, essa conforma e normativizza l'interesse ad agire che, quale condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione. In applicazione della citata norma, dunque, e di un principio generale sotteso al vaglio della sussistenza dell'interesse ad agire sino al momento dell'emissione della decisione, il giudice di prime cure, che si è pronunciato in data successiva alla relativa entrata in vigore, avrebbe dovuto ritenere non sussistente l'interesse ad agire dell'opponente all'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 12, co.
4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
In altri termini, differentemente da quanto argomentato dall'appellato, che ha ancorato la valutazione dell'interesse ad agire al solo momento dell'introduzione del giudizio, va ribadito che esso si valuta, in concreto e nella sua mutevolezza, sino all'assunzione della decisione.
Dunque, alla luce delle ragioni esposte, con motivazione assorbente, l'appello va accolto in quanto l'opposizione proposta innanzi al giudice di pace andava dichiarata inammissibile.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo e secondo grado di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 92. comma 2, c.p.c., in ragione del fatto che il chiarimento delle SSUU è intervenuto in data successiva alla pronuncia della sentenza e, all'epoca, esisteva altro orientamento che riteneva applicabile la norma sopra citata ai soli giudizi iniziati in data successiva alla sua entrata in vigore.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n 8613/2024 resa Parte_1
dal Giudice di Pace di Napoli Nord, Dott.ssa Irene Fusari, emessa in data 18.7.2022 e pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 18.7.2024 nel giudizio ad r.g. 5728/2021, mai notificata, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile l'opposizione proposta in primo grado;
- compensa integralmente le spese di lite del primo e secondo grado di giudizio tra le parti.
Così deciso in Aversa il 11.5.2025 Il Giudice
Dr.ssa Antonella Paone